Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
BMEDIOLANUM.IT
Ricorrente: Banca Mediolanum S.p.a. (Avv.ti Stefano Previti, Alessandro La Rosa e Daniele Roncarà)
Resistente: Brainpool Media Ltd.
Collegio (unipersonale): Avv. Francesco Trotta
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 15 dicembre 2015, la Banca
Mediolanum S.p.a., con sede legale in Basiglio, Milano 3 (MI), Palazzo
Meucci – Via Francesco Sforza, in persona del suo procuratore
speciale Dott. Luca Silva, in forza dei poteri conferitigli con procura
autenticata a ministero Dott. Arrigo Roveda, Notaio in Milano, in data
23.9.2010, rep. n. 43875, racc. n. 14137, rappresentata nella presente
procedura dagli avv.ti Stefano Previti, Alessandro La Rosa e Daniele
Roncar, domiciliata presso lo Studio Previti – Associazione
Professionale, con sede in Roma, via Cicerone n. 60, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio bmediolanum.it,
registrato dalla Brainpool Media Ltd., con sede in B1 Business Centre,
Suite 206 Davifield Road, Blackburn BB1 2QY Lancashire (UK).
Ricevuto
ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la
regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali
risultava:
•
che il dominio bmediolanum.it era stato creato il 23 febbraio
2011 ed era registrato a nome della Brainpool Media Ltd.;
•
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e
che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale
risultava il valore “ok / challenged”;
•
c) che digitando l’indirizzo http://www.bmediolanum.it si
giungeva ad una pagina web contenente link sponsorizzati ad altri siti.
C.R.D.D.
chiedeva i dati della Brainpool Media Ltd. al Registro, il quale in
data 18 dicembre 2015 comunicava che il dominio in questione risultava
registrato alla Brainpool Media Ltd., B1 Business Centre, Suite 206
Davifield Road, Blackburn BB1 2QY Lancashire (UK). A tale indirizzo
pertanto, in data 22 dicembre 2015, C.R.D.D. spediva per raccomandata
ricorso e documentazione, con l’invito alla Brainpool Media Ltd.
a far pervenire le proprie repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni dal
ricevimento del ricorso.
Il
plico veniva restituito dalle poste con l’indicazione che la
consegna, tentata il 4 gennaio 2015, non era andata a buon fine e per
tal ragione veniva restituita al mittente (R.T.S.)
Effettuate le relative comunicazioni, C.R.D.D. nominava quale esperto
l’avv. Francesco Trotta, il quale accettava l’incarico in
data 18 febbraio 2016.
Allegazioni della Ricorrente.
La
Ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio
“Mediolanum” registrato sia in sede nazionale sia
comunitaria. Banca Mediolanum è altresì titolare dei nomi
a dominio “bancamediolanum.it” e
“bmedonline.it”, domini attraverso i quali la Ricorrente
intrattiene rapporti con i propri clienti.
Ciò
premesso, la Ricorrente afferma che il nome a dominio oggi oggetto
della presente procedura, “bmediolanum.it” sia
pressoché identico al marchio registrato e ai vari nomi a
dominio di cui la Banca Mediolanum S.p.a. è titolare, oltre che
alla stessa denominazione sociale della banca.
Tali
circostanze sarebbero tali da creare confusione negli utenti della rete
che potrebbero ritenere che il nome a dominio “bmediolanum”
sia riferibile alla odierna Ricorrente.
Oltre
a ciò, Banca Mediolanum sostiene che non ci sarebbe alcun
collegamento tra la Brianpool Media Ltd e la denominazione
“mediolanum” a riprova del fatto che la registrazione del
dominio oggi oggetto di riassegnazione sia stata effettuata allo scopo
di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla
notorietà del marchio registrato “Mediolanum”.
Afferma
infine la Ricorrente, che la Brianpool Media LTD ha registrato una
serie di domini riferibili, in realtà, ad altri marchi notori di
cui non è titolare.
La Ricorrente, pertanto, conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio “bmediolanum.it”.
Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini assegnatigli dal Regolamento.
Motivi della decisione.
a) Identità e confondibilità del nome a dominio.
Nel
caso di specie, è di tutta evidenza che il nome a dominio in
contestazione contenga per intero sia la denominazione sociale della
Ricorrente, sia il marchio da essa registrato. L’aggiunta della
lettere “b” prima della parola “mediolanum” non
è sufficiente a differenziare il nome a dominio oggetto di
riassegnazione dalla denominazione sociale e dal marchio della Banca
oggi Ricorrente. Piuttosto, tale circostanza è idonea a generare
confusione rispetto al nome al marchio che la società Ricorrente
ha registrato e sui quali vanta legittimi diritti, visto che la
“b” iniziale del nome a dominio è anche
l’iniziale della parola “banca”.
Al
riguardo l’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle
Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoporti
alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo
(“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a
opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti,
o al proprio nome e cognome.
Risulta dunque sussistere il primo elemento per la riassegnazione del dominio.
b) Diritto o interessi legittimi della Resistente
La
Resistente, dal canto suo, non ha presentato proprie repliche.
Né sussistono su internet elementi dai quali possa emergere un
diritto o un interesse della Resistente relativi al dominio in oggetto.
E’ quindi soddisfatto anche il requisito richiesto
dall’art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per far luogo
alla riassegnazione.
c) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Infine,
per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio, è indubbio che il dominio in contestazione
sia stato registrato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti di internet sfruttando il marchio della Ricorrente.
La
Brianpool Media Ltd. ha registrato una serie di domini
palesemente e volutamente confondibili con marchi famosi di cui non
è titolare (p. es.: ilmessaggeo.it, fastewebnet.it, ryaniair.it,
ebqy.it, etc.). Il che induce a ritenere che tale registrazione faccia
parte di un ben più ampio disegno di cybersquatting.
Di
fatto, poi, la registrazione del dominio da bmediolanum.it da parte
della Resistente impedisce alla Ricorrente di riflettere in un
nome a dominio un proprio marchio registrato.
A
ciò si aggiunga il fatto che digitando il nome a dominio in
oggetto si accede ad un pagina web in cui sono contenuti vari link
pubblicitari.
Essendo
dunque provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I
comma del Regolamento per dar luogo alla riassegnazione, il ricorso
deve ritenersi fondato e come tale va accolto.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio bmedilanum.it alla Banca
Mediolanum S.p.a., con sede legale in Basiglio, Milano 3 (MI), Palazzo
Meucci – Via Francesco Sforza.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 9 marzo 2016
Avv. Francesco Trotta