Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
CAIPET.IT

Ricorrente: Caipet snc di Caiafa Corrado Pasquale e F.lli
Resistente:  Datesand Ltd
Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi

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Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto tramite e-mail da C.R.D.D. il 5 marzo 2015, la società Caipet snc di Caiafa Corrado Pasquale e F.lli con sede San Severo (FG), via Piave 49, in persona del legale rappresentante e socio pro tempore, Corrado Pasquale Caiafa, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi «Regolamento») e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it", per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio caipet.it attualmente registrato dalla Datesand Ltd.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava che:
  • a) il nome a dominio caipet.it era stato creato il 15 ottobre 2014 ed era registrato a nome della società  Datesand Ltd;
  • b) il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) digitando l’indirizzo http://www.caipet.it, si evinceva che il predetto dominio veniva usato dalla Datesand Ltd come mero sito passivo (cd «sito ponte»), che reindirizzava automaticamente la navigazione degli utenti al sito aziendale di Datesand (http://www.nestpak.co.uk).
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 13 marzo 2015 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. internazionale all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito a trasmettere a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Decorsi due mesi senza che fosse pervenuta prova della ricezione o di tentata consegna al Resistente, in data 8 giugno 2015 il reclamo veniva inviato per corriere espresso. Ciò sulla base dell’art. 4.4 del Regolamento di risoluzione delle dispute nel ccTLD .it,  rubricato  “Comunicazione del reclamo all’assegnatario del dominio oggetto di opposizione”, il quale consente al PSRD, per i registranti residenti o aventi sede all’estero, l’invio del reclamo per corriere espresso qualora dopo 2 (due) mesi non sia pervenuta prova della ricezione o di tentata consegna al Resistente.
 
Decorsi infruttuosamente ulteriori 25 giorni senza che parte resistente trasmettesse le proprie repliche, il 16 luglio 2015 C.R.D.D. nominava quale esperto lo scrivente Andrea Sirotti Gaudenzi, che accettava l’incarico. 

 

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente afferma che “CAIPET” è un marchio di fatto molto conosciuto nel settore della produzione e commercializzazione di lettiere di carta e cartone per animali, accessori per l’igiene degli stessi, rifugi di legno e quant’altro utile per animali domestici e non.

Infatti, la Ricorrente utilizza sin dal 2009 il segno CAIPET sia come ditta, idonea a distinguere la propria azienda, sia come ragione sociale, sia come marchio denominativo di fatto per distinguere i propri prodotti e servizi.

Inoltre, CAIPET contraddistingue prodotti mostrati al pubblico in Italia e all’estero durante le fiere e i convegni di settore maggiormente rappresentativi (tra gli altri, il convegno Aisal sul “Monitoraggio sanitario degli animali da laboratorio e livelli di biocontenimento”, tenutosi a Brescia il 3.4.2014); il convegno sponsorizzato anche da Caipet sul “Riconoscimento e gestione del dolore animale nella ricerca biomedica e veterinaria” tenutosi il 18-19.10.2013 a Imola; la nota fiera di settore “BCLAS Symposium - Communication on laboratory animals”, tenutasi il 13.10.2014 a Liege.

Secondo la Ricorrente la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio da parte della Resistente deriverebbe dalla circostanza che il nome a dominio caipet.it sarebbe utilizzato dall’attuale assegnatario come mero sito passivo (cd sito ponte) che reindirizza automaticamente la navigazione degli utenti al sito aziendale di Datesand (http://www.nestpak.co.uk),  sviando in tal modo la clientela già generata dalla Ricorrente.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio caipet.it.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A ) Identità o confondibilità del nome

 Il nome a dominio caipet.it  ricomprende totalmente il segno CAIPET utilizzato dalla Ricorrente sia come ditta, idonea a distinguere la propria azienda, sia come ragione sociale, sia come marchio denominativo di fatto per distinguere i propri prodotti e servizi. Inoltre, dal 2012 al 2014, l’esponente ha usato il segno CAIPET anche come nome a dominio, idoneo a contraddistinguere il proprio sito aziendale

Sussiste, quindi, il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute, "Il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal momento in cui:
c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata."

Da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
  •  risulta che la Resistente attualmente utilizzi il sito caipet.it come mero sito passivo (cd «sito ponte») che reindirizza automaticamente la navigazione degli utenti al sito aziendale di Datesand (www. http://www.nestpak.co.uk);
  • non risulta che “la Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
  • si deve escludere la circostanza che “la Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. 
Ne emerge, pertanto, la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il nome a dominio caipet.it è utilizzato dall’attuale assegnatario con  la piena consapevolezza che la titolarità del predetto nome a dominio fosse strumentale allo

sfruttamento della notorietà del marchio CAIPET, per offrire agli utenti di internet i propri servizi. Con conseguente preclusione per la Ricorrente di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento.

Infatti, la società resistente - la Datesand Ltd, competitor della Caipet, in quanto operante nello stesso settore - produce prodotti analoghi a quelli della società ricorrente e ben conosce la Caipet, come si evince in maniera inequivocabile dalle allegazioni di parte ricorrente. Infatti, il documento 11 prodotto da parte ricorrente suffraga tale dato, attestando una contestazione formulata dalla Datesand - datata novembre 2014 - e relativa ad una violazione di privativa di brevetto addebitata alla Caipet snc.

 Si ritiene pertanto che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto. 
P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio caipet.it alla società società Caipet snc di Caiafa Corrado Pasquale e F.lli, con sede San Severo (FG), via Piave 49. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 30 luglio 2015

Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi


 
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