Procedura
di riassegnazione dei nomi a dominio
AMAZOBN.IT,
AMAZONH.IT, AKMAZON.IT, AMAZOHN.IT, AMAZOLN.IT, AXMAZON.IT, AMAWZON.IT,
AMAZOPN.IT, AMAZ9ON.IT, AMAZXON.IT, AZMAZON.IT,
AMAZ0ON.IT, AMJAZON.IT, AMXZON.IT, AMAZOJN.IT,
XAMAZON.IT, AMAZSON.IT, AMAZLON.IT, QAMAZON.IT,
AMAZONJ.IT, SAMAZON.IT
Ricorrente: Amazon Europe Holding Technologies SCS (Avv. Marco Berliri e Thomas Micarelli)
Resistente: Nextone Media Ltd.
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere
Svolgimento
della procedura
In
data 24 febbraio 2013 perveniva via e-mail alla CRDD ricorso proposto
da Amazon Europe Holding Technologies SCS (nel seguito, per
brevità, semplicemente Amazon) con sede in Boulevard
grande-Duchesse Charlotte, 65, 1331 Lussemburgo Città
(Lussemburgo), in persona del suo amministratore e legale
rappresentante Joceylin Krabbenschmidt, rappresentata e difesa
dagli avvocati Avv. Marco Berliri e Thomas Micarelli, giusta procura
rilasciata a Seattle (USA) il 29 novembre 2011, munita di apostilla ai
sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, allegata al
ricorso stesso con traduzione giurata.
Con detto ricorso la Amazon chiedeva la riassegnazione dei nomi a
dominio amazobn.it, amazonh.it, akmazon.it, amazohn.it,
amazoln.it, axmazon.it, amawzon.it, amazopn.it, amaz9on.it,
amazxon.it, azmazon.it, amaz0on.it, amjazon.it, amxzon.it,
amazojn.it xamazon.it, amazson.it, amazlon.it,
qamazon.it, amazonj,it, samazon.it, che affermava esser stati tutti
registrati dalla Nextone Media Ltd., con sede in 147 Station Road,
North Clinford, E46AG, Londra (Regno Unito).
Verificata la regolarità del ricorso e della relativa
documentazione, C.R.D.D. provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali
si poteva evincere in particolare:
- a) che tutti i 21 nomi a dominio contestati da Amazon erano stati registrati in data 20 novembre 2012 dalla Nextone Media Ltd.;
- b) che essi erano stati sottoposti ad opposizione, debitamente registrata sul database del Registro;
- c)
che digitando un indirizzo internet costituito da http://www. seguito
da ciascuno dei nomi a dominio contestati, si veniva invariabilmente
redirezionati alla pagina www.offerteshopping.it (dominio
anch’esso registrato dalla Nextone Media Ltd), che dava accesso
ad un sito che offriva in vendita online beni di ogni genere.
C.R.D.D.
chiedeva conferma dei dati della Nextone Media Ltd. al Registro, il
quale il 26 febbraio 2013 comunicava che i domini in questione
risultavano registrati dalla Nextone Media Ltd., con sede in Street
Privacy Road, 00456, Londra, Regno Unito. A tale indirizzo, pertanto,
in data 27 febbraio 2013 C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e
documentazione, con l'invito alla Nextone Media a far pervenire a
C.R.D.D. proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Successivamente, le poste restituivano ricevuta di ritorno, dalla quel
risultava che il plico con il ricorso era stato ricevuto dalla Nextone
Media Ltd. il 4 marzo 2013.
Inutilmente scaduto il 29 marzo 2013 il termine per le repliche, il 2
aprile 2013 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv. Maria
Luisa Buonpensiere, che il 5 aprile accettava l’incarico.
Posizione delle parti.
La
Amazon afferma e documenta di essere società che, operando a
livello internazionale attraverso numerosi nomi a dominio omonimi,
offre in vendita su internet un grandissimo numero di prodotti in
pressoché tutti i settori commerciali.
Nell’ambito di tale attività, il cui fatturato è di
svariati milioni di euro annui, la Ricorrente ha registrato sin dalla
fine del secolo scorso in varie sedi (fra cui comunitaria ed italiana)
il marchio “amazon” e, per quel che qui rileva, anche il
marchio “amazon.it” (marchio italiano depositato il 15
novembre 2000 e successivamente rinnovato)
La ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza nel gennaio 2012
che la Nextone Media aveva registrato il nome a dominio
“–amazon.it”. A seguito di diffida e successive
trattative, il 12 ottobre 2012 veniva firmato un accordo (prodotto agli
atti) sulla cui base Nextone Media, in persona del suo amministratore
Nicola di Campli, cedeva ad Amazon il nome a dominio
“–amazon.it” a fronte di un corrispettivo di 500
dollari USA e si impegnava a non registrare o usare alcun nome a
dominio che fosse confondibile con i marchi registrati da Amazon.
Nonostante tale impegno, il successivo 20 novembre 2012 Nextone Media
registrava i nomi a dominio oggetto della presente procedura, che la
ricorrente ritiene confondibili con i propri marchi ed il proprio nome.
Alle successive diffide di Amazon, Nextone Media dichiarava di essere
disponibile a trasferire i suddetti nomi a dominio per la complessiva
somma di euro 11.500, curando di segnalare che “any action to
force the domain transfer will be less easy and more expensive”.
A seguito di tale richiesta, Amazon proponeva opposizione innanzi al
Registro, indi introduceva la presente procedura di riassegnazione.
Alla fondamento della propria richiesta, Amazon afferma che i nomi a
dominio in contestazione sarebbero tutti confondibili con il marchio
Amazon, dal quale differiscono unicamente per l’aggiunta di una
lettera.
Da parte sua, la Nextone Media non avrebbe alcun diritto o titolo che la legittimerebbe a registrare i domini in contestazione.
Infine, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio sarebbe provata non soltanto dallo svolgersi della vicenda come
poc’anzi esposta, ma anche da una serie di altre circostanze,
quali la richiesta di un corrispettivo per il trasferimento palesemente
superiore al costo di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio,
la circostanza che il sito verso cui l’utenza viene reindirizzata
svolge o consente a terzi di svolgere attività in concorrenza
con quella di Amazon, che la Nextone Media è nota per essere
stata convenute in procedure di riassegnazione nelle quali,
analogamente alla presente, aveva registrato un gran numero di nomi a
dominio confondibili con marchi famosi.
Amazon conclude pertanto chiedendo la riassegnazione dei 21 nomi a dominio contestati.
La Resistente, pur avendo regolarmente ricevuto ricorso e
documentazione, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti
dal regolamento.
Motivi
della decisione
Identità e confondibilità dei nomi a dominio
In base all'art. 3.6 lett. a) del Regolamento, affinché si possa
riscontrare il requisito della identità o confondibilità
“il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
La Ricorrente vanta diritti di privativa sulla parola amazon, in quanto
essa corrisponde sia alla parte qualificante della sua denominazione
sociale, sia a vari marchi da essa registrati in varie sedi.
Tutti i nomi a dominio in contestazione hanno in comune la
caratteristica di essere formati dalla parola amazon, cui è
aggiunta una lettera (amazobn.it, amazonh.it, akmazon.it,
amazohn.it, amazoln.it, axmazon.it, amawzon.it, amazopn.it, amazxon.it,
azmazon.it, amjazon.it, amazojn.it xamazon.it,
amazson.it, amazlon.it, qamazon.it, amazonj,it, samazon.it)
o una cifra (amaz9on.it, amaz0on.it), oppure è sostituita
una lettera (amxzon.it).
Le lettere aggiunte alla parola amazon sono lettere che, nelle tastiere
comunemente in uso in Italia, sono adiacenti alle lettere della parola
amazon vicino cui, nei nomi a dominio in contestazione, sono inserite.
Ad esempio, le cifre 9 e 0 inserite prima della “o” nei
nomi a dominio amaz9on.it e amaz0on.it, corrispondono sulla
tastiera a tasi adiacenti a quello della lettera “o”; le
lettere “s” e “q” dei domini samazon.it e
qamazon.it sono adiacenti alla lettera “a”; e via dicendo.
Ciò configura un tipico caso “typosquatting”, ossia
di accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a parole
confondibili con marchi famosi, derivanti da errori di digitazione
sulla tastiera.
Sotto questo profilo, i nomi a dominio possono essere ritenuti
confondibili con i marchi registrati dalla Ricorrente; e non soltanto
quelli in cui le lettere della parole amazon sono contenute per intero
nell’ordine in cui sono poste nel segno oggetto di privativa
della Ricorrente, ma anche in quel nome a dominio (amxzon.it) in cui
una lettera è sostituita da un’altra.
Diritto o titolo della Resistente ai nomi a dominio in contestazione.
Da parte sua, la Nextone Media – non essendosi costituita in
giudizio – non ha dimostrato di avere alcun diritto o titolo ai
nomi a dominio in contestazione; né, da quanto agli atti o
rilevabile d’ufficio su internet, risulta alcuna delle
circostanze dalle quali il regolamento consente di desumere un titolo
del resistente ai nomi a dominio in contestazione.
Al contrario, quanto documentato dalla Ricorrente porta decisamente ad
escludere che la Resistente possa aver un qualsivoglia titolo che la
legittimasse alla registrazione dei suddetti nomi.
Malafede della resistente.
L’art. 3.6, I co., lett. c) del Regolamento richiede, ai fini del
trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato
in mala fede.
I fatti documentati dalla ricorrente integrano più di una delle
circostanze dalle quali il regolamento consente dedurre la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Anzitutto, è documentata la circostanza di cui all’art.
3.7, lett. a) del regolamento. La Resistente ha infatti richiesto ad
Amazon la somma di 500 euro per ciascun nome a dominio, che è
somma palesemente “superiore ai costi ragionevolmente sostenuti
dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a
dominio” palesemente ben superiore alla somma necessaria ad un
utente finale per registrare e mantenere un nome a dominio in Italia da
primari fornitori di servizi.
In secondo luogo è provata la circostanza di cui all’art.
3.7, lett. b) del regolamento, ossia che i nomi a dominio in
contestazione sono utilizzati per attività in concorrenza con
quella del ricorrente. Tutti e 21 i nomi a dominio in contestazione,
infatti, reindirizzano l’utente internet sul dominio
offerteshopping.it, nel quale – direttamente o mediante link a
siti terzi – vengono effettuate vendite online di svariati
prodotti; ossia, esattamente l’attività svolta da Amazon.
In terzo luogo è provata la circostanza di cui all’art.
3.7, lett. c) del regolamento. È infatti indubbio che
l’utilizzo dei 21 nomi a dominio in contestazione danneggia gli
affari della Ricorrente e ne usurpa il nome.
In quarto luogo, sussiste la circostanza di cui all’art. 3.7,
lett. d) del regolamento. E’ infatti stato dimostrato che i nomi
a dominio in contestazione sono intenzionalmente utilizzati “per
attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando
la probabilità di confusione” con il nome ed i marchi
della Ricorrente.
Oltra alle circostanze che precedono – ciascuna di esse
sufficiente da sola a ritenere la malafede nella registrazione e
mantenimento del nome a dominio in contestazione – è da
rilevare ad abundantiam che la registrazione dei nomi a dominio in
contestazione rientra in un disegno accaparratorio più ampio,
dimostrato dall’esistenza di una serie di procedure di
riassegnazione e MAP, sia in sede nazionale che internazionale, nella
quali risulta ripetuto il modus operandi della Nextone Media Ltd.
emerso in questa sede.
E’ quindi provata la malafede nella registrazione e nel mantenimento dei 21 nomi a dominio contestati.
* * *
Sussistono dunque tutti i requisiti previsti dall’art. 3.6, lett.
a), b) e c) a che sia disposta la riassegnazione dei nomi a dominio
oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio amazobn.it,
amazonh.it, akmazon.it, amazohn.it, amazoln.it, axmazon.it, amawzon.it,
amazopn.it, amaz9on.it, amazxon.it, azmazon.it, amaz0on.it,
amjazon.it, amxzon.it, amazojn.it xamazon.it,
amazson.it, amazlon.it, qamazon.it, amazonj,it, samazon.it alla
Amazon Europe Holding Technologies SCS con sede in Boulevard
grande-Duchesse Charlotte, 65, 1331 Lussemburgo Città
(Lussemburgo).
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 9 aprile 2013
Avv. Maria Luisa Buonpensiere.
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