Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
CPR-AM.IT

Ricorrente: CPR ASSET MANAGEMENT
Resistente: Reed Greenle
Collegio (unipersonale): Avv. Francesca d’Orsi


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. l’11 aprile 2016 la società Cpr Asset Management con sede in boulevard Pasteur, 90, 75730 Paris - Francia in persona del suo legale rappresentante p.t. Nadine Lamotte, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio cpr-am.it registrato da Reed Greenle. 

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•a) che il dominio cpr-am.it era stato creato il 27 novembre 2015 ed era registrato a nome di Reed Greenle;
•b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
•c) che digitando l’indirizzo http://www.cpr-am.it si viene reindirizzzati ad una pagina web (amazon.com) in cui sono rappresentati in vendita prodotti prevalentemente dolciari da parte di uno specifico venditore.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 21 aprile 2016 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Successivamente, il plico contenente il ricorso veniva restituito a C.R.D.D. in quanto l’indirizzo indicato risultava sconosciuto/insufficiente ("Destinataire inconnu à l’adresse").

Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute "Il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal momento in cui:
c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata."

Essendo stata la consegna tentata l’11 maggio 2016 ed essendo stato il plico riconsegnato a C.R.D.D. il 17 maggio 2014, il 14 giugno 2016 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Francesca d’Orsi, che il 16 giugno 2016 accettava l’incarico. 

Allegazioni del Ricorrente.

Il ricorrente afferma che “CPR-AM”, azienda creata nel 1989 facente parte del gruppo AMUNDI, è rinomata per la sua competenza relativa alla gestione di azioni, di obbligazioni, al mercato monetario e multi-asset.

Inoltre, la Ricorrente risulta essere titolare del marchio commerciale europeo “CPR AM” registrato in data 27 aprile 2005 con numero 003510591, nonché del marchio europeo “CPR ASSET MANAGEMENT” registrato in data 20 marzo 2006 con numero 004389201.
Oltre a ciò, la Ricorrente risulta essere titolare di diversi nomi a dominio tutti contenenti la dicitura “cpr-am”, come di seguito indicati:

Nome del dominio    Data di registrazione
cpr-am.com        18-01-2002
cpr-am.at        16-02-2016
cpr-am.bg        21-03-2016
cpr-am.biz        03-09-2008
cpr-am.info        03-09-2008
cpr-am.net        03-09-2008
cpr-am.uk        07-01-2016
cpr-am.org        03-09-2008
cpr-am.co.uk        20-03-2013


Secondo la Ricorrente, il “nome” oggetto della controversia, registrato dal Resistente, Reed Greenle, il 27 novembre 2015, è identico ai propri precedenti marchi registrati, essendo il marchio “CPR AM” contenuto completamente nel nome a dominio oggetto della controversia con la sola aggiunta di un trattino tra le due parole al posto di uno spazio.

A dire della Ricorrente, neppure l’aggiunta del ccTLD “IT” sarebbe sufficiente a scongiurare la confondibilità tra il nome a dominio registrato dal Resistente ed i marchi registrati e i nomi a dominio di proprietà della Cpr Asset Management.

Secondo la Ricorrente, il Resistente non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio oggetto della controversia non avendo i termini “CPR AM” alcun significato ad esso riconducibile.

La malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio da parte del Resistente deriverebbe dalla circostanza che il nome a dominio “cpr-am.it” sarebbe utilizzato dall’attuale assegnatario per il reinderizzamento ad una pagina di ricerca su amazon.com avente ad oggetto la parola “milano” e come risultato alcuni prodotti dolciari tutti riferibili ad uno stesso venditore. 

Alla luce di quanto precede, quindi, la Ricorrente sostiene che l’attuale assegnatario non abbia diritti né interessi legittimi in relazione al nome del dominio oggetto della controversia “cpr-am.it”.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio cpr-am.it.

Il Resistente non risultava presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata con la quale è stato inviato il ricorso.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 
       a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

Il nome a dominio cpr-am.it  ricomprende totalmente il marchio europeo registrato dal Ricorrente il 27 aprile 2005 con numero 003510591.

Come giustamente sostenuto dalla Ricorrente, tale circostanza ingenera nell’utente una confusione tale da indurlo a ritenere che il nome a dominio sia riferibile alla società Cpr Asset Management.

Oltre a ciò, non vi è alcun dubbio che l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o interesse legittimo in relazione al dominio oggetto di opposizione e che lo stesso sia riferibile solo alla società oggi Ricorrente. 

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.


       b) Diritto o interessi legittimi della Resistente

Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute "Il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal momento in cui (c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata."

Da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
  • risulta che la Resistente attualmente utilizzi il sito cpr-am.it per reinderizzare ad un altro sito web nel quale vengono venduti alcuni prodotti dolciari riferibili tutti ad un unico venditore;
  •  non risulta che “la Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
  •  si deve escludere la circostanza che “la Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. 
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

        c) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il nome a dominio cpr-am.it è utilizzato dall’attuale assegnatario con  la piena consapevolezza che la titolarità del nome a dominio altro non serviva che a sfruttare la notorietà del marchio CPR AM per offrire agli utenti di internet i propri servizi, precludendo così alla Ricorrente ogni possibilità di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento.

Inoltre, come sostenuto dalla Ricorrente, il nome a dominio oggetto di opposizione, è intrinsecamente distintivo e senza alcun particolare significato se non riferibile al marchio registrato dalla Cpr Asset Management.

 Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.


P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio cpr-am.it alla società Cpr Asset Management con sede in boulevard Pasteur, 90, 75730 Paris - Francia. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 7 luglio 2016

Avv. Francesca D’Orsi


 
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