Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
BETSHOP.IT
Ricorrente: Betshopitalia s.r.l. (Avv. Demetrio Pecora)
Resistente: Suchknecht GmbH
Collegio: (unipersonale): prof. Massimo Deiana
Svolgimento della procedura.
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail in data 20 maggio 2009 la soc.
Betshopitalia s.r.l., con sede in via Sbarre Inferiori 288/290, Reggio
Calabria, c.a.p. 89129, in persona del legale rappresentante pro
tempore dott. Fabrizio Gerolla, rappresentata e difesa dall’avv.
Demetrio Pecora, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Rausei n.
62, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio betshop.it, assegnato
alla soc. Suchknecht GmbH, corrente in Waldhofweg 17, a-5321 Koppl -
Austria.
C.R.D.D.
provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois
del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al dominio
oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si
evinceva:
- a) che il dominio betshop.it era stato creato il 3 gennaio 2007 ed era registrato a nome della soc. Suchknecht GmbH;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “CHALLENGED”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.betshop.it si giungeva ad
una pagina web, contenente link che reindirizzavano su siti in cui si
svolgeva attività in concorrenza con quella della Ricorrente.
Il 22 maggio 2009 C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la ricezione del ricorso ed i dati delle parti in esso indicati.
Ricevuti,
in data 23 maggio 2009, il ricorso in formato cartaceo con i relativi
documenti, C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità,
ne inviava copia per raccomandata a.r. al Resistente.
La Suchknecht GmbH riceveva il plico raccomandato in data 3 giugno 2009.
Il 5
giugno 2009 perveniva a C.R.D.D. da parte del Registro telefax con il
quale il Registro comunicava di aver ricevuto in data 2 giugno 2009
richiesta di cancellazione del dominio betshop.it da parte della sig.ra
Daniela Noisternigg, legale rappresentante della soc. Suchknecht GmbH.
Sulla base di tale richiesta, il Registro chiedeva che, in applicazione
dell’art. 4.18 del Regolamento, C.R.D.D. si pronunciasse circa il
cessato motivo del contendere.
C.R.D.D.,
preso atto di quanto sopra, nominava in data 5 giugno 2009 quale
esperto incaricato della decisione il sottoscritto prof. Massimo
Deiana, il quale il successivo 8 giugno accettava l’incarico.
Motivi della decisione.
La richiesta di cancellazione del nome a dominio costituisce indubbiamente uno dei “motivi che rendono superflua (…) la prosecuzione della procedura” ed impone quindi che essa sia dichiarata estinta (art. 4.18, punto “c” del Regolamento).
Secondo il
Regolamento di assegnazione, infatti, la richiesta di cancellazione di
un dominio per cui sia stata attivata la procedura di opposizione
comporta che lo stesso non sia posto a disposizione di chiunque per la
libera registrazione, ma che della cancellazione sia avvisato chi lo
aveva contestato, e questi abbia a disposizione 30 giorni per
provvedere alla registrazione (art. 5.6.4, n. 4 ed art. 5.6.5 del
Regolamento di assegnazione). Il che è esattamente la stessa
procedura che viene posta in essere nel caso di accoglimento di un
ricorso per la riassegnazione (art. 5.6.4, n. 8 del Regolamento di
assegnazione).
Ciò
rende superflua la prosecuzione della procedura, per la quale, vista la
richiesta di cancellazione avanzata dalla Resistente, è cessata
la materia del contendere.
La procedura deve essere quindi dichiarata estinta.
P.Q.M.
Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio betshop.it.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.“it” per i provvedimenti di sua competenza.
Cagliari, 8 giugno 2009
Prof. Massimo Deiana
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