Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
CPR-AM.IT
Ricorrente: CPR ASSET MANAGEMENT
Resistente: Reed Greenle
Collegio (unipersonale): Avv. Francesca d’Orsi
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. l’11 aprile 2016 la
società Cpr Asset Management con sede in boulevard Pasteur,
90, 75730 Paris - Francia in persona del suo legale rappresentante p.t.
Nadine Lamotte, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio cpr-am.it registrato da Reed Greenle.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità,
C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•a)
che il dominio cpr-am.it era stato creato il 27 novembre 2015 ed era
registrato a nome di Reed Greenle;
•b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale
risultava il valore “ok / challenged”;
•c)
che digitando l’indirizzo http://www.cpr-am.it si viene
reindirizzzati ad una pagina web (amazon.com) in cui sono rappresentati
in vendita prodotti prevalentemente dolciari da parte di uno specifico
venditore.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro, il 21 aprile 2016 C.R.D.D.
inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Successivamente, il plico contenente il ricorso veniva
restituito a C.R.D.D. in quanto l’indirizzo indicato
risultava sconosciuto/insufficiente ("Destinataire inconnu à
l’adresse").
Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
"Il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio
oggetto di opposizione dal momento in cui:
c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo
indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno
tentato la consegna della raccomandata."
Essendo stata la consegna tentata l’11 maggio 2016 ed essendo
stato il plico riconsegnato a C.R.D.D. il 17 maggio 2014, il 14 giugno
2016 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Francesca
d’Orsi, che il 16 giugno 2016 accettava l’incarico.
Allegazioni del
Ricorrente.
Il
ricorrente afferma che “CPR-AM”, azienda creata nel
1989 facente parte del gruppo AMUNDI, è rinomata per la sua
competenza relativa alla gestione di azioni, di obbligazioni, al
mercato monetario e multi-asset.
Inoltre, la Ricorrente risulta essere titolare del marchio commerciale
europeo “CPR AM” registrato in data 27 aprile 2005
con numero 003510591, nonché del marchio europeo
“CPR ASSET MANAGEMENT” registrato in data 20 marzo
2006 con numero 004389201.
Oltre a ciò, la Ricorrente risulta essere titolare di
diversi nomi a dominio tutti contenenti la dicitura
“cpr-am”, come di seguito indicati:
Nome del dominio Data di registrazione
cpr-am.com
18-01-2002
cpr-am.at
16-02-2016
cpr-am.bg
21-03-2016
cpr-am.biz
03-09-2008
cpr-am.info
03-09-2008
cpr-am.net
03-09-2008
cpr-am.uk
07-01-2016
cpr-am.org
03-09-2008
cpr-am.co.uk
20-03-2013
Secondo la Ricorrente, il “nome” oggetto della
controversia, registrato dal Resistente, Reed Greenle, il 27 novembre
2015, è identico ai propri precedenti marchi registrati,
essendo il marchio “CPR AM” contenuto completamente
nel nome a dominio oggetto della controversia con la sola aggiunta di
un trattino tra le due parole al posto di uno spazio.
A dire della Ricorrente, neppure l’aggiunta del ccTLD
“IT” sarebbe sufficiente a scongiurare la
confondibilità tra il nome a dominio registrato dal
Resistente ed i marchi registrati e i nomi a dominio di
proprietà della Cpr Asset Management.
Secondo la Ricorrente, il Resistente non avrebbe alcun diritto o
interesse legittimo sul nome a dominio oggetto della controversia non
avendo i termini “CPR AM” alcun significato ad esso
riconducibile.
La malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio da parte
del Resistente deriverebbe dalla circostanza che il nome a dominio
“cpr-am.it” sarebbe utilizzato
dall’attuale assegnatario per il reinderizzamento ad una
pagina di ricerca su amazon.com avente ad oggetto la parola
“milano” e come risultato alcuni prodotti dolciari
tutti riferibili ad uno stesso venditore.
Alla luce di quanto precede, quindi, la Ricorrente sostiene che
l’attuale assegnatario non abbia diritti né
interessi legittimi in relazione al nome del dominio oggetto della
controversia “cpr-am.it”.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio cpr-am.it.
Il Resistente non risultava presso l’indirizzo indicato nel
DBNA del Registro al momento in cui le poste hanno tentato la consegna
della raccomandata con la quale è stato inviato il ricorso.
Motivi della
decisione.
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) Identità e confondibilità del nome a dominio.
Il
nome a dominio cpr-am.it ricomprende totalmente il marchio
europeo registrato dal Ricorrente il 27 aprile 2005 con numero
003510591.
Come giustamente sostenuto dalla Ricorrente, tale circostanza ingenera
nell’utente una confusione tale da indurlo a ritenere che il
nome a dominio sia riferibile alla società Cpr Asset
Management.
Oltre a ciò, non vi è alcun dubbio che
l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o interesse
legittimo in relazione al dominio oggetto di opposizione e che lo
stesso sia riferibile solo alla società oggi
Ricorrente.
Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo
3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
b) Diritto o interessi legittimi della
Resistente
Ai
sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute "Il reclamo si considera
conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal
momento in cui (c) nel caso il destinatario non risulti presso
l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui
le poste hanno tentato la consegna della raccomandata."
Da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
- risulta
che la Resistente attualmente utilizzi il sito cpr-am.it per
reinderizzare ad un altro sito web nel quale vengono venduti alcuni
prodotti dolciari riferibili tutti ad un unico venditore;
- non
risulta che “la Resistente sia conosciuta, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”;
- si
deve escludere la circostanza che “la Resistente stia facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato”.
Ne
emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto
dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
c) Registrazione ed uso del dominio in
malafede
Quanto
alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa
appare provata da più di una delle circostanze dalle quali
il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Il nome a dominio cpr-am.it è utilizzato
dall’attuale assegnatario con la piena
consapevolezza che la titolarità del nome a dominio altro
non serviva che a sfruttare la notorietà del marchio CPR AM
per offrire agli utenti di internet i propri servizi, precludendo
così alla Ricorrente ogni possibilità di
registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del
Regolamento.
Inoltre, come sostenuto dalla Ricorrente, il nome a dominio oggetto di
opposizione, è intrinsecamente distintivo e senza alcun
particolare significato se non riferibile al marchio registrato dalla
Cpr Asset Management.
Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia
nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio cpr-am.it alla
società Cpr Asset Management con sede in boulevard Pasteur,
90, 75730 Paris - Francia. La presente decisione sarà
comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua
competenza.
Roma, 7 luglio 2016
Avv. Francesca D’Orsi