Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
“baumemercier.it”
Ricorrenti: RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.
e RICHEMONT INTERNATIONAL LTD (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne).
Resistente: BASSARAB DUNGACIU
Collegio (unipersonale): avv. Francesco
Trotta
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail
il 14 luglio 2004, le società Richemont International S.A., corrente
in Rue des Biches 10, Villarssur-Glâne, Svizzera, e Richemont International
Ltd., corrente in 15 Hill Street, Londra W1J 5QT, Gran Bretagna, in persona
dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate nella presente procedura
dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, entrambi domiciliati
presso lo Studio Jacobacci & Associati, corso Regio Parco 27, 10152
Torino, introducevano una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle
regole di naming, per ottenere il trasferimento a favore della Richemont
International Ltd del dominio baumemercier.it, registrato dal signor
Bassarab Dungaciu, domiciliato, secondo l’indirizzo risultante dal database
whois, in Via Roma 3, 15100 Alessandria.
Lo stesso giorno la segreteria della Crdd
verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois
della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo
www.baumemercier.it.
Le verifiche consentivano di appurare in
particolare:
· che il nome a dominio in contestazione
risultava assegnato al signor Bassarab Dungaciu dal 22 maggio 2003;
· che il dominio baumemercier.it
era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A.
il 31 maggio 2004;
· che all’indirizzo www.baumemercier.it
corrispondeva una pagina web che pubblicizzava i servizi Web di tin.it.
Il 20 luglio 2004 perveniva anche l'originale
cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di CRDD
provvedeva pertanto a comunicare il ricevimento del ricorso alla Registration
Authority ed alla Naming Authority, ed ad inviare per e-mail il ricorso
al resistente stesso ed al suo maintainer. Il giorno successivo copia del
ricorso e della documentazione ad esso allegata veniva inviata al resistente
per raccomandata con ricevuta di ritorno. Tuttavia, la raccomandata inviata
al resistente all’indirizzo risultante dal database whois, veniva restituita
dalle poste in data 31 luglio 2004, per essere il destinatario sconosciuto
e l’indirizzo inesistente.
Atteso che il resistente non provvedeva
a far pervenire le repliche entro il termine previsto dall’art. 5 delle
Procedure di riassegnazione, CRDD il 27 agosto 2004 nominava quale
saggio il sottoscritto avv. Francesco Trotta, il quale, in data 30
agosto 2004, accettava l’incarico.
Allegazioni delle ricorrenti
Nel ricorso introduttivo la società
Richemont International S.A. afferma di essere la capofila di uno dei maggiori
gruppi multinazionali nel settore degli orologi, dove è attiva tra
l’altro con i marchi CARTIER e BAUME & MERCIER. Dichiara e documenta
che il marchio BAUME & MERCIER è protetto da diversi marchi
internazionali, in relazione ai quali è stata a suo tempo annotata
la trascrizione a favore della ricorrente. Essi sono, nella specie, il
marchio internazionale BAUME & MERCIER GENÈVE, registrato al
numero R309246 in data 22 febbraio 1966, il marchio BAUME & MERCIER
GENÈVE e figura, registrato al numero 450249 in data 3 gennaio 1980,
ed il marchio BAUME & MERCIER, registrato al numero 537111 in data
3 aprile 1989; tutti in vigore e tutti estesi all’Italia. Afferma,
inoltre, che la diffusione del marchio BAUME & MERCIER nel settore
degli orologi è facilmente verificabile con una semplice ricerca
su Internet attuata utilizzando uno qualsiasi dei motori di ricerca, dalla
quale risulta la notorietà di cui il marchio gode anche presso il
pubblico di lingua italiana.
La seconda ricorrente, Richemont International
Ltd., fa parte dello stesso gruppo internazionale e cura le attività
di gestione e distribuzione del marchio BAUME & MERCIER nell’Unione
Europea, Italia compresa, in particolare tramite commercio elettronico
e gestione di siti Internet.
Le ricorrenti sostengono che il nome a
dominio baumemercier.it riprende, in maniera pressoché identica,
il noto marchio poc’anzi indicato. Pertanto secondo le ricorrenti sussisterebbero
nella fattispecie i requisiti previsti dalla vigente procedura di riassegnazione
del nome a dominio, atteso che lo stesso ha come “cuore” un marchio registrato
ed ampiamente utilizzato da parte delle ricorrenti e sul quale il resistente
non può vantare diritti o interessi legittimi poiché lo stesso,
essendo un tipico segno di fantasia, non corrisponde al cognome o ditta
dell’assegnatario. Sostengono infine che il dominio è stato registrato
in mala fede dal resistente al solo scopo di creare un’interferenza con
il noto marchio Baume & Mercier, peraltro conosciutissimo in Italia.
A prova della malafede nella registrazione
e nell’uso del nome a dominio da parte dell’odierno resistente le ricorrenti
sostengono che:
a) il resistente non poteva ignorare l’esistenza
del marchio BAUME & MERCIER;
b) il nome a dominio era utilizzato esclusivamente
per fare accedere l’utente Internet a un portale pornografico e che il
reindirizzamento a siti pornografici a partire da un domain name che incorpora
un noto marchio sia di per sé prova della malafede (fenomeno denominato
“pornosquatting”);
c) che l’attuale resistente ha indicato
al momento della registrazione del nome a dominio un indirizzo non vero
dal momento che ben due raccomandate inviate allo stesso sono state restituite
al mittente; in particolare la raccomandata inviata dallo Studio Legale
Jacobacci & Associati in data 12 agosto 2003 è ritornata al
mittente con la scritta, apposta sulla busta di pugno dall’agente postale,
della dicitura “sconosciuto e via inesistente in Alessandria”. Tale circostanza,
nella specie l’indicazione di false generalità ed indirizzi, deve
essere interpretata, come argomentato dalle ricorrenti, quale chiaro indizio
di mala fede del resistente.
Sulla base delle suddette argomentazioni,
nonché della documentazione a sostegno delle stesse, le ricorrenti,
dopo aver passato in rassegna diverse decisioni emesse dagli arbitri dell’OMPI
(Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e della
NAF (National Arbitration Forum) ai sensi della procedura di riassegnazione
denominata MAP (Mandatory Administrative Procedure) omologa della procedura
di riassegnazione italiana (e da cui quest’ultima è stata mutuata)
in materia di “pornosquatting” e “mouse trapping”, conclude chiedendo il
trasferimento a proprio nome del dominio baumemercier.it.
Posizione del resistente
Da quanto in atti risulta che l’indirizzo
dato dal sig. Bassarab Dungaciu al momento della registrazione del nome
a dominio è inesistente, tanto che le poste hanno rimandato al mittente
sia la lettera di contestazione precedentemente inviata dalle ricorrenti,
con la dicitura apposta a penna “sconosciuto e indirizzo inesistente in
Alessandria”, sia il plico contente sia ricorso per l’instaurazione della
presente procedura che la documentazione, inviati dalla segreteria della
CRDD.
Non essendo nel database whois della Registration
Authority indicato alcun numero di fax del resistente ed avendo CRDD inviato
il ricorso via e-mail al resistente, al postmaster del dominio in contestazione
ed al postmaster del maintainer del dominio stesso, senza che il sistema
restituisse messaggi di errore, quanto posto in essere dalla CRDD soddisfa
le condizioni richieste dall’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure,
sicché può ritenersi che il resistente sia stato legalmente
posto in condizione di conoscere il ricorso e non abbia prodotto replica
alcuna nei termini.
Motivi della decisione
Esistenza delle condizioni previste
dalle regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato
Secondo quanto previsto dalla Sezione 2
ed in particolare dall’art.16.6 regole di Naming (versione 3.9 in vigore
al momento dell’attivazione della procedura), perché un dominio
possa essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:
· a) il nome a dominio contestato
sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui
egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
· b) l'attuale assegnatario (denominato
"resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio
contestato; ed infine che
· c) il nome a dominio sia stato
registrato e venga usato in mala fede.
Se il ricorrente prova che sussistono assieme
le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta
di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo
viene trasferito al ricorrente.
In relazione al precedente punto b) del
presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo
al nome a dominio contestato qualora provi che:
1. prima di avere avuto notizia della contestazione
in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi; oppure
2. che è conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome
a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3. che del nome a dominio sta facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di
sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
Identità del nome a dominio e
possibilità di confusione (Art.16.6.a)
L’art. 16.6.a delle regole di naming stabilisce
che il primo requisito da verificare ai fini della riassegnazione del nome
a dominio contestato è che esso sia identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio
nome.
Il nome a dominio contestato BAUMEMERCIER.IT
risulta essere sostanzialmente identico al marchio “BAUME & MERCIER”
registrato a partire dal 1966 in ambito internazionale. Al riguardo le
ricorrenti hanno depositato diversi documenti che attestano il deposito
del marchio in ambito internazionale (certificati di registrazione numeri
R309246, R450249 e 53711), tutti in vigore e tutti estesi all’Italia.
Risulta quindi soddisfatto quanto richiesto
dall’art.16.6 (a) delle regole di naming; ossia il dominio registrato dal
signor Bassarab Dungaciu, è tale da indurre confusione rispetto
ad un marchio su cui le ricorrenti vantano dei diritti.
Diritti o interessi legittimi del resistente
(Art.16.6.b)
Provata dai ricorrenti la sussistenza del
requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming, sarebbe stato
onere del resistente provare un proprio concorrente diritto o titolo sul
nome a dominio in contestazione.
Tale prova, non essendosi il resistente
costituito in giudizio, non è stata fornita; né sono emersi
dalle indagini d’ufficio elementi tali da ritenere sussistente un tale
diritto o titolo concorrente con quello delle ricorrenti.
Il dominio baumemercier.it è infatti
un nome che non corrisponde al cognome o al nome del ricorrente, né
sono stati evidenziati dai documenti agli atti elementi tali da provare
l’esistenza di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6 autorizza
a ritenere sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio
in capo all’attuale assegnatario.
Non risulta, dunque, alcun diritto
del resistente sul nome a dominio contestato.
Malafede del resistente (art. 16.6.c)
L’art. 16.6 c) delle regole di naming
richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato
e venga usato in mala fede.
Ritiene il Collegio che ciò sia
stato dimostrato.
In primo luogo, non è sostenibile
che la registrazione del nome a dominio baumemercier.it sia frutto di mera
coincidenza, dato che il marchio BAUME & MERCIER è un marchio
registrato e molto conosciuto in Italia.
In secondo luogo, la malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio appare provata dalla circostanza
che il dominio contestato è stato utilizzato esclusivamente per
reindirizzare l’utenza ad un portale pornografico sino a che, a seguito
delle contestazioni delle ricorrenti indirizzate anche al maintainer del
dominio (TIN), questi ha provveduto ad inserire all’indirizzo http://www.baumemercier.it
una pagina standard contenente l’offerta dei propri servizi.
Ciò configura un tipico caso di
pornosquatting, che ricorre, secondo la elaborazione della giurisprudenza
formatasi in questa sede amministrativa nazionale ed internazionale, quando
un nome a dominio corrispondente ad un marchio celebre viene utilizzato
per attirare ingannevolmente gli utenti Internet verso siti pornografici
a pagamento o, attraverso il redirect a siti pornografici altrui, per ottenere
con tale stratagemma indebiti mezzi di pressione nei confronti del legittimo
titolare di diritti sul nome (decisione dominio pradaboutique.it, saggio
Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm).
Infine, altro elemento di malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio si rinviene nell’inesistenza
dell’indirizzo che il sig. Bassarab Dungaciu ha fornito alla Registration
Authority al momento della registrazione del nome a dominio.
La circostanza è stata ritenuta
elemento di malafede già in altre situazioni, sia in decisioni italiane
(decisione lanerieagnona.it, saggio Loffreda, http://www.crdd.it/decisioni/
lanerieagnona.htm) che in MAP di ICANN in cui l’orientamento è ormai
consolidato (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Matthew
Bessette, Caso OMPI N. D2000-0256, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0256.html;
Women on Waves Foundation v. Chris Hoffman, Caso OMPI N. D2000-1608, su
http://arbiter.wipo.int/ domains/decisions/html/2000/d2000-1608.html).
E se da sola la circostanza dell’indicazione di un indirizzo inesistente
non può che essere un semplice indizio di malafede, essa tuttavia
diventa determinante se unita agli altri elementi di prova della malafede.
Deve dunque ritenersi dimostrata anche
la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
P.Q.M.
Si dispone il trasferimento del dominio
baumemercier.it dal signor Bassarab Dungaciu alla Richemont International
Ltd., corrente in 15 Hill Street, Londra W1J 5QT, Gran Bretagna.
La presente decisione viene comunicata
al Registro del ccTLD “.it” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 13 settembre 2004
Avv. Francesco Trotta.
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