Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
CHICCHIRICCHI.IT
Ricorrente: Riso Gallo s.p.a. (Avv. Fabrizio
Jacobacci, dott. Massimo
Introvigne)
Resistente: ing. Nadir Milani (Avv. Stefano Pugno)
Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per
posta da C.R.D.D. in data 2 dicembre 2010 e per e-mail il 6 dicembre
2010 la società
Riso Gallo s.p.a., rappresentata e difesa nella presente procedura
dall’Avv.
Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, presso lo studio dei
quali
in Torino, Corso Emilia 8 si domiciliava, giusta delega in calce al
ricorso, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e
dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi
a
dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore
del nome a dominio chicchiricchi.it, registrato
dall’ing. Nadir Milani.
Ricevuto
il ricorso e
verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti
controlli dai quali
risultava:
- a) che il dominio chicchiricchi.it
era stato creato il 14 febbraio 2007 ed era registrato a
nome dell’ing. Nadir Milani;
- b) che il nome a
dominio
era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois
del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
- c) che
digitando
l’indirizzo http://www.chicchiricchi.it si giunge ad una pagina web in
cui in alto compare la scritta Gallery e vi è la
possibilità di accedere al
sito inserendo username e password.
Effettuate
le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per
posta,
C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo
risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a
C.R.D.D. le
proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il
plico veniva ricevuto
in data 27 dicembre 2010 dal Resistente, che, a sua volta, inviava a
C.R.D.D.
la propria replica per e-mail in data 19 gennaio 2011 e in formato
cartaceo,
unitamente alla annessa documentazione, in data 20 gennaio 2011.
C.R.D.D.
inviava la sola replica via e-mail al Resistente in data 19 gennaio
2011 e via
posta, assieme ai
documenti annessi, in
data 21 gennaio 2011.
In pari data C.R.D.D.
nominava quale esperto
della presente procedura l'avv. Raffaele Sperati, che in data 25
gennaio 2011
accettava l'incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente è una società
italiana tra le maggiori produttrici di
riso.
Essa
deduce e documenta di
essere titolare:
- - del
marchio italiano “CHICCHIRICCHI” n. 998840
depositato il 12 dicembre 2002 e
registrato il 20 marzo 2006;
- - del
marchio italiano “CHICCHIRICCHI” n. 999036
depositato il 31 dicembre 2002 e
registrato il 21 marzo 2006.
La
Ricorrente afferma
poi che il marchio “CHICCHIRICCHI” da un lato evoca
il verso del gallo e,
dunque, la sua ragione sociale, dall’altro evoca i chicchi di
riso che sono
ricchi di sapore ed aventi un contenuto nutritivo.
La
Ricorrente afferma
inoltre che il carattere distintivo del marchio CHICCHIRICCHI si
è accentuato
nel corso del tempo grazie a massicci investimenti pubblicitari e
promozionali,
soprattutto spot televisivi che fin dagli anni ‘60 del secolo
scorso sono noti
al pubblico italiano.
La
Ricorrente sostiene
poi che nessun diritto sul nome a dominio in contestazione
può essere
riconosciuto al Resistente, in quanto non corrispondente né
alla sua ditta, né
alla sua denominazione sociale, né risulta alcun suo
collegamento con il
marchio CHICCHIRICCHI.
La
Ricorrente
afferma infine che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in
malafede il
nome a dominio oggetto della procedura, considerando che:
- 1) quando registrava il
nome a dominio in contestazione non poteva non essere a conoscenza
dell’esistenza del Ricorrente e del suo marchio, stante le
massicce campagne
promozionali e pubblicitarie, anche a mezzo di spot televisivi;
- 2) la Ricorrente non ha
la possibilità di registrare ed utilizzare il nome a dominio
in contestazione,
né ha alcun controllo su ciò che compare o
comparirà sul sito del Resistente,
che attualmente offre un servizio di accesso al sistema di gestione di
fotografie Gallery.
Conclude
pertanto
chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Allegazioni del Resistente.
Il
Resistente, a sua
volta, deduce che non starebbe in alcun modo violando il Regolamento,
in quanto
il nome a dominio è stato creato ed ancora oggi viene
utilizzato per consentire
ad utenti selezionati, prevalentemente amici e familiari del
Resistente, di
visionare album fotografici di famiglia, per cui risulta provato il
punto b)
dell’art. 3.6 del Regolamento, ossia che “del
nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale
senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio
registrato”.
Il
Resistente sostiene poi
che il nome a dominio in contestazione è stato registrato
all’indomani della
nascita del suo secondogenito, di nome Riccardo, e deriverebbe dai
soprannomi
dei suoi due figli: Federico (Chicco) e Riccardo (Ricchi). Il
Resistente
sostiene che, a riprova del fatto che il nome a dominio in
contestazione sia
stato registrato con il solo intento di gestire album di famiglia senza
ledere
alcun diritto altrui, non è stato registrato il nome
“CHICCHIRICCHI” con gli
ulteriori Top Level Domain disponibili. Il Resistente sostiene inoltre
che il
Ricorrente non abbia in alcun modo dimostrato le condizioni di cui alle
lett.
a) e b) dell’art. 3.6, I comma del Regolamento:
- in
relazione alla condizione a), stante il fatto che
l’attività svolta dal Resistente sul nome a
dominio in contestazione non può in
alcun modo creare confusione con quella svolta dal Ricorrente;
- in
relazione alla condizione b), in quanto il nome a
dominio in contestazione non è stato registrato con il fine
di essere ceduto a
terzi non avendo uno scopo commerciale ed avendo il Resistente
più volte
prorogato la sua registrazione, senza chiedere alcun compenso a
chicchessia per
la cessione della titolarità del nome a dominio.
Motivi della decisione
Occorre
osservare preliminarmente che presupposto delle
procedure di
riassegnazione dei nomi a dominio è la dimostrazione da
parte del Ricorrente
della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi:
- a)
identità o
confusione del domain name rispetto
al marchio o nome del Ricorrente;
- b)
l’assenza di
un titolo del Resistente in relazione al domain
name;
- c) la
malafede
del Resistente nella registrazione e nell’uso del dominio.
Si
deve inoltre
considerare quanto disposto dall’art. 3.6, ultimo comma del
Regolamento, in
base al quale “Il resistente
sarà
ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di
opposizione
qualora provi che:
- “prima di avere
avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è
preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso
corrispondente per
l'offerta al pubblico di beni e servizi”; oppure
- “è
conosciuto, personalmente, come
associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a
dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
oppure
- “che
del nome
a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale
senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio
registrato”.
Nel
caso di
specie, se da un lato la Ricorrente ha dimostrato di aver depositato un
marchio
corrispondente al nome a dominio contestato, dall’altro il
Resistente appare
aver dimostrato documentalmente circostanze dalle quali
l’art. 3.6, ultimo
comma del Regolamento impone all’esperto di dedurre comunque
il diritto o
titolo del Resistente stesso sul nome a dominio contestato.
Più in
particolare, in base all’art. 3.6, ult.
comma, lett. c) del Regolamento, il
Resistente
deve essere ritenuto aver diritto o titolo al nome a dominio contestato
qualora
provi “che del nome a dominio stia
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di
sviare la clientela del ricorrente o violarne il marchio
registrato”.
L’esistenza
di
questa circostanza appare pacifica. Non solo essa è stata
dimostrata dal
Resistente ed è verificabile su Internet, ma è
stata anche ammessa dalla stessa
Ricorrente nel proprio ricorso, laddove afferma che il dominio “offre un accesso al sistema di gestione
di
fotografie Gallery”. In effetti, il sito web posto
all’indirizzo www.chicchiricchi.it
si presenta come sito in cui è necessario inserire il
proprio user name e password
per accedere ad una galleria fotografica. Tale sito
risulta
avere come funzione quella di consentire a parenti ed amici del
Resistente di
visionare album fotografici della sua famiglia e, dunque, si rivolge ad
un
pubblico del tutto diverso da quello cui si rivolge la
Ricorrente.
Appare
difficile immaginare che la fascia di pubblico della Ricorrente
– del tutto
ristretta atteso che l’accesso è regolato da user name e password
rilasciate dal titolare del dominio - possa ritenersi effettivamente
sviata accedendo
al sito del Resistente, i cui contenuti non sono in alcun modo
attinenti
all’attività svolta dal Ricorrente. A
ciò si aggiunga il fatto che né il
titolare del nome a dominio risulta svolgere alcuna attività
commerciale, né il
sito è di carattere commerciale, non offrendo al pubblico
servizi o prodotti. A
tal proposito è sufficiente rilevare che la giurisprudenza
di merito è ormai
pacifica nel ritenere la legittimità della registrazione di
un nome a dominio
che, seppur corrispondente ad un marchio altrui, sia stata effettuata
da
soggetto che non sia imprenditore ed utilizzi di fatto il dominio per
scopi non
commerciali (cfr. Trib. Bergamo, sent. n. 634/2003 del 3 marzo 2003,
Giorgio
Armani s.p.a. / Armani Luca, la quale ha affermato che
“(…) il
titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a
dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa
dell'identità o
affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di
confusione che può
consistere anche in un rischio di associazione. La
conclusione che precede è conforme al prevalente
orientamento dei giudici di
merito - tra le numerose, vedi Trib. Roma 2.8.1997 e 9.3.2000; Trib.
Napoli
25.5.1999; Trib. Viterbo 24.1.2000: Trib. Cagliari 30.3.2000; Trib.
Reggio
Emilia 20.5.2000 e 30.5.2000; Trib. Parma 9.6.2000; Trib. Milano
3.2.2000;
Trib. Brescia 10.10.2000 e 30.11.2000”.).
Da
quanto sopra
esposto ed in applicazione dell’art. 3.6 ultimo comma del
Regolamento non può
che ritenersi sussistente un titolo del Resistente al nome a dominio in
questione. Ciò comporta l’insussistenza del
requisito richiesto dal punto b)
dell’art. 3.6 del Regolamento; e dovendo invece tale
requisito sussistere
constestualmente a quelli di cui ai punti a) e c) del suddetto art.
3.6, appare
superflua ogni ulteriore considerazione sulla malafede o meno nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, in quanto essa,
quand’anche fosse dimostrata, non potrebbe da sola condurre
alla riassegnazione
del nome a dominio contestato.
Conclusioni
Avendo
quindi
il Resistente provato circostanze da cui il Regolamento impone dedurre
il
titolo dell’attuale assegnatario al nome a dominio
contestato, il ricorso della
Riso Gallo S.p.a. non può che essere rigettato.
P.Q.M.
Visto
l'art. 3.6 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione
dei nomi a dominio
nel ccTLD .it
si rigetta
il
ricorso presentato dalla Riso Gallo s.p.a. per la riassegnazione del
nome a
dominio chicchiricchi.it, che rimane quindi
assegnato all’ing. Nadir
Milani.
La presente decisione
verrà comunicata al
Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma,
7 febbraio 2011
Avv.
Raffaele Sperati