Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
CASINOSNAI.IT

Ricorrente: SNAI S.p.A. (Avv. Prof. Alessandro del Ninno)
Resistente: Instra Domain Directors B.V.
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Nicotra


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 27 novembre 2013 la società SNAI S.p.A.  con sede legale in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU) in persona del Dr. Giorgio Sandi, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’ Avv. Prof. Alessandro del Ninno, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio casinosnai.it registrato dalla società Instra Domain Directors B.V.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio casinosnai.it era stato creato il 1 ottobre 2009 ed era registrato a nome della Instra Domain Directors B.V.;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.casinosnai.it si giungeva ad una pagina di ‘parcheggio’ del Registrar Europe Registry nella quale compariva la scritta “Domain Parked with Europe Registry”.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 12 dicembre 2013 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 15 gennaio 2014 tornava a C.R.D.D l’avviso di ricevimento, dove tuttavia non veniva indicato il giorno della consegna.  Non potendo risalire alla esatta data in cui era stata effettuata la consegna dalle poste, C.R.D.D. comunicava alle parti ed al Registro di considerare prudenzialmente come data di inizio della procedura il medesimo giorno in cui le poste avevano riconsegnato il plico.

Sulla base di tale determinazione, il termine per il deposito di memorie a favore della Resistente è decorso il 10 febbraio 2014 senza che nulla pervenisse dall’intestatario del dominio; pertanto, il 12 febbraio 2014 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Alessandro Nicotra, che il 13 febbraio 2014 accettava l’incarico.  

Allegazioni della Ricorrente  

Il Ricorso è presentato dalla SNAI S.p.A., società fondata sin dal 1990, quotata alla Borsa di Milano. Essa afferma di essere il maggiore operatore e concessionario nel settore delle scommesse, dei giochi e dei pronostici presente in Italia e di avere un alto livello di riconoscibilità e fama anche al livello internazionale.

La Ricorrente evidenzia che il nome a dominio contestato include totalmente il marchio registrato dalla Ricorrente ed è tale da generare confusione tra gli utenti di internet sia rispetto alla propria denominazione sociale, sia al marchio “SNAI”. La Resistente non avrebbe alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non essendo mai stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare alcun marchio di proprietà della SNAI. Inoltre, non essendoci alcuna corrispondenza tra il nome a dominio opposto e la ragione sociale della Resistente Instra Domain Directors B.V. la registrazione del nome a dominio sarebbe stata effettuata “con piena consapevolezza della lesione di pregressi diritti della SNAI”.

Secondo la Ricorrente la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio sarebbe dimostrata, oltre che da quanto fin qui detto, anche dal reindirizzamento che dal nome a dominio www.casinosnai.it avverrebbe al sito della Instra Domain. Inoltre la circostanza che la Resistente, tramite il suo contatto amministrativo il Sig. Tony Lentino, avrebbe registrato anche  il nome a dominio “snaicasino.it” proverebbe la piena consapevolezza della Resistente dell’esistenza di SNAI e dei suoi marchi e della sua volontà di impedire alla Ricorrente di registrare il nome a dominio in contestazione.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio casinosnai.it.

Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica.

Motivi della decisione

 I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A) Identità o confondibilità del nome

Il nome a dominio casinosnai.it  ricomprende totalmente il marchio registrato da parte Ricorrente ed è confondibile con la sua denominazione sociale.

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

La Resistente, non essendosi costituita, non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio contestato.

Da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
  • non risulta che la Resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede abbia usato o si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi (art. 3.6, III co. del Regolamento);
  • non risulta che “la Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
  • si deve escludere la circostanza che “la Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.  
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La registrazione di un nome a dominio ricomprendente la ragione sociale ovvero il marchio dalla indiscussa notorietà sia a livello nazionale che internazionale come quello di “SNAI” non può essere certamente annoverato come un caso fortuito, come una circostanza di mera casualità.

Inoltre la Resistente ha fatto richiesta ed ottenuto l’assegnazione di un altro nome a dominio ricomprendente la denominazione “SNAI” (www.snaicasino.it), appalesando quindi non solo la piena consapevolezza dell’esistenza dei diritti e interessi legittimi della Ricorrente, ma  ha anche reso evidente che la registrazione del nome a dominio altro non serviva che a sfruttare la notorietà del marchio SNAI per offrire agli utenti di internet i propri prodotti commerciali, precludendo così alla Ricorrente ogni possibilità di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento.

 In particolare il nome a dominio casinosnai.it viene utilizzato esclusivamente come pagina di parcheggio per ospitare la home page del sito internet www.europeregistry.com, quest’ultimo registrato dalla Intra Corporation PTY, LTD. Si rileva che pur non trattandosi, a livello tecnico, di  vero e proprio reindirizzamento verso altro sito web, tuttavia gli effetti sono esattamente gli stessi e appare chiaro lo stretto rapporto che vi è tra la Resistente e la Intra Corporation PTY, LTD, da ciò l’evidente mancanza di collegamento tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato, ex art. 3.7 lett. e) del Regolamento.

Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio casinosnai.it alla società SNAI S.p.A.  con sede legale in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU). La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Milano, 27 febbraio 2014

Avv. Alessandro Nicotra


 
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