Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
CASINOSNAI.IT
Ricorrente: SNAI S.p.A. (Avv.
Prof. Alessandro del Ninno)
Resistente: Instra Domain Directors B.V.
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Nicotra
Svolgimento della
procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 27 novembre 2013 la
società SNAI S.p.A. con sede legale in Via L.
Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU) in persona del Dr. Giorgio
Sandi, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’
Avv. Prof. Alessandro del Ninno, giusta delega in calce al ricorso,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”
(d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
casinosnai.it registrato dalla società Instra Domain
Directors B.V.
Ricevuto
il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava
i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che il dominio casinosnai.it era stato creato il 1 ottobre 2009 ed era
registrato a nome della Instra Domain Directors B.V.;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.casinosnai.it si
giungeva ad una pagina di ‘parcheggio’ del
Registrar Europe Registry nella quale compariva la scritta
“Domain Parked with Europe Registry”.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, il 12 dicembre 2013 C.R.D.D. inviava ricorso
e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Il giorno 15 gennaio 2014 tornava a C.R.D.D
l’avviso di ricevimento, dove tuttavia non veniva indicato il
giorno della consegna. Non potendo risalire alla esatta data
in cui era stata effettuata la consegna dalle poste, C.R.D.D.
comunicava alle parti ed al Registro di considerare prudenzialmente
come data di inizio della procedura il medesimo giorno in cui le poste
avevano riconsegnato il plico.
Sulla
base di tale determinazione, il termine per il deposito di memorie a
favore della Resistente è decorso il 10 febbraio 2014 senza
che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio; pertanto,
il 12 febbraio 2014 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv.
Alessandro Nicotra, che il 13 febbraio 2014 accettava
l’incarico.
Allegazioni
della Ricorrente
Il
Ricorso è presentato dalla SNAI S.p.A., società
fondata sin dal 1990, quotata alla Borsa di Milano. Essa afferma di
essere il maggiore operatore e concessionario nel settore delle
scommesse, dei giochi e dei pronostici presente in Italia e di avere un
alto livello di riconoscibilità e fama anche al livello
internazionale.
La
Ricorrente evidenzia che il nome a dominio contestato include
totalmente il marchio registrato dalla Ricorrente ed è tale
da generare confusione tra gli utenti di internet sia rispetto alla
propria denominazione sociale, sia al marchio
“SNAI”. La Resistente non avrebbe alcun diritto sul
nome a dominio in contestazione, non essendo mai stato autorizzato
dalla Ricorrente ad utilizzare alcun marchio di proprietà
della SNAI. Inoltre, non essendoci alcuna corrispondenza tra il nome a
dominio opposto e la ragione sociale della Resistente Instra Domain
Directors B.V. la registrazione del nome a dominio sarebbe stata
effettuata “con piena consapevolezza della lesione di
pregressi diritti della SNAI”.
Secondo
la Ricorrente la malafede nella registrazione e nel mantenimento del
dominio sarebbe dimostrata, oltre che da quanto fin qui detto, anche
dal reindirizzamento che dal nome a dominio www.casinosnai.it
avverrebbe al sito della Instra Domain. Inoltre la circostanza che la
Resistente, tramite il suo contatto amministrativo il Sig. Tony
Lentino, avrebbe registrato anche il nome a dominio
“snaicasino.it” proverebbe la piena consapevolezza
della Resistente dell’esistenza di SNAI e dei suoi marchi e
della sua volontà di impedire alla Ricorrente di registrare
il nome a dominio in contestazione.
La
Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio casinosnai.it.
Da
parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica.
Motivi
della decisione
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
A)
Identità o confondibilità del nome
Il
nome a dominio casinosnai.it ricomprende totalmente il
marchio registrato da parte Ricorrente ed è confondibile con
la sua denominazione sociale.
Sussiste
quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I,
lett. a) del Regolamento.
B)
Diritti o interessi legittimi della Resistente
La
Resistente, non essendosi costituita, non ha prodotto alcuna prova di
un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio contestato.
Da
quanto verificabile d’ufficio su Internet:
- non
risulta che la Resistente, prima di aver avuto notizia
dell’opposizione, in buona fede abbia usato o si sia
preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi
(art. 3.6, III co. del Regolamento);
- non
risulta che “la Resistente sia conosciuta, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”;
- si
deve escludere la circostanza che “la Resistente stia facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato”.
Ne
emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto
dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
C)
Registrazione ed uso del dominio in malafede
Quanto
alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio,
essa appare provata da più di una delle circostanze dalle
quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La
registrazione di un nome a dominio ricomprendente la ragione sociale
ovvero il marchio dalla indiscussa notorietà sia a livello
nazionale che internazionale come quello di “SNAI”
non può essere certamente annoverato come un caso fortuito,
come una circostanza di mera casualità.
Inoltre
la Resistente ha fatto richiesta ed ottenuto l’assegnazione
di un altro nome a dominio ricomprendente la denominazione
“SNAI” (www.snaicasino.it), appalesando quindi non
solo la piena consapevolezza dell’esistenza dei diritti e
interessi legittimi della Ricorrente, ma ha anche reso
evidente che la registrazione del nome a dominio altro non serviva che
a sfruttare la notorietà del marchio SNAI per offrire agli
utenti di internet i propri prodotti commerciali, precludendo
così alla Ricorrente ogni possibilità di
registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del
Regolamento.
In
particolare il nome a dominio casinosnai.it viene utilizzato
esclusivamente come pagina di parcheggio per ospitare la home page del
sito internet www.europeregistry.com, quest’ultimo registrato
dalla Intra Corporation PTY, LTD. Si rileva che pur non trattandosi, a
livello tecnico, di vero e proprio reindirizzamento verso
altro sito web, tuttavia gli effetti sono esattamente gli stessi e
appare chiaro lo stretto rapporto che vi è tra la Resistente
e la Intra Corporation PTY, LTD, da ciò l’evidente
mancanza di collegamento tra il titolare del nome di dominio e il nome
di dominio registrato, ex art. 3.7 lett. e) del Regolamento.
Si
ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella
registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio casinosnai.it alla
società SNAI S.p.A. con sede legale in Via L.
Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU). La presente decisione
sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti
di sua competenza.
Milano,
27 febbraio 2014
Avv.
Alessandro Nicotra
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