Ricorrente: Belle Air Europe s.r.l. (avv. prof. Anna Masutti, avv. Pietro Nisi)
Resistente: Star Airways Albania s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Cristina De Marzi
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 13 luglio 2010, la Belle
Air Europe s.r.l., con sede in Falconara Marittima (AN), Piazzale
Sandro Sordoni s.n.c., c.a.p. 60015, in persona del suo legale
rappresentante sig. Maurizio Dalla Pietà, rappresentata e difesa
dall’avv. prof. Anna Masutti e dall’avv. Pietro Nisi,
presso lo studio dei quali in Bologna (BO), Via D’Azeglio 19, si
domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del to per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio belleaireurope.it,
registrato dalla società Star Airways Albania s.r.l.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
-
a) che il dominio belleaireurope.it era stato creato il 12 marzo 2010
ed era registrato inizialmente a nome del sig. Fabio Maria Abbate e, a
partire dal 21 aprile 2010, a nome della Star Airways Albania s.r.l.,
in seguito ad una modifica del Registrante;
-
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
-
c) che digitando l’indirizzo http://www.belleaireurope.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data
14 luglio 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D.
inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito
ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D.
per essere il destinatario sconosciuto.
L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la
data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del
plico raccomandato (20 luglio 2010) e da tale data è quindi
decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.
Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico
inviato alla Resistente, il 16 agosto 2010 nominava quale esperto
la sottoscritta avv. Cristina De Marzi, la quale il successivo 17
agosto 2010 accettava l'incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente, società italiana partecipata dalla Belle Air
SH.pk, primaria compagnia aerea albanese che effettua voli di linea tra
Italia e Albania, sostiene anzitutto che il nome a dominio in
contestazione costituisce la sua denominazione sociale, oltre ad
identificare il marchio Belle Air, particolarmente noto nel mondo del
trasporto aereo.
La Ricorrente riferisce poi che nell’ottobre 2009 il sig. Ilir
Xhelo, in nome e per conto della Belle Air Sh.pk e della Belle Air
Europe s.r.l., ha richiesto la registrazione dei nomi a dominio
“belleaireurope.it” e “belleaireurope.eu” per
il tramite dell’organizzazione Namesco Limited. La Ricorrente
sostiene anche che degli aspetti tecnico pratici della procedura di
registrazione era stato incaricato il sig. Fabio Maria Abbate,
dipendente della Belle Air Sh.pk, che doveva registrare il nome a
dominio in nome e per conto del sig. Ilir Xhelo, rappresentante della
predetta società; tuttavia il sig. Abbate, nel febbraio del
2010, cessava il proprio rapporto di lavoro con la Belle Air Sh.pk e il
successivo 12 marzo 2010 provvedeva a nome proprio alla registrazione
del nome a dominio in contestazione, avvalendosi della società
Maxxcomm s.a.s. La Ricorrente riferisce che inizialmente aveva avviato
la procedura di opposizione nei confronti del sig. Fabio Maria Abbate.
In data 22 aprile 2010 il Registro comunicava alla Ricorrente che il
nome a dominio in contestazione risultava assegnato all’odierna
Resistente a far data dal 21 aprile 2010 a seguito di una modifica del
Registrante, evidenziando dunque la necessità che la procedura
di opposizione fosse avviata nei confronti dell’attuale
assegnatario. La Ricorrente provvedeva dunque ad inviare nuova
comunicazione di inizio della procedura di opposizione nei confronti
dell’odierna Resistente ed il Registro aggiungeva al nome a
dominio in contestazione lo stato di challenged, dandone comunicazione
alla Ricorrente. La Ricorrente sostiene inoltre che la Resistente
è la società in cui attualmente lavora il sig. Abbate. La
Ricorrente afferma inoltre che nessun diritto può essere
riconosciuto alla Resistente sul nome a dominio in contestazione,
considerando peraltro che a tutt’oggi il sito web
www.belleaireurope.it non è attivo. Il Ricorrente individua
infine la malafede della Resistente non solo nel fatto che la
Resistente è una sua diretta concorrente, ma anche nel fatto che
ha registrato il nome a dominio in contestazione con lo scopo di
impedire alla Ricorrente di utilizzare la sua ragione/denominazione
sociale, con l’obiettivo di sviarne la clientela. La Ricorrente
afferma altresì di aver già avviato tutte le procedure
necessarie per il rilascio della licenza di esercizio di trasporto
aereo, per cui l’impossibilità di utilizzare la propria
denominazione sociale come nome a dominio le crea notevoli danni. La
Ricorrente sostiene infine che la Resistente non poteva non essere a
conoscenza dell’esistenza del Ricorrente, considerando anche le
diverse diffide, rimaste peraltro senza riscontro, con cui ha richiesto
al sig. Fabio Maria Abbate e alla Star Airways Albania s.r.l. il
trasferimento del nome a dominio in contestazione.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della Resistente
La Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.
Nulla è pervenuto neppure a seguito della e-mail di
comunicazione dell’inizio della procedura.
Motivi della decisione
I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) Identità e confondibilità del nome a dominio.
In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché
si possa riscontrare il requisito della identità o
confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o
tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno
distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
Il nome a dominio in contestazione corrisponde alla denominazione
sociale della Ricorrente. Inoltre, anche se la Ricorrente non ha
registrato un marchio corrispondente al nome a dominio oggetto della
odierna contestazione, le si può riconoscere la
titolarità di un marchio di fatto. Anzitutto la Ricorrente
è da sempre nota, da ancor prima che la Star Airways Albania
s.r.l. registrasse il nome a dominio oggetto della presente
contestazione, con la denominazione “Belle Air Europe”.
Tale denominazione costituisce quindi un chiaro segno distintivo della
Ricorrente, così come emerge da ricerche effettuate su
Internet. In base a ciò si può affermare in capo
alla Ricorrente la titolarità di un marchio di fatto relativo
alla denominazione “Belle Air Europe” sicuramente
tutelabile, come anche la giurisprudenza ha affermato in più
occasioni (Trib. Palermo 04.01.2001 in Riv. Dir. Ind. 2002, II, 287
nota Ziino, Trib. Cagliari, 30.03.2000 in Giur. It., 2000, 1671 e
Trib. Cagliari, 04.04.2000 in Disciplina Commercio 2000, 1092, nota
Palazzolo); marchio del quale dunque essa ha un legittimo uso e che
è esattamente corrispondente al nome a dominio
belleaireurope.itassegnato alla Star Airways Albania s.r.l. ed oggetto
della contestazione.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul
nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la
concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome,
oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b),
c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione
juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo.
Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul
nome di dominio belleaireurope.it, in quanto esattamente corrispondente
alla propria denominazione sociale, nonché al proprio marchio di
fatto “Belle Air Europe”.
La Resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto
alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova
documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente
diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.
Né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla
documentazione prodotta dalla Ricorrente o, d’ufficio, da
Internet.
Infatti, non risulta né che la Resistente “prima di avere
avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è
preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art.
3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che all’indirizzo
www.belleaireurope.it non risulta alcun sito web attivo; né che
essa resistente “è conosciuta, personalmente, come
associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a
dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”(art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento) vista la sua
denominazione Star Airways Albania s.r.l. del tutto diversa da quella
del sito in contestazione; né che la Resistente “del nome
a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del
Regolamento), visto che il sito risultante all’indirizzo
www.belleaireurope.it non è utilizzato a sostegno di alcuna
attività.
Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui
all’art. 3.6 lettera b) del Regolamento, ossia la mancanza di
alcun titolo o diritto della Resistente sul nome a dominio in
contestazione.
c) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio
ritiene la sottoscritta esperta che essa sia stata provata da
più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente
di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio.
Anzitutto, il nome a dominio belleaireurope.it non è mai stato
utilizzato dalla società attuale assegnataria. E’
orientamento pacifico delle decisioni nelle procedure di riassegnazione
che la detenzione passiva di un dominio senza farne alcun utilizzo
(passive holding) deve essere considerata come elemento dal quale
desumere la malafede del resistente, in quanto da ciò si
può dedurre che il dominio sia stato registrato al solo scopo di
rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio
altrui. Dunque si può facilmente dedurre che la registrazione ed
il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati
nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.
Altro elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione
al Registro, al momento della registrazione, di un nome o di un
indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.
Si osserva inoltre che da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto
è emersa la notorietà della Ricorrente, per cui è
difficile ritenere che la Resistente ignorasse, al momento della
registrazione, l’esistenza di tale marchio, considerando anche
che essa opera nel medesimo settore della Ricorrente e che il sig.
Abbate ha lavorato per la Ricorrente.
La malafede sussiste anche nel mantenimento del nome a dominio, visto
che l’attuale assegnatario, pur avendo ricevuto diverse diffide
da parte del Ricorrente, non lo ha ceduto al legittimo titolare.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui
all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento
del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia
1) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente
per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione
anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto
nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione,
marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio
corrispondente (lett. b);
2) la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal
resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un
concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
3) la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia
stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di
confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito
dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente
pubblico (lett. d) .
Nel caso di specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza
sub e) dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a
dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato
per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare
del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. Essa
è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo la
Resistente, titolare del nome a dominio, provato in alcun modo
l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a
dominio registrato.
Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia
dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6,
I comma, lett. c) del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio belleaireurope.it alla
Belle Air Europe s.r.l., con sede in Falconara Marittima (AN), Piazzale
Sandro Sordoni s.n.c., c.a.p. 60015.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 28 agosto
2010
Avv. Cristina De Marzi.