Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
acquistaacomplia.it
Ricorrente: Sanofi-Aventis (avv. Fabrizio
Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Eurodns S.A.
Collegio (unipersonale): avv. Cristina
De Marzi
Svolgimento della procedura.
Con ricorso ricevuto per e-mail in data
8 gennaio 2007 la Società Sanofi-Aventis, con sede legale in 174,
Avenue de France, Parigi, Francia, in persona del legale rappresentante
Carole Tricoire, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Fabrizio
Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliati a tal fine, giusta
delega in calce al ricorso, in Torino, presso la sede dello Studio Legale
Jacobacci & Associati, Corso Emilia 8, introduceva una procedura di
riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione
dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere
il trasferimento a suo nome del dominio acquistaacomplia.it registrato
dalla Eurodns S.A.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, ha provveduto alle dovute
verifiche, dalle quali si è potuto evincere in particolare:
a) che il dominio acquistaacomplia.it
è stato assegnato alla Eurodns S.A. dal 9 giugno 2006;
b) che il nome a dominio è stato
sottoposto a contestazione registrata sul database del Registro in data
28 dicembre 2006;
c) che digitando l'indirizzo www.acquistaacomplia.it
si giunge ad una pagina web in cui in alto si legge “Perdere peso e smettere
di fumare con un solo prodotto: ACOMPLIA”. Più in basso viene spiegato
cos’è e come funziona il prodotto ACOMPLIA e vi è la
possibilità di acquistare tale prodotto on line, cliccando sulla
scritta “acquista acomplia”.
C.R.D.D. inviava alla Eurodns S.A. comunicazione
del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database
del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente
copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito
ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento
del plico.
La Eurodns S.A. riceveva il plico
raccomandato in data 22 gennaio 2007 ma non provvedeva ad inviare
le repliche entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in data
20 febbraio 2007 C.R.D.D. nominava quale saggio della presente procedura
la sottoscritta avv. Cristina De Marzi che in data 22 febbraio 2007 accettava
l'incarico.
Allegazioni delle parti.
Nel proprio ricorso la ricorrente afferma
che il prodotto ACOMPLIA, dopo diversi anni di sperimentazione, è
stato approvato dalla European Medicines Agency (EMEA). Il 19 giugno 2006
la Commissione Europea ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione all’immissione
al commercio del prodotto ACOMPLIA in tutto il territorio dell’Unione Europea;
concessione che ha avuto ampia eco in tutta la stampa internazionale. La
ricorrente afferma e documenta inoltre di essere titolare del marchio internazionale
825821 registrato il 7 maggio 2004 (allegato 5 al reclamo) e del
marchio comunitario 3565678 (all. 6 al reclamo), depositato il 2 dicembre
2003 e registrato il 26 aprile 2005. Dunque si tratta di marchi registrati
precedentemente rispetto alla registrazione del dominio acquistaacomplia.it
avvenuta il 9 giugno 2006.
La ricorrente sostiene poi che nessun diritto
avrebbe la Eurodns S.A. sul nome oggetto della procedura e che la stessa
li avrebbe registrati e mantenuti in malafede. La ricorrente afferma infatti
che in considerazione della notorietà del marchio ACOMPLIA a livello
internazionale, grazie anche alla risonanza che la sua immissione in commercio
in tutta l’Unione Europea aveva avuto nella stampa internazionale, appare
inverosimile che la registrazione di un tale nome a dominio sia stata casuale.
Tale nome inoltre non corrisponde alla ditta, denominazione o ragione sociale
della resistente. Il cuore del nome a dominio contestato corrisponde invece
in modo identico al marchio “ACOMPLIA” su cui la ricorrente gode di diritti
esclusivi.
La resistente non ha fatto pervenire nulla
entro i termini stabiliti.
Motivi della decisione.
I motivi dedotti dalla ricorrente appaiono
fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti
tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità
del nome
In base all'art. 16.6 lettera a) del Regolamento,
affinché si possa riscontrare il requisito della identità
o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale
da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta
diritti, o al proprio nome e cognome”.
La ricorrente deduce e documenta che il
marchio ACOMPLIA è un marchio registrato, del quale essa ha il legittimo
uso; marchio che è esattamente corrispondente al cuore del nome
a dominio acquistaacomplia.it assegnato alla Eurodns S.A. ed oggetto della
contestazione.
Risulta dunque accertata la sussistenza
del primo requisito.
b) inesistenza di un diritto della resistente
sul nome a dominio contestato
Una volta che il ricorrente abbia provato
il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al resistente
dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto
nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 16.6, punti 1, 2, 3
del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris
et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6,
II co. del Regolamento). Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato
il proprio diritto sul nome di dominio acquistaacomplia.it, in quanto corrispondente
al cuore dei propri marchi registrati.
La resistente, non essendosi costituita,
non ha controdedotto alcunché al ricorso e non ha dunque fornito
alcuna prova o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un suo
concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.
Dalla documentazione allegata al ricorso
e da quanto reperibile sul sito INTERNET:
a) non risulta alcun elemento agli atti
che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia della contestazione,
abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio
o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico
di beni e servizi” (art. 16.6, II co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia
conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il
nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto nel sito da
esso registrato il resistente è sempre indicato come Eurodns S.A.;
c) si deve escludere la circostanza che
“il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale
senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto nel caso di specie si tratta di un sito
commerciale che vende il prodotto ACOMPLIA, dunque pubblicizza un prodotto
avente il marchio registrato dalla ricorrente.
Si ritiene pertanto che anche il secondo
requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del
nome a dominio sia soddisfatto.
c) registrazione e uso del nome a dominio
in malafede.
E’da escludere che la resistente ignorasse
l’esistenza del marchio ACOMPLIA data la specificità del nome in
contestazione, che non può certo essere stato scelto dal resistente
per mera coincidenza. Ciò è confermato dal fatto che il sito
posto nel dominio oggetto di contestazione è utilizzato a fini commerciali,
e proprio per la vendita online del medicinale Acomplia, prodotto dalla
società ricorrente.
Le concordanti circostanze:
a) che il nome a dominio in contestazione
sia stato registrato nel periodo intercorrente fra l’approvazione del medicinale
da parte della European Medicines Agency (EMEA) e l’autorizzazione alla
messa in commercio;
b) che il nome a dominio in contestazione
non solo comprende il nome del medicinale in questione, ma costituisce
un vero e proprio invito a comprarlo;
c) che il sito di fatto offre all’utente
l’acquisto online del suddetto medicinale;
inducono a ritenere che esso sia stato
volutamente registrato con quel preciso nome allo scopo di vendere su Internet
il medicinale prodotto dalla società ricorrente.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze
di cui all’art. 16.7, lett. b) e d) del Regolamento, indicative della registrazione
e del mantenimento del nome a dominio in malafede.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a
dominio acquistaacomplia.it alla società Sanofi-Aventis, con sede
legale in Avenue de France, 174, Parigi.
La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 7 marzo 2007
Avv. Cristina De Marzi
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