Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
ARTHURMURRAY.IT

Ricorrente: Arthur Murray International Inc. e Alessia Manfredini (avv.ti Gualtiero Dragotti e Stefania Baldazzi)
Resistente: Dance & Fun 1 di Giglietti Viviana & C. SAS
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

    Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 30 ottobre 2014 la Arthur Murray International Inc. con sede in 1007 Ponce de Leon Blvd, Coral Gables, Florida, Stati Uniti e la signora Alessia Manfredini, rappresentati entrambi dagli avvocati Gualtiero Dragotti e Stefania Baldazzi e presso il loro studio in Milano, via Casati, 1, domiciliati giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in favore della signora Alessia Manfredini del nome a dominio arthurmurray.it, registrato dalla Dance & Fun 1 di Giglietti Viviana & C. SAS, con sede in via F.lli Cervi 16, 20090 Pantigliate (MI).

    Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio arthurmurray.it era stato creato il 20 giugno 2000 e risultava registrato a nome della  Dance & Fun 1 di Giglietti Viviana & C. SAS;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.arthurmurray.it si giungeva ad una pagina web contenente la scritta “Dominio in Vendita!! / Domain for Sale!! Per informazioni contattare / Please Contact: vendoquestodominio@hotmail.it
    Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro. 

    Nel frattempo il Registro comunicava a C.R.D.D. che Alessia Manfredini non risultava aver formulato alcuna valida opposizione al dominio arthurmurray.it, non potendo ritenersi rilevante al riguardo la generica menzione dei propri licenziatari italiani contenuta nel rinnovo, effettuato il 30 settembre 2014, dell’opposizione originariamente proposta dalla sola Arthur Murray International Inc. con raccomandata 28 marzo 2014 ricevuta il 4 aprile 2014.

    In particolare, il Registro faceva presente di aver riscontrato in data 13 ottobre 2014 per posta elettronica la richiesta di rinnovo della procedura in opposizione, evidenziando che l’opposizione doveva intendersi rinnovata a nome della sola Arthur Murray International Inc. e non anche dei “suoi licenziatari italiani” citati nella richiesta stessa, peraltro non individuati neppure in data successiva. Per quanto sopra, il Registro comunicava a C.R.D.D. che la signora Alessia Manfredini non soddisfaceva i requisiti richiesti dal regolamento, non avendo mai attivato presso il Registro la procedura di opposizione né da sola, in qualità di licenziataria, né congiuntamente alla società statunitense. 

    Il plico contenente ricorso e documentazione inviato alla Resistente veniva restituito dalle poste il 9 febbraio 2015, con l’indicazione che esso non era stato ritirato dal destinatario e si era compiuta la giacenza in data 7 gennaio 2015. Lo stesso giorno C.R.D.D. comunicava per e-mail alla Ricorrente ed al Resistente (al suo indirizzo di posta elettronica risultante dal database whois) che la data del 7 gennaio 2015 era da intendersi quale data di inizio della procedura e di decorrenza del termine per l’invio di memorie da parte del Resistente, e che pertanto detto termine sarebbe scaduto l’11 febbraio 2015.

    Non essendo pervenuto nulla dalla Resistente entro tale termine, C.R.D.D. nominava quale esperto Enzo Fogliani, che il successivo 12 febbraio 2015 accettava l’incarico.

Posizione delle Ricorrenti

    Le Ricorrenti affermano che la Arthur Murray International Inc. è società che prosegue l’attività di Arthur Murray, famoso istruttore di danza ed imprenditore statunitense, che in quasi un secolo di attività ha accreditato nella maggior parte dei paesi del mondo le omonime scuole di danza, che operano in regime di franchising. La Arthur Murray International Inc. documenta di essere titolare di marchio comunitario denominativo “Arthur Murray” depositato sin dal 24 novembre 1997 e di utilizzare sin dal 1996 il dominio arthurmurray.com per promuovere la propria attività.

    Nell’ambito di tale attività, Arthur Murray International Inc. ha sottoscritto il 1 ottobre 2011 un accordo di franchising con i signori Massimo Giorgianni e Alessia Manfredini, nel quale a questi ultimi veniva concessa licenza non esclusiva per l’uso del metodo e dei marchi Arthur Murray nell’ambito del comune di Vigevano.

    Le Ricorrenti affermano che la signora Viviana Giglietti, titolare dell’attuale assegnataria del nome a dominio arthurmurray.it, era legata alla Arthur Murray International Inc. da un rapporto di affiliazione commerciale per la gestione di alcune sale da ballo nella provincia di Milano. Nel 2011 i relativi contratti di franchising erano stati risolti e, di conseguenza, la licenza d’uso dei marchi concessa alla signora Viviana Giglietti era venuta meno. Inutilmente però con lettera del 23 gennaio 2014 gli avvocati Gigliotti e Baldazzi avevano intimato alla Resistente il trasferimento ad Arthur Murray del nome a dominio in contestazione.

    Ciò dimostrerebbe secondo le Ricorrenti la malafede della Resistente attuale assegnataria del dominio, del quale viene richiesta la riassegnazione a favore di Alessia Manfredini.

Motivi della decisione.

    Nonostante il nome a dominio in contestazione risulti esattamente identico al nome ed al marchio registrato dalla Arthur Murray International Inc. e non risulti alcun concorrente diritto o titolo che legittimasse la Resistente alla registrazione del dominio, il ricorso non può essere accolto.

    Esattamente il Registro – la cui decisione circa la sussistenza o meno di una valida opposizione al dominio è vincolante – ritiene che la signora Alessia Manfredini non sia nelle condizioni richieste dal regolamento per introdurre una procedura di riassegnazione, non avendo essa Ricorrente mai attivato presso il Registro la procedura di opposizione né da sola, in qualità di licenziataria, né congiuntamente alla società statunitense. 

    Manca dunque la necessaria corrispondenza fra soggetto che ha proposto opposizione al nome a dominio e soggetto a favore del quale si chiede la riassegnazione del nome a dominio.

    Come noto, “i domini sottoposti ad opposizione ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it possono essere, a richiesta di chi li ha sottoposti a opposizione, soggetti alla presente procedura di riassegnazione” (art. 3.1 del regolamento). “L’opposizione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio oggetto di opposizione, le generalità del registrante, i diritti ritenuti lesi e una descrizione dell’eventuale diritto leso.” (art. 5.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it).

    Peraltro, mentre l’opposizione può essere proposta da chiunque “assume di aver ricevuto un pregiudizio a causa dell’assegnazione del nome a dominio al corrente registrante” (art. 5.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it), la procedura di riassegnazione può essere avviata soltanto da “persona fisica o giuridica avente i requisiti per la registrazione di un nome a dominio nell’ambito del ccTLD .it” (art. 4.1 del regolamento).

    La sussistenza di una valida opposizione proposta dal soggetto che richiede la riassegnazione a proprio favore del dominio in contestazione è quindi condizione di ammissibilità del ricorso, che deve coesistere con la legittimazione del ricorrente alla registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it; e la valutazione dell’esistenza di una valida opposizione a dominio è di pertinenza del Registro e non contestabile in questa sede.

    Nel caso di specie, la opposizione è stata proposta dalla sola Arthur Murray International Inc. con sede in 1007 Ponce de Leon Blvd, Coral Gables, Florida, Stati Uniti, con raccomandata al Registro in data 28 marzo 2014 firmata dal legale rappresentante di tale società e dagli avv.ti Gualtiero Dragotti e Stefania Baldazzi. Successivamente, l’opposizione è stata rinnovata con raccomandata 30 settembre 2014, sempre a firma del legale rappresentante della suddetta società e degli avvocati Dragotti e Baldazzi, i quali si affermavano “delegati a rappresentare la società Arthur Murray International Inc. (…) nonché i suoi licenziatari italiani” e in tale qualità chiedevano “il rinnovo della procedura di riassegnazione del nome a dominio arthurmurray.it.”.

    Sulla base dei quanto sopra, è da escludersi che l’opposizione sulla cui base è stata introdotta la procedura sia riferibile alla ricorrente signora Alessia Manfredini. La raccomandata introduttiva cui far riferimento per individuare il soggetto che ha proposto opposizione, infatti, è quella del 28 marzo 2014, nella quale il nome della signora Manfredini non compare affatto.

    Né vale a legittimarla la generica richiesta di rinnovo dell’opposizione formulata dagli avvocati Dragotti e Baldazzi a nome della Arthur Murray International Inc. e di non meglio specificati “suoi licenziatari italiani”, in quanto il rinnovo dell’opposizione ha il solo scopo di prorogare il termine di mantenimento dell’opposizione da parte del registro, tanto che l’art. 5.1.2 del regolamento di assegnazione definisce il rinnovo dell’opposizione come la "conferma da parte dell’opponente della propria volontà di mantenere pendente l’opposizione”. Se è la stessa opposizione originariamente proposta a rimanere pendente, è escluso che con il suo rinnovo possano essere introdotte modifiche nei soggetti che l’hanno proposta.

    Ed anche ammesso e non concesso che in sede di rinnovo potesse aggiungersi un altro soggetto opponente a quello originario, esso non potrebbe mai essere indeterminato nelle generalità e per di più nel numero (nella lettera di rinnovo si parla di “licenziatari italiani” al plurale), ma anche per esso dovrebbe essere specificato quanto previsto dall’art. 5.1, II comma del regolamento di assegnazione.

    A ciò si aggiunga, nel caso di specie, che mentre la lettera di opposizione del 28 marzo 2014 è firmata da persona che si qualifica quale legale rappresentante della Arthur Murray International Inc., nella lettera di rinnovo non v’è alcuna indicazione della procura che autorizzerebbe gli avvocati Dragotti e Baldazzi a firmare la richiesta di rinnovo per conto dei non meglio specificati “licenziatari italiani”.

    Il dominio arthurmurray.it pertanto non può essere riassegnato né ad Alessia Manfredini, per mancanza di una sua opposizione al nome a dominio in contestazione, né alla Arthur Murray International Inc., in quanto – pur avendo essa proposto una valida opposizione al dominio - è priva dei requisiti soggettivi richiesti per la registrazione dei domini nel ccTLD .it.

    Quanto sopra esime dall’esame del merito del ricorso, dal quale peraltro traspare anche l’assenza della richiesta malafede al momento della registrazione del dominio da parte della Resistente, avvenuta, secondo quanto affermato dalle stesse Ricorrenti, nella vigenza di un contratto di franchising che dava diritto alla Resistente all’uso del marchio corrispondente al dominio in contestazione.

P.Q.M.

Il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio arthurmurray.it è respinto, non potendosi ritenere la procedura legittimamente incardinata.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Sorengo, 14 febbraio 2015

Enzo Fogliani.


 
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