Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
CHATROULETTE.IT
Ricorrente: Sig. Andrei Vladimirovich
Ternovskii (avv. Alessandro Del Ninno)
Resistente: DBF Group Limited
Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 20 gennaio 2017 il sig. Andrei
Vladimirovich Ternovskii, residente nella Unione Europea, nella
Repubblica di Malta, cittadino maltese, rappresentato
dall’Avv.
Alessandro del Ninno, introduceva una procedura di riassegnazione ai
sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio chatroulette.it registrato dalla DBF Group Limited con sede
legale in Office 3, Penfold Works Trading Estate WD24 4YY - Watford
(Hearts) - Regno Unito.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità,
C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che il dominio chatroulette.it era stato creato il 4 febbraio 2014 ed
era registrato a nome della DBF Group Limited;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale
risultava il valore “ok / challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.chatroulette.it si viene
reindirizzati sulla pagina chatspin.it in cui viene pubblicizzata
un’applicazione per smartphone di video chat casuale tra
sconosciuti.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, il 26 gennaio 2017 C.R.D.D. inviava ricorso
e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito
ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Successivamente, perveniva a C.R.D.D. l’avviso
di
ricevimento dal quale risultava che in data 6 febbraio 2017, non
essendo stato possibile consegnare il plico al destinatario, lo stesso
veniva spedito all’ufficio postale per la giacenza che, in
assenza di ritiro della raccomandata, si compiva in data 16 febbraio
2017.
Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute,
nel caso di mancato ritiro della raccomandata il reclamo si considera
conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal
momento in cui si compie il periodo di giacenza presso
l’ufficio
postale.
Essendosi compiuta la giacenza presso l’ufficio postale del
luogo
in cui ha sede la società destinataria in data 16 febbraio
2017,
C.R.D.D. il 29 marzo 2017 nominava quale esperto l’avv.
Cristina
De Marzi la quale, in pari data, accettava l’incarico.
Allegazioni del
Ricorrente
Il
ricorrente Andrei Vladimirovich Ternovskii afferma essere il creatore e
l’esclusivo titolare di Chatroulette, sia quale segno
distintivo,
sia quale marchio registrato e servizio.
Tale servizio è costituito da un sito web
(www.chatroulette.com)
che mette a disposizione degli utenti una chat su piattaforma online
che accoppia a caso utenti connessi da varie parti del mondo per
conversazioni in tempo reale supportate da webcam. Oltre a tale
finalità primaria – per la quale Chatroulette
conta
milioni di utenti in tutto il mondo – Chatroulette
è
altresì famoso a livello mondiale per i servizi di videochat
online e servizi di tipo social e networking, oltre ad altri beni e
servizi di cui alle classi di descrizione dei marchi di cui il
Ricorrente è esclusivo titolare.
Chatroulette è stato creato dal Ricorrente nel 2009 e
l’idea originale alla sua base era ed è
rappresentata
dall’assenza, all’epoca della creazione, di assenza
di siti
internet che mettessero in contatti utenti di varie parti del mondo a
caso per conversazioni via chat.
L’idea originale da cui trae origine Chatroulette deriva da
un
lungometraggio cinematografico in cui, in una della scene
più
famose veniva rappresentato lo svolgimento di una roulette russa tra i
prigionieri di guerra; in tale prospettiva, il sig. Ternovskii
creò il segno originale ed unico
“chatroulette” che
metteva insieme sia il servizio primario di chat che la caratteristica
esclusiva delle modalità di fornitura del servizio basata
sulla
imprevedibilità e assoluta casualità della messa
in
contatto degli utenti di una conversazione via chat.
La popolarità del servizio e del marchio Chatroulette e la
rinomanza mondiale della reputazione commerciale conseguita sono
dimostrate dalla circostanza che, subito dopo il lancio del servizio,
nel novembre 2009, il sito web chatroulette.com contava 500 visitatori
al giorno, con ritmi di crescita esponenziali tanto da passare, nel
gennaio 2010, a 50.000 visitatori al giorno (1,5 milioni al mese). Nel
febbraio 2010 il traffico di utenti arriva a circa 130.000 visitatori
al giorno (3,9 milioni al mese) con un incremento pari al 26.000 %
rispetto ai dati relativi al mese di dicembre 2009 in cui venne
lanciato il servizio.
Quanto alla registrazione del nome a dominio
“chatroulette.it”, il Ricorrente osserva che il
dominio
prescelto dal Registrante include totalmente, in maniera confusoria e
decettiva, il segno Chatroulette oggetto di consolidato uso di fatto e
di notorietà conseguita ai sensi dell’art. 6-bis
della
Convenzione di Parigi e, successivamente, attraverso registrazioni
nazionali e internazionali da parte del Ricorrente come marchio
d’impresa.
In particolare, il Ricorrente afferma di essere titolare esclusivo
delle seguenti registrazioni di marchio d’impresa in cui il
segno
“Chatroulette” costituisce l’elemento
distintivo
precipuo e unico della denominazione:
Presso l’EUIPO (Marchi
europei):
Reg. 008944076 “Chatroulette” (denominativo) del 10
marzo 2010, nelle classi 35,38 e 42;
Reg. 008946352 “chatroulette.to” (denominativo)
dell’11 marzo 2010, nelle classi 35, 38 e 42;
Presso l’USPTO (Ufficio Marchi
USA):
Reg. 4445843 “Chatroulette” (denominativo) del 10
gennaio 2011, nelle classi 38 e 45;
Presso il DPMA (Ufficio Marchi della
Repubblica di Germania):
Reg. 302010003706 “Chatroulette” (denominativo) del
10 marzo 2010, nelle classi 35, 38 e 42;
Reg. 302010003719 (chatroulette.to) (denominativo)
dell’11 marzo 2010, nelle classi 35,38 e 42.
Oltre a ciò, il Ricorrente rileva che, in applicazione alla
regole di Naming e sulla base della lesione dei diritti sul marchio
“Chatroulette” accertata da parte di enti quali
WIPO e
American Arbitration Association, ha ottenuto la rassegnazione di 30
nomi a dominio contenenti il segno di sua esclusiva
titolarità
“chatroulette”, registrati abusivamente da terzi
assegnatari.
Il Ricorrente sottolinea che la registrazione del nome a dominio
chatroulette.it da parte del Resistente è avvenuta il 4
febbraio
2010, esattamente 34 giorni prima del deposito delle prime domande
europea e tedesca di registrazione del marchio
“Chatroulette” da parte del sig. Ternovskii. Al
momento
della registrazione del nome a dominio chatroulette.it, il servizio e
il sito offerti da Chatroulette godevano già di fama
mondiale
grazie alla diffusione da parte dei media mondiali di notizie ad esso
riferite. Oltre a ciò, afferma il Ricorrente che
l’attuale
assegnatario del nome a dominio nonché odierno Resistente,
la
DBF Group Limited – tenuto presente che è una
società del Regno Unito che offre un identico servizio in
Italia
– ha provveduto, come detto, alla richiesta di assegnazione
del
nome e dominio chatroulette.it in data 4 febbraio 2010 quando il
traffico proveniente dall’utenza italiana rappresentava il
4,3 %
di quella mondiale e quando il marchio del Ricorrente aveva
già
acquisito una notorietà mondiale anche nel Regno Unito dove
i
media locali si erano interessati al sig. Ternovskii sia dedicandogli
trasmissioni TV sia tramite articoli di stampa nei quali il Ricorrente
veniva indicato come il “nuovo Mark Zuckerberg.”
A sostegno di quanto sopra, il Ricorrente rileva che costante
giurisprudenza ha sancito che la dimostrazione della diffusione del
marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale
è necessaria affinché possa considerarsi
integrato il
presupposto della cosiddetta “convalidazione” e del
diritto
esclusivo su detto marchio a favore del preutente.
Il Ricorrente afferma inoltre che il marchio Chatroulette presenta i
requisiti della fattispecie costitutiva del marchio di fatto,
cioè l’uso e la notorietà non puramente
locale.
Requisiti dimostrati dall’ampio e continuo utilizzo del segno
Chatroulette da parte del Ricorrente che denoterebbero
altresì
un elevato grado di convalidazione del marchio presso un pubblico a
livello mondiale anche nel periodo in cui il marchio non era registrato
e nel quale la società Resistente ha proceduto alla
richiesta di
assegnazione del nome a dominio chatroulette.it.
Quanto alla identità e la confondibilità tra i
marchi
registrati del Ricorrente e il nome a dominio chatroulette.it, il
Ricorrente afferma che i predetti marchi contengono
l’elemento
verbale “chatroulette” per intero riprodotto nel
relativo
nome a dominio. E ciò, sostiene il Ricorrente, porterebbe
l’utente medio di Internet a confondere il nome a dominio con
il
marchio e ritenere che il sito web contraddistinto dal nome a dominio
chatroulette.it sia comunque autorizzato e/o collegato al sito del
Ricorrente.
Quanto sopra, denoterebbe, secondo il Ricorrente, la consapevolezza da
parte del Resistente della lesione di pregressi diritti in capo al sig.
Ternovskii. Consapevolezza dimostrata inoltre dalla circostanza che
l’attuale sito web www.chatroulette.it reindirizzerebbe
automaticamente gli utenti ad un altro sito (www.chatspin.it) ove viene
offerto un identico servizio di chat presentato come
“Chatroulette webcam chat.”
Da ciò, deriverebbe inoltre che il
riferimento al
segno distintivo “Chatroulette” porterebbe il
Resistente a
trarre indebitamente vantaggio dalla celebrità di cui lo
stesso
segno gode e a sfruttare indebitamente il relativo potere evocativo
senza peraltro sostenere costi e rischi di cui il Ricorrente si
è fatto carico.
Quanto poi all’assenza di titolo o interesse legittimo della
Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura, il
Ricorrente afferma che la DBF Group Limited è una persona
giuridica la cui ragione sociale non corrisponde al nome a dominio
chatroulette.it.
Oltre a ciò, il Ricorrente afferma che l’assenza
di
diritto o interesse legittimo del Resistente sul dominio oggetto della
presente procedura si può anche desumere
dall’esisto
negativo di una ricerca effettuata tra i marchi depositati e registrati
con effetto in Italia che ha dimostrato l’assenza in capo
alla
DBF Groupp Limited di altri eventuali e pregressi diritti registrati in
conflitto con i marchi del Ricorrente. La Resistente inoltre non
è conosciuta, personalmente, come associazione o ente
commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non registrato il relativo marchio, come vorrebbe
l’art.
3.6. del Regolamento Dispute.
Il Ricorrente inoltre sottolinea di non aver mai autorizzato la
Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi.
Infine, il Ricorrente afferma che la malafede della Resistente nella
registrazione e nell’uso del nome a dominio chatroulette.it
sarebbe denotata innanzitutto nella registrazione di un nome a dominio
che riproduce con assoluta identità un marchio registrato e
notorio.
Sotto tale ultimo profilo, il Ricorrente afferma che la
notorietà del marchio Chatroulette al momento della
registrazione del dominio chatroulette.it era tale da escludere che il
Resistente lo abbia scelto in modo casuale.
A tal proposito, il Ricorrente rileva che la Resistente al momento
della registrazione del nome a dominio era pienamente cosciente della
Ricorrente tanto che quest’ultimo aveva registrato il nome a
dominio chatroulette.com il 16 novembre 2009 e solo dopo due mesi,
quando il predetto dominio aveva già notorietà
mondiale,
il Resistente ha provveduto a registrare il dominio oggetto della
presente procedura. A sostegno di ciò, il Ricorrente, rileva
che
la giurisprudenza sul punto ha affermato che la registrazione di nomi a
dominio in una tempistica assai ravvicinata alla acquisizione di fama e
notorietà di un segno è prova di opportunistica
malafede.
Oltre a ciò, il Ricorrente osserva che la Resistente era ben
consapevole al momento della richiesta di assegnazione in uso del nome
a dominio chatroulette.it che avrebbe impedito con ciò al
Ricorrente di utilizzare legittimamente tale nome e ne avrebbe
danneggiato gli affari con riferimento al mercato italiano.
Ciò
anche in considerazione del fatto che la Resistente utilizza il nome a
dominio per attività di diretta concorrenza con quella del
Ricorrente.
Infine il Ricorrente rileva che alla Resistente sono riconducibili ben
3.415 registrazioni di nomi a dominio molte dei quali riferibili a
segni notori con ciò denotando quello che la prassi
dell’OMPI definisce serial cybersquatting.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio chatroulette.it.
La Resistente, cui il ricorso deve ritenersi debitamente comunicato ai
sensi dell'art 4.4 del Regolamento, non ha fatto pervenire
repliche.
Motivi della
decisione.
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
A )
Identità o confondibilità del nome
Il nome a dominio chatroulette.it
è
esattamente identico sia ai marchi europei e della Repubblica di
Germania “Chatroulette”, sia il marchio USA
“Chatroulette”
Come giustamente sostenuto dalla Ricorrente, tale circostanza ingenera
nell’utente una confusione tale da indurlo a ritenere che il
nome
a dominio sia riferibile al marchio Chatroulette e ai relativi servizi
offerti.
Non rileva a tal proposito la circostanza che i suddetti marchi siano
stati registrati dal sig. Ternovskii successivamente alla assegnazione
del nome a dominio in oggetto in quanto, come osservato dal Ricorrente,
la notorietà e la rilevanza del sito web chatroulette.com al
momento della registrazione del dominio oggetto della presente
procedura erano già di livello mondiale.
Il Ricorrente ha dunque dimostrato la sussistenza del requisito
richiesto dall’art. 3.6 co. I,del Regolamento per la
Risoluzione
delle Dispute nel ccTLD .it, alla cui lettera a) prevede che sono
sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i
quali un terzo (denominato “ricorrente”)
affermi che
il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da
indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo
aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.
È indubbio infatti che la identità e la
confondibilità tra i marchi registrati dal Ricorrente e il
nome
a dominio chatroulette.it sono tali da indurre l’utente medio
di
Internet a ritenere che il sito web contraddistinto dal nome a dominio
oggetto della presente procedura sia autorizzato o, comunque, collegato
al sito o ai marchi del Ricorrente.
Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo
3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
B) Diritti o interessi legittimi della Resistente
Quanto ai diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a
dominio oggetto della presente procedura, si osserva che la DBF Group
Limited è una persona giuridica la cui ragione sociale non
corrisponde, evidentemente, con il nome a dominio chatroulette.it.
Né la Resistente “è conosciuta,
personalmente, come
associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a
dominio registrato, anche se non registrato il relativo
marchio”,
come dispone l’art. 3.6. del Regolamento Dispute.
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito
richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
C) Registrazione ed uso del dominio in malafede
Quanto alla malafede nella acquisizione e
nell’uso
del dominio, essa appare provata da più di una delle
circostanze
dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Il nome a dominio chatroulette.it è utilizzato
dall’attuale assegnatario con la piena consapevolezza che la
titolarità del nome a dominio altro non serviva che a
sfruttare
la enorme notorietà del sito chatroulette.com prima
–
acquisita nel giro di soli due mesi – e del marchio poi per
offrire agli utenti di internet i propri servizi, precludendo
così alla Ricorrente ogni possibilità di
registrazione
del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento.
Inoltre, si osserva che al momento della registrazione del nome a
dominio la Resistente era pienamente cosciente della esistenza
Ricorrente nonché dei servizi offerti con il nome a dominio
chatroulette.com, registrato dal Ricorrente il 16 novembre 2009 e
divenuto di fama mondiale nel giro di due mesi. E la circostanza che la
Resistente abbia provveduto alla registrazione del dominio in una
tempistica ravvicinata alla acquisizione di fama e notorietà
di
un segno è prova di opportunistica malafede.
La Resistente era inoltre ben consapevole al momento della richiesta di
assegnazione in uso del nome a dominio chatroulette.it che avrebbe
impedito con ciò al Ricorrente di utilizzare legittimamente
tale
nome e ne avrebbe danneggiato gli affari con riferimento al mercato
italiano che rappresentava, al momento della registrazione il 4,3%
dell’utenza mondiale. Ciò anche in considerazione
del
fatto che la Resistente utilizza il nome a dominio per
attività
di diretta concorrenza con quella del Ricorrente.
A tal proposito si rileva che l’attuale sito web
www.chatroulette.it reindirizzerebbe automaticamente gli utenti ad un
altro sito (www.chatspin.it) ove viene offerto un identico servizio di
chat presentato come “Chatroulette webcam chat.”
È indubbio dunque che il riferimento al
segno
distintivo “Chatroulette” porti il Resistente a
trarre
indebitamente vantaggio dalla celebrità di cui lo stesso
segno
gode e a sfruttarne indebitamente il relativo potere evocativo.
Infine, si osserva che, come provato dal Ricorrente, alla Resistente
sono riconducibili ben 3.415 registrazioni di nomi a dominio molte dei
quali riferibili a segni notori con ciò denotando quello che
la
prassi dell’OMPI definisce serial cybersquatting.
Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia
nella
registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio chatroulette.it al sig.
Andrei Vladimirovich Ternovskii.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del
ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 14 aprile 2017
Avv. Cristina De Marzi
|