C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
cralcentraleposte.it
Ricorrente: CRALPoste (avv.ti Egidio Maria Caruso ed Anna Laura Zanzarri)
Resistente: Wojciech Drewniak.
Collegio (unipersonale): avv. Fabio Salvatori

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 26 aprile 2006  la Associazione CRALPoste, con sede legale in Roma, viale Europa 190, in persona del legale rappresentante Ubaldo Autenzio, rappresentata nella presente procedura dagli avv.ti Egidio Maria Caruso ed Anna Laura Zanzarri, presso il cui studio in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 4, si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio cralcentraleposte.it registrato da ITCG s.c. W.Drewniak M.Olczykowski (admin-c: Wojciech Drewniak).

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio cralcentraleposte.it era stato assegnato a ITCG s.c. W.Drewniak M.Olczykowski dal 5 gennaio 2006;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto a contestazione registrata sul database del Registro in data 10 aprile 2006;
c) che all'indirizzo www.cralcentraleposte.it risultava una pagina contenente alcuni link non più in linea ed altri che invece rimandavano a casinò online o altri siti proponenti gioco d'azzardo. 

C.R.D.D. inviava  a ITCG s.c. W. Drewniak M.Olczykowski comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno  contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia  veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in  data  14 luglio 2006, per essere l'indirizzo sconosciuto.

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (11 maggio 2006) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche, che peraltro il resistente non ha ritenuto inviare.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al resistente,  il 14 luglio stesso nominava quale saggio il sottoscritto avv. Fabio Salvatori, il quale il successivo 17 luglio accettava l'incarico. 

Contenuto del ricorso.

La CRALPoste afferma, nel proprio ricorso, che il nome di dominio oggetto della procedura, Cralcentraleposte, ha da sempre identificato il circolo ricreativo gestito da CralPoste. L'acronimo CRAL, infatti, corrisponde a Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori di Poste S.p.A., in conformità dell'art.11 della l. 300/1970, a cui sono associati i lavoratori, dipendenti e pensionati di Poste Italiane S.p.A. L'aggiunta del suffisso "centrale" è dovuta al fatto che il Cral è articolato territorialmente in Consigli provinciali coordinati a livello centrale.

Afferma inoltre che la suddetta identificazione tra il nome del dominio contestato ed il circolo ricreativo deriva, oltre che dall'evidente identità del nome, anche dal fatto che il dominio in questione è stato creato e da sempre assegnato a Cralposte sin dal 20 novembre 2001, come risulta dal certificato storico dello stato delle Registrazioni del nome a dominio, inserito dalla ricorrente tra i documenti allegati al ricorso.

Secondo la Cralposte, inoltre, l'attuale titolare del nome a dominio (individuato in Wojciech Drewniak) non avrebbe alcun diritto sul nome di dominio oggetto della procedura; cosa dimostrata dal fatto che egli propone, tramite il sito posto nel dominio oggetto di reclamo, servizi legati al gioco d'azzardo, i quali nulla hanno a che fare con il nome del dominio oggetto della contestazione. 

Quanto alla malafede, la ricorrente la individuerebbe nel fatto che il resistente ha registrato il nome non appena esso è stato temporaneamente, per soli due giorni (cancellato il 3 gennaio, riassegnato il 5 gennaio) cancellato a nome del CRAL Poste.

In base ai suddetti motivi la ricorrente chiede che il nome oggetto della procedura venga di nuovo a lei assegnato.

Posizione del resistente.

La resistente, il cui indirizzo indicato al Registro è risultato sconosciuto all'amministrazione postale, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) Identità o confondibilità del nome.

La Cralposte vanta un diritto sul nome di dominio oggetto della procedura in virtù del fatto che tale nome è stato da lei creato e da sempre a lei assegnato sin dal 20 novembre 2001. La ricorrente inoltre ha fatto un uso estensivo-esclusivo e ripetuto su tutto il territorio nazionale del nome “Cralcentraleposte”a far data dalla sua creazione tanto che esso identifica il circolo ricreativo di Poste al di là della presenza su Internet attraverso un apposito sito.

Il presente Collegio ritiene dunque che la ricorrente abbia dimostrato che il nome a dominio contestato è identico ad un nome su cui la stessa vanta dei diritti.

Si ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ex art. 16.6, lettera a) del Regolamento.

b) diritti o interessi legittimi del resistente.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome "cralcentraleposte" e la confondibilità con esso del nome a dominio in contestazione.

Sarebbe dunque spettato alla resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia la resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza in capo alla ITCG s.c. W. Drewniak M. Olczykowski di un tale diritto, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete internet.

Al riguardo è senza dubbio da escludere che alcun diritto possa essere riconosciuto al resistente dalla documentazione allegata al ricorso che, al contrario, prova che la Cralposte è legittima titolare del nome oggetto di contestazione. Così come non appare dal sito presente su Internet all'indirizzo http://www.cralcentraleposte.it alcun elemento che possa far ritenere sussistente alcuna delle circostanze provate le quali il Regolamento ritiene che l'assegnatario possa vantare un titolo al nome a dominio in contestazione.

In base a quanto sopra affermato, deve ritenersi dunque accertato anche il secondo requisito.

c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

Sussiste anche il requisito della malafede,  essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Dalla documentazione agli atti risulta che l'attuale assegnataria ha registrato il nome a dominio nel momento in cui esso, per un errore dell'odierno ricorrente che non aveva provveduto a rinnovarlo, è stato cancellato e reso nuovamente disponibile. La resistente non appare nuova a comportamenti analoghi (cfr. decisione dominio Italiapertutti.it, saggio dott. Fabrizio Bedarida, su http://www.crdd.it/decisioni/italiapertutti.htm), sicchè appare provato un ben preciso disegno accaparratorio.

Altro elemento da cui si deduce la malafede della resistente è la circostanza che il sito è utilizzato per promuovervi principalmente attività di gioco d'azzardo. E' palese che la resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dal sito del CRALPoste per attrarre illegittimente i relativi utenti verso il proprio sito e quelli raggiungibili attraverso i link della sua home page.

In fine, altro elemento da cui dedurre la malafede si rinviene nella indicazione al Registro, al momento della registrazione, di un nome o di un indirizzo al quale l'assegnatario non risulta reperibile. 

Si deve dunque ritenere sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. 

P.Q.M.

si dispone la riassegnazione del nome a dominio cralcentraleposte.it alla associazione Cralposte, con sede legale in Roma, viale Europa 190.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 18 luglio 2006

avv. Fabio Salvatori.


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E-mail: svp@crdd.it
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