Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
bottero.it
Ricorrente: Bottero S.p.a.(Studio Barbero)
Resistente: Vittore Giraudo
Collegio: (unipersonale): Avv. Francesco Trotta
Svolgimento della procedura.
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 4 aprile 2008 la soc.
Bottero S.p.a. con sede in via Genova n. 82, 12010 Cuneo, in
persona del legale rappresentante Ing. Leonardo Ghinamo, rappresentata
e difesa dal dott. Luca Barbero, presso il cui studio in Torino, via
Tripoli 104/106, si domiciliava giusta delega allegata al ricorso,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell’art.
3.1 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a
dominio del ccTDL“it” per ottenere il trasferimento in suo
favore del nome a dominio “bottero.it”, assegnato al Sig.
Vittore Giraudo, residente in via del Passatore n. 224, c.a.p. 12020
– Fraz. Passatore – Cuneo.
C.R.D.D.
provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois
del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al dominio
oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si
evinceva:
a) che il nome a dominio “bottero.it” era stato assegnato al Sig. Vittore Giraudo in data 11 luglio 2000;
b) che il dominio risultava sottoposto ad opposizione e che la stessa risultava registrata sul Whois del Registro;
Lo stesso
4 aprile 2008 C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la ricezione
del ricorso ed i dati della parti in esso indicati.
Ricevuto
il ricorso in formato cartaceo con relativi documenti il 14 aprile
2008, C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità, ne
inviava copia per raccomandata a.r. al Resistente, il quale la riceveva
in data 6 maggio 2008.
Successivamente,
le parti comunicavano via e-mail a C.R.D.D. l’esistenza di
trattative per la risoluzione bonaria della controversia, tenendola
informata sul suo evolversi.
Il 29
Maggio 2008 pervenivano le repliche del sig. Vittore Giraudo, il quale
comunicava di aver abbandonato il dominio in contestazione e di averne
richiesto la cancellazione.
Il 30
maggio 2008 perveniva a C.R.D.D. da parte del Registro telefax
anticipatorio di identica raccomandata a.r. protocollo 2370 di pari
data, con il quale il Registro comunicava di aver ricevuto in data 27
maggio 2008 richiesta di cancellazione del dominio bottero.it da parte
del sig. Vittore Giraudo. Sulla base di tale richiesta, il Registro
chiedeva che in applicazione dell’art. 4.18 del regolamento fosse
deciso circa il cessato motivo del contendere.
C.R.D.D.,
preso atto di quanto sopra, nominava in data 3 giugno 2008 quale
esperto incaricato della decisione il sottoscritto avv. Francesco
Trotta, il quale in pari data accettava l’incarico.
Motivi della decisione.
La
richiesta di cancellazione del nome a dominio costituisce indubbiamente
uno dei “motivi che rendono superflua (…) la prosecuzione
della procedura” ed impone quindi che essa sia dichiarata estinta
(art. 4.18, punto “c” del Regolamento per la risoluzione
delle dispute nel ccTLD .it, vers. 1.1).
Secondo il
Regolamento di assegnazione, infatti, la richiesta di cancellazione di
un dominio per cui sia stata attivata la procedura di opposizione
comporta che lo stesso non sia posto a disposizione di chiunque per la
libera registrazione, ma che della cancellazione sia avvisato chi lo
aveva contestato, e questi abbia a disposizione 30 giorni per
provvedere alla registrazione (art. 5.6.4, n. 4 ed art. 5.6.5 del
Regolamento di assegnazione). Il che è esattamente la stessa
procedura che viene posta in essere nel caso di accoglimento di un
ricorso per la riassegnazione (art. 5.6.4, n. 8 del Regolamento di
assegnazione).
Ciò
rende superflua la prosecuzione della procedura, per la quale, viste
anche le comunicazioni di parte ricorrente che confermano che la
richiesta di cancellazione è stata avanzata sulla base di
accordi intercorsi fra le parti, è cessata la materia del
contendere.
La procedura deve essere quindi dichiarata estinta.
P.Q.M.
Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio “bottero.it”.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.“it” per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 3 giugno 2008
Avv. Francesco Trotta