Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
christian-dior.it

Ricorrenti: Parfums Christian Dior S.A., 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret Cedex, Francia e Christian Dior Couture S.A., 30, avenue Montaigne, F-75008, Paris, Francia (Avv. Fabrizio Jacobacci, Dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Sig.ra Giuliana Christiana Diorjevich 
Collegio (unipersonale): Avv. Fabio Salvatori
 
Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto a C.r.d.d. via e-mail il 14 agosto 2003 le società Parfums Christian Dior S.A., 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret Cedex, Francia e Christian Dior Couture S.A., 30, avenue Montaigne, F-75008, Paris, Francia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne, domiciliati presso lo Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introducevano una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere a favore della Parfums Christian Dior S.A. il trasferimento del dominio christian-dior.it,  registrato dalla signora Giuliana Christiana Diorjevich, residente in Via Po, 10, 15100 Alessandria (AL).
Il 20 agosto 2003 la segreteria della Crdd verificava i dati del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo http://www.christian-dior.it.
Da tali verifiche risultava:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato a Giuliana Christiana Diorjevich dal 13 agosto 2003;
- che il dominio christian-dior.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della Registration Authority dal 19 agosto 2003; 
- che all’indirizzo http://www.christian-dior.it corrispondeva la “courtesy page” standard generica fornita dal maintainer attraverso il quale il dominio era stato registrato. 
Il 25 agosto 2003 perveniva anche l’esemplare cartaceo del ricorso e la relativa documentazione.  C.r.d.d., verificatane la regolarità, il 26 agosto 2003 inviava ricorso e documentazione ad esso allegata alla resistente per raccomandata a.r.. Contestualmente, il ricorso veniva anche inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 
Con e-mail del 2 settembre 2003 la signora Giuliana Christiana Diorjevich confermava di aver ricevuto il ricorso nella medesima data ed inviava la propria replica. 
Il 5 settembre 2003 C.r.d.d. nominava quale saggio il sottoscritto Fabio Salvatori, il quale il 9 settembre 2003 accettava l’incarico.
Allegazioni del ricorrente
Le ricorrenti affermano il proprio diritto al nome a dominio in contestazione sia in quanto identico al cuore della loro ragione sociale,  sia in quanto corrispondenti ad identici marchi da esse ricorrenti registrati, riguardo ai quali documentano, fra le altre,  la registrazione comunitaria n. 329409, la registrazione internazionale n. 2R 171474, la registrazione internazionale n. 2R 171473, la registrazione internazionale n. 2R 202456. 
Le ricorrenti documentano che il nome a dominio christian-dior.it era stato originariamente registrato a nome della signora Antonietta Maria Loprete, nei confronti della quale sono già state decise diverse procedure ICANN presso l’OMPI. Successivamente, il dominio sarebbe stato registrato a nome “Christian Diorjevich” ed infine a nome “Giuliana Christiana Diorjevich”. Quest’ultimo, secondo le ricorrenti, sarebbe un nome di fantasia inventato per precostituirsi diritti sul nome a dominio in contestazione, in quanto – documentano le ricorrenti – non soltanto non risulta alcun “Diorjevich” residente in Alessandria, ma anche l’indirizzo indicato sarebbe inesistente.
Concludono quindi per l’accoglimento del ricorso ed il trasferimento del dominio a favore della  Parfums Christian Dior S.A.
Allegazioni del resistente.
La resistente, da parte sua,  si è limitata ad inviare una brevissima replica via e-mail, nella quale afferma di essere stata sempre soprannominata Christian Dior  in virtù del suo nome Giuliana Christiana Diorjevich, e di avere pertanto diritto al nome a dominio da lei registrato.
Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
In relazione a quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming, non vi sono dubbi che  - salvo il trattino di separazione fra le due parole che tiene luogo dello spazio, non permesso nei nomi a dominio internet - il nome a dominio in contestazione è identico sia al cuore della ragione sociale delle ricorrenti, sia ai marchi di cui esse sono titolari, la cui registrazione è stata documentalmente provata.
Fornita dalle ricorrenti una tale prova, sarebbe stato onere della resistente dimostrare un proprio concorrente  diritto sul nome a dominio in contestazione.
Ciò non è avvenuto. La resistente si è limitata ad inviare una brevissima e-mail nella quale ha affermato che il proprio diritto al nome a dominio in contestazione le deriverebbe dal chiamarsi Giuliana Christiana Diorjevich, e di essere stata “da sempre” soprannominata Christian Dior. 
Peraltro, al di là di queste mere affermazioni, nessuna prova è stata fornita per contrastare la deduzione delle ricorrenti, secondo cui non esisterebbe alcuna Giuliana Christiana Diorjevich.  
Secondo la giurisprudenza formatasi nelle procedure di riassegnazione,  per provare il suo diritto alla resistente sarebbe stato sufficiente la produzione di un suo documento d’identità; ma la resistente non ha fornito né copia di questo, né qualsivoglia altro elemento da cui poter ritenere che essa è persona realmente esistente e non un mero nome di fantasia. 
Tale circostanza è di per sé assorbente per ritenere che non sia stato fornita alcuna prova di un titolo al nome a dominio. Ad abundantiam, val la pena di rilevare che comunque, anche ammesso che esista veramente una signora Giuliana Christiana Diorjevich, non è neppure stata fornita alcuna prova del presunto uso del soprannome con cui la resistente sarebbe “da sempre conosciuta”, né di alcuna delle altre circostanze dalle quali le regole di naming autorizzano la deduzione di un titolo al nome a dominio in favore del resistente.
Al contrario, le affermazioni delle ricorrenti circa l’inesistenza di una signora Giuliana Christiana Diorjevich risultano provate e confermate dalla circostanza che la raccomandata contenente il ricorso e la documentazione è stata restituita a C.r.d.d. dalle poste italiane per essere l’indirizzo inesistente. 
Ciò, unito alle altre circostanze provate dalle ricorrenti, induce a ritenere che il dominio sia stato registrato e mantenuto in malafede dalla resistente. 
La notorietà del nome e del marchio Christian Dior sono tali che non può essere ritenuta mera coincidenza la registrazione del dominio in contestazione né da parte dell’originaria assegnataria, né da chi è ad essa succeduta.
Inoltre, le ricorrenti hanno documentato che il dominio era stato inizialmente registrato il 16 aprile 2003 da Antonietta Maria Loprete, che risulta aver registrato altri 2 domini corrispondenti a marchi famosi, i quali sono stati in seguito riassegnati ai legittimi proprietari dei marchi mediante procedure di riassegnazione ICANN tenute dall’OMPI iniziate nel giugno del 2003 e terminate nel 2003. Hanno poi documentato che inizialmente il sito posto all’indirizzo www.christian-dior.it redirezionava l’utente verso un sito per adulti (www.indiangirls4free.com) che contiene immagini esplicite visibili sin dalla home page; ossia un  tipico caso di cosiddetto pornosquatting. Hanno infine documentato come la titolarità del nome a dominio in contestazione sia cambiata ben tre volte nel giro di quattro mesi, e come colei risultante come ultimo titolare sia con ogni probabilità persona inesistente.
Ritiene questo Collegio che emergano dalla documentazione in atti sufficienti elementi per ritenere che il cambio dell’admin-c  del nome a dominio e la sua intestazione a persona fittizia siano parte del disegno volto ad usurpare il nome ed il marchio delle ricorrenti. Circostanze analoghe sono già state esaminate dalla giurisprudenza formatasi per le procedure di riassegnazione di Icann (cfr.  decisione 18 febbraio 2000, dominio telestra.org,  caso OMPI D2000-003, Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows, panelist Andrew F. Christie), che ha ritenuto ravvisare in esse elementi da cui dedurre la malafede della resistente. 
Il ricorso appare quindi fondato e come tale va accolto.
P.Q.M.
Si dispone il trasferimento del dominio christian-dior.it dall’attuale assegnataria alla società  Parfums Christian Dior S.A., 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret Cedex, Francia
  La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per gli adempimenti di sua competenza.
 Roma, 16 settembre 2003.
 Avv. Fabio Salvatori.
 . 

 


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