Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
bfg.it 

Ricorrente: Michelin Recherche et Technique S.A. (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne).
Resistente: Tuonome.it s.r.l. 
Collegio: avv. Maria Luisa Buonpensiere (presidente), avv. Emanuela Quici, avv. Raffale Sperati.

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd per posta e per e-mail il 3.3.2003, Michelin Recherche et Technique S.A. con sede in Route Louis-Braille 10 et 12, CH 1763, Grenges-Paccot, Svizzera, rappresentata nella procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, entrambi domiciliati presso lo Studio legale Jacobacci & associati, corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a proprio favore del dominio bfg.it,  registrato dalla Tuonome.it s.r.l. in persona di Alessandro Marini, Via Provinciale Lucchese 151, Uzzano (PT). 

Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.bfg.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla Tuonome.it. dal 12 dicembre 2000;
- che il dominio bfg.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. il 30 dicembre 2002; 
- che all’indirizzo www.bfg.it corrispondeva una pagina web contenente la scritta “BFG.IT è stato registrato attraverso il servizio on-line di Tuonome.it - Domini Internet .IT .INFO .BIZ .COM .NET .ORG” e la pubblicità della resistente.

Verificata la regolarità del ricorso Crdd provvedeva in data 4 marzo 2003 ad inviare per posta elettronica copia del ricorso agli indirizzi risultanti dal database whois, e per raccomandata a.r. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata alla Tuonome.it

Tale raccomandata risultava ricevuta dalla resistente il 10 marzo 2003, data dalla quale sono decorsi i 25 giorni previsti dalle regole di naming a favore del resistente per il deposito di proprie memorie.

Avendo il ricorrente prescelto un collegio di tre saggi, il 7 aprile 2003 Crdd  nominava quali saggi l’avv. Emanuela Quici, l’avv. Raffaele Sperati e, con funzioni di presidente, l’avv. Maria Luisa Buonpensiere. 

In data 15 aprile 2003, anticipato da analoga comunicazione della Registration Authority, perveniva a Crdd telefax dell’avv. Giovanni Biagi, il quale inviava copia di citazione passata per la notifica a mezzo posta in data 25 marzo 2003, alla Michelin Recherche et Technique S.A. con sede in Route Louis-Braille 10 et 12, CH 1763, Grenges-Paccot, Svizzera, con la quale si introduceva un giudizio avente ad oggetto la titolarità del nome a dominio bfg.it. Al telefax era allegata copia della relata di notifica e la ricevuta di ritorno della raccomandata, attestante che il plico era stato consegnato al destinatario in data 28 marzo 2003.

Motivi della decisione.

In via preliminare, emerge dall’atto introduttivo della procedura che ricorrente è una persona giuridica con sede in Svizzera. Non essendo la Svizzera paese appartenente all’Unione europea, ne andrebbe dichiarata la carenza di legittimazione attiva, essendo la registrazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD .it (e conseguentemente il ricorso alle procedure di riassegnazione) riservati a soggetti appartenenti all’Unione europea.

La resistente ha però documentato di aver notificato un atto di citazione avente ad oggetto la legittimità della sua registrazione del nome a dominio in contestazione. Dato che ciò impone, secondo l’art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming, che sia dichiarata la estinzione della procedura, non può farsi luogo ad una pronuncia di merito che rigetti il ricorso per carenza di legittimazione attiva.

La notifica di un atto di citazione avente ad oggetto il nome a dominio in contestazione fra le parti, infatti, opera quale causa estintiva ipso jure, riguardo alla quale la successiva necessaria pronuncia del collegio che, prendendone atto, dichiari l’estinzione della procedura, ha natura dichiarativa e non costitutiva.

P.Q.M.

Il collegio, visto l’art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming, dato atto dell’introduzione di un procedimento giurisdizionale relativo al nome a dominio bfg.it, mediante citazione innanzi al Tribunale di Pistoia notificata dalla resistente alla ricorrente in data 28.3.2003, dichiara estinta la presente procedura.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti del caso.

Roma, 16 aprile 2003

Avv. Maria Luisa Buonpensiere.

Avv. Emanuela Quici 

Avv. Raffaele Sperati.
 
 

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