Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
BELLEAIREUROPE.IT

Ricorrente: Belle Air Europe s.r.l. (avv. prof. Anna Masutti, avv. Pietro Nisi)
Resistente: Star Airways Albania s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Cristina De Marzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 13 luglio 2010, la Belle Air Europe s.r.l., con sede in Falconara Marittima (AN), Piazzale Sandro Sordoni s.n.c., c.a.p. 60015, in persona del suo legale rappresentante sig. Maurizio Dalla Pietà, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Anna Masutti e dall’avv. Pietro Nisi, presso lo studio dei quali in Bologna (BO), Via D’Azeglio 19, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del to per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio belleaireurope.it, registrato dalla società Star Airways Albania s.r.l.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio belleaireurope.it era stato creato il 12 marzo 2010 ed era registrato inizialmente a nome del sig. Fabio Maria Abbate e, a partire dal 21 aprile 2010, a nome della Star Airways Albania s.r.l., in seguito ad una modifica del Registrante;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.belleaireurope.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 14 luglio 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D. per essere il destinatario sconosciuto.

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (20 luglio 2010) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato alla Resistente, il 16  agosto 2010 nominava quale esperto la sottoscritta avv. Cristina De Marzi, la quale il successivo 17 agosto 2010 accettava l'incarico.
 
Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente, società italiana partecipata dalla Belle Air SH.pk, primaria compagnia aerea albanese che effettua voli di linea tra Italia e Albania, sostiene anzitutto che il nome a dominio in contestazione costituisce la sua denominazione sociale, oltre ad identificare il marchio Belle Air, particolarmente noto nel mondo del trasporto aereo.

La Ricorrente riferisce poi che nell’ottobre 2009 il sig. Ilir Xhelo, in nome e per conto della Belle Air Sh.pk e della Belle Air Europe s.r.l., ha richiesto la registrazione dei nomi a dominio “belleaireurope.it” e “belleaireurope.eu” per il tramite dell’organizzazione Namesco Limited. La Ricorrente sostiene anche che degli aspetti tecnico pratici della procedura di registrazione era stato incaricato il sig. Fabio Maria Abbate, dipendente della Belle Air Sh.pk, che doveva registrare il nome a dominio in nome e per conto del sig. Ilir Xhelo, rappresentante della predetta società; tuttavia il sig. Abbate, nel febbraio del 2010, cessava il proprio rapporto di lavoro con la Belle Air Sh.pk e il successivo 12 marzo 2010 provvedeva a nome proprio alla registrazione del nome a dominio in contestazione, avvalendosi della società Maxxcomm s.a.s. La Ricorrente riferisce che inizialmente aveva avviato la procedura di opposizione nei confronti del sig. Fabio Maria Abbate. In data 22 aprile 2010 il Registro comunicava alla Ricorrente che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato all’odierna Resistente a far data dal 21 aprile 2010 a seguito di una modifica del Registrante, evidenziando dunque la necessità che la procedura di opposizione fosse avviata nei confronti dell’attuale assegnatario. La Ricorrente provvedeva dunque ad inviare nuova comunicazione di inizio della procedura di opposizione nei confronti dell’odierna Resistente ed il Registro aggiungeva al nome a dominio in contestazione lo stato di challenged, dandone comunicazione alla Ricorrente. La Ricorrente sostiene inoltre che la Resistente è la società in cui attualmente lavora il sig. Abbate. La Ricorrente afferma inoltre che nessun diritto può essere riconosciuto alla Resistente sul nome a dominio in contestazione, considerando peraltro che a tutt’oggi il sito web www.belleaireurope.it non è attivo. Il Ricorrente individua infine la malafede della Resistente non solo nel fatto che la Resistente è una sua diretta concorrente, ma anche nel fatto che ha registrato il nome a dominio in contestazione con lo scopo di impedire alla Ricorrente di utilizzare la sua ragione/denominazione sociale, con l’obiettivo di sviarne la clientela. La Ricorrente afferma altresì di aver già avviato tutte le procedure necessarie per il rilascio della licenza di esercizio di trasporto aereo, per cui l’impossibilità di utilizzare la propria denominazione sociale come nome a dominio le crea notevoli danni. La Ricorrente sostiene infine che la Resistente non poteva non essere a conoscenza dell’esistenza del Ricorrente, considerando anche le diverse diffide, rimaste peraltro senza riscontro, con cui ha richiesto al sig. Fabio Maria Abbate e alla Star Airways Albania s.r.l. il trasferimento del nome a dominio in contestazione.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione della Resistente

La Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Nulla è pervenuto neppure a seguito della e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura.

Motivi della decisione

I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Il nome a dominio in contestazione corrisponde alla denominazione sociale della Ricorrente. Inoltre, anche se la Ricorrente non ha registrato un marchio corrispondente al nome a dominio oggetto della odierna contestazione, le si può riconoscere la titolarità di un marchio di fatto. Anzitutto la Ricorrente è da sempre nota, da ancor prima che la Star Airways Albania s.r.l. registrasse il nome a dominio oggetto della presente contestazione, con la denominazione “Belle Air Europe”. Tale denominazione costituisce quindi un chiaro segno distintivo della Ricorrente, così come emerge da ricerche effettuate su Internet.  In base a ciò si può affermare in capo alla Ricorrente la titolarità di un marchio di fatto relativo alla denominazione “Belle Air Europe” sicuramente tutelabile, come anche la giurisprudenza ha affermato in più occasioni (Trib. Palermo 04.01.2001 in Riv. Dir. Ind. 2002, II, 287 nota Ziino, Trib. Cagliari, 30.03.2000 in Giur. It., 2000, 1671  e Trib. Cagliari, 04.04.2000 in Disciplina Commercio 2000, 1092, nota Palazzolo); marchio del quale dunque essa ha un legittimo uso e che è esattamente corrispondente al nome a dominio belleaireurope.itassegnato alla Star Airways Albania s.r.l. ed oggetto della contestazione.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

 Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, co. 3 lett. a), b), c) del Regolamento, dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo. Nel caso di specie la Ricorrente ha dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio belleaireurope.it, in quanto esattamente corrispondente alla propria denominazione sociale, nonché al proprio marchio di fatto “Belle Air Europe”.

La Resistente, non essendosi costituita, non ha controdedotto alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato.

Né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente o, d’ufficio, da Internet.

Infatti, non risulta né che la Resistente “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, co. 3, lett. a del Regolamento), visto che all’indirizzo www.belleaireurope.it non risulta alcun sito web attivo; né che essa resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”(art. 3.6, co. 3, lett. b del Regolamento) vista la sua denominazione Star Airways Albania s.r.l. del tutto diversa da quella del sito in contestazione; né che la Resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 3.6, co. 3, lett. c del Regolamento), visto che il sito risultante all’indirizzo www.belleaireurope.it non è utilizzato a sostegno di alcuna attività.

Si ritiene pertanto accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 3.6 lettera b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto della Resistente sul nome a dominio in contestazione.

c) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio ritiene la sottoscritta esperta che essa sia stata provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Anzitutto, il nome a dominio belleaireurope.it non è mai stato utilizzato dalla società attuale assegnataria. E’ orientamento pacifico delle decisioni nelle procedure di riassegnazione che la detenzione passiva di un dominio senza farne alcun utilizzo (passive holding) deve essere considerata come elemento dal quale desumere la malafede del resistente, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui. Dunque si può facilmente dedurre che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.

Altro elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione al Registro, al momento della registrazione, di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile.

Si osserva inoltre che da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto è emersa la notorietà della Ricorrente, per cui è difficile ritenere che la Resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio, considerando anche che essa opera nel medesimo settore della Ricorrente e che il sig. Abbate ha lavorato per la Ricorrente.

La malafede sussiste anche nel mantenimento del nome a dominio, visto che l’attuale assegnatario, pur avendo ricevuto diverse diffide da parte del Ricorrente, non lo ha ceduto al legittimo titolare.

 Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b); c); d), ossia
1) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente  (lett. b);
2) la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
3) la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett. d) .

Nel caso di specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub e) dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. Essa è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo la Resistente,  titolare del nome a dominio, provato in alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato.
 
Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio belleaireurope.it alla Belle Air Europe s.r.l., con sede in Falconara Marittima (AN), Piazzale Sandro Sordoni s.n.c., c.a.p. 60015.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 28 agosto 2010                                                                             

Avv. Cristina De Marzi.


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