Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
creditmutuel.it

Ricorrente: Confédération Nazionale du Credit Mutuel
Resistente: Antares S.p.a.
Collegio (unipersonale): dott. Fabrizio Bedarida

Svolgimento della procedura.

Con ricorso ricevuto tramite e-mail da CRDD in data 13 maggio 2008 la Confédération Nazionale du Credit Mutuel, con sede legale in 88-90, Rue Cardinet, Parigi, Francia, in persona del legale rappresentante Thierry Brichant, rappresentata nella presente procedura dal dott. Luca Barbero e domiciliata, giusta delega allegata al ricorso, in Torino, presso lo Studio Barbero, Via Tripoli 104/106, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it ed ex art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD. it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio creditmutuel.it registrato dalla Antares S.p.a., con sede in via Lavagna 3, 43100 Parma.

C.R.D.D., accertata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali risultava in particolare:
  • a) che il dominio creditmutuel.it era stato assegnato alla Antares S.p.a. dal 16 luglio 2007;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto a contestazione registrata sul database del Registro in data 23 agosto 2007;
  • c) che digitando l'indirizzo http://www.creditmutuel.it si giungeva ad una pagina web in cui si promuoveva la vendita del dominio nonché si indirizzavano gli utenti verso siti di altre società  operanti nel settore finanziario ed assicurativo.

Ricevuto il ricorso e la relativa documentazione anche in formato cartaceo, effettuati i necessari controlli e le dovute comunicazioni al Registro, il 16 maggio 2008 C.R.D.D. inviava alla Antares S.p.a. copia del ricorso e della documentazione mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

La Antares S.p.a. riceveva il ricorso in data 20 maggio 2008, ma non inviava alcuna replica. Pertanto, scaduti inutilmente i termini, in data 20 giugno 2008 C.R.D.D. nominava quale esperto per la decisione della presente procedura il sottoscritto dott. Fabrizio Bedarida, che lo stesso giorno accettava l'incarico.

Allegazioni delle parti

Nel proprio ricorso la Ricorrente afferma di essere titolare di numerose registrazioni per il marchio “credit mutuel”, sia come marchio verbale che come marchio figurativo. In particolare, essa dà prova della titolarità del marchio internazionale n. 570182 “Crédit Mutuel” del 17 maggio 1991 esteso anche all’Italia, del marchio comunitario  n. 005146162 “Crédit Mutuel La Banque à qui parler”, del 23 agosto 2007 e di ulteriore registrazione internazionale del marchio n. 914467 del 7 luglio 2006. Il primo e l’ultimo marchio risultano  registrati precedentemente rispetto alla registrazione del dominio creditmutuel.it avvenuta il 16 luglio 2007 dalla Resistente.

Riferisce nel proprio ricorso la Ricorrente che il marchio “credit mutuel” è stato oggetto di un costante uso e di consistenti investimenti pubblicitari stante la circostanza che essa appartiene al secondo gruppo bancario e assicurativo francese.

Inoltre, la Ricorrente afferma che il marchio di cui è titolare è noto anche in Italia, essendo stato diffusamente usato da parte della Ricorrente stessa, della sua consociata Credit Industriel et Commercial e per mezzo della partnership con la Banca Popolare di Milano.

A ciò la Ricorrente aggiunge di essere titolare dei nomi a dominio creditmutuel.com e creditmutuel.fr, attraverso i cui siti web fornisce servizi internet banking ed informazioni finanziarie.

Con riguardo alla malafede dell’attuale assegnataria del dominio, la Ricorrente deduce che in virtù della diffusione nel territorio italiano del marchio di cui essa è titolare non è ipotizzabile  che l’attuale assegnatario, all’atto della registrazione di “creditmutuel.it”, non fosse a conoscenza che tale denominazione corrispondeva ad un marchio altrui.  A prova della malafede dell’assegnataria del dominio in contestazione, la Ricorrente produce una e-mail della Antares s.p.a. nella quale, in risposta alla prima lettera di diffida trasmessa dalla Ricorrente solo poche settimane dopo l’avvenuta registrazione del nome a dominio, la Antares stessa si offriva di cedere il dominio creditmutuel.it per la somma di euro 245.000,00.

La Ricorrente documenta poi che il dominio creditmutuel.it è stato utilizzato dalla Resistente come una pagina “pay per click” verso società concorrenti della Ricorrente, sfruttando quindi la notorietà del marchio per attirare l’attenzione degli utenti della rete al fine di trarne profitto e dando luogo a confusione fra i servizi resi dalla Ricorrente e quelli dei concorrenti.

Infine, la Ricorrente documenta che la Antares S.p.a. risulta titolare di altri nomi a dominio che non presentano alcun collegamento con la propria attività, ma che piuttosto sono identici a marchi la cui titolarità fa capo a soggetti terzi; anche tali altri domini identici a marchi di terzi registrati dalla Resistente vengono utilizzati per attività di collegamento sponsorizzato a siti di concorrenti nonché posti in vendita su un sito di aste on-line.

La Resistente, pur avendo ricevuto nei termini il ricorso, non ha fatto pervenire alcunché entro i termini stabiliti.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

1. Identità e confondibilità del nome

Dalla documentazione agli atti la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di marchio internazionale e di marchio comunitario esattamente corrispondente al nome a dominio creditmutuel.it assegnato alla Antares S.p.a. ed oggetto della odierna contestazione.

Risulta dunque soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”, in base al quale affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio sottoposto a opposizione deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

2.  Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato

Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, II comma lett. a), b), c) del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo.

La Resistente non ha controdedotto alcunché al ricorso, né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione volta a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato. Dalla documentazione agli atti, la  Antares S.p.a. risulta non avere alcun titolo al suddetto nome a dominio.

3.    Registrazione e uso del nome a dominio in malafede.

Per quanto attiene la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, la documentazione acquisita agli atti consente di affermare che la notorietà del marchio “credit mutuel” e l’uso diffuso del marchio nella fornitura di servizi bancari e finanziari sia in Francia che in Italia, non lasciano spazio ad ipotesi di coincidenze nella scelta del nome da registrare come dominio, né possibilità di pensare che la Resistente ignorasse l’esistenza di diritti altrui sul nome da essa registrato.

E’ inoltre documentato che la società Resistente, utilizzando il dominio in contestazione come una pagina “pay per click” verso società concorrenti con la Ricorrente, ha sfruttato  intenzionalmente la notorietà del marchio credit mutuel al fine di trarne profitto ingenerando, peraltro, confusione tra i servizi offerti dalla Ricorrente e quelli delle concorrenti.

E’ anche documentato che la società Resistente risulta titolare di altri nomi a dominio non riferibili alla propria attività ma identici a marchi appartenenti a soggetti terzi (p. es.: campari-soda). Appare quindi che la registrazione del nome a dominio in contestazione, al pari di quelli corrispondenti ad altri nomi registrati dalla stessa Antares S.p.a., rientra in un ben definito disegno di registrazione di nomi su cui la Resistente non ha alcun diritto, con il chiaro intento di agganciarsi alla notorietà di altri soggetti.

    Infine, elemento indicativo della malafede è la richiesta di un corrispettivo pari ad euro 245.000,00 per il trasferimento del dominio alla Ricorrente. Si tratta di cifra priva di alcuna giustificazione e del tutto abnorme rispetto ai costi di registrazione e mantenimento del nome di dominio, che dimostra come la Resistente abbia inteso  registrare il nome a dominio per poi cederlo all’avente diritto per un corrispettivo notevolmente superiore ai costi sostenuti.

    Le circostanze di cui sopra, che corrispondono a quelle indicate dall’art. 3.7, punti a), c) e d) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it. come indicative della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, impongono di ritenere dimostrata anche la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio creditmutuel.it alla società Confèdération Nazionale du Credit Mutuel, con sede in 88-90, Rue Cardinet, Parigi, Francia.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 1 luglio 2008

Dott. Fabrizio Bedarida



 
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