Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
creditmutuel.it
Ricorrente:
Confédération Nazionale du Credit Mutuel
Resistente: Antares S.p.a.
Collegio (unipersonale): dott. Fabrizio Bedarida
Svolgimento della procedura.
Con
ricorso ricevuto
tramite e-mail da CRDD in data 13 maggio 2008 la
Confédération Nazionale du Credit Mutuel, con
sede legale
in 88-90, Rue Cardinet, Parigi, Francia, in persona del legale
rappresentante Thierry Brichant, rappresentata nella presente procedura
dal dott. Luca Barbero e domiciliata, giusta delega allegata al
ricorso, in Torino, presso lo Studio Barbero, Via Tripoli 104/106,
introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 5.6 del Regolamento
per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it ed ex
art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD. it
(nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del
dominio creditmutuel.it registrato dalla Antares S.p.a., con sede in
via Lavagna 3, 43100 Parma.
C.R.D.D.,
accertata la
regolarità del ricorso e della relativa documentazione,
provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali risultava in particolare:
- a)
che il dominio creditmutuel.it era stato
assegnato alla Antares S.p.a. dal 16 luglio 2007;
- b) che il nome a dominio era stato sottoposto a
contestazione registrata sul database del Registro in data 23 agosto
2007;
- c) che digitando
l'indirizzo
http://www.creditmutuel.it si giungeva ad una pagina web in cui si
promuoveva la vendita del dominio nonché si indirizzavano
gli
utenti verso siti di altre società operanti nel
settore
finanziario ed assicurativo.
Ricevuto
il ricorso e la
relativa documentazione anche in formato cartaceo, effettuati i
necessari controlli e le dovute comunicazioni al Registro, il 16 maggio
2008 C.R.D.D. inviava alla Antares S.p.a. copia del ricorso e della
documentazione mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento del plico.
La Antares S.p.a. riceveva il ricorso in data 20 maggio 2008, ma non
inviava alcuna replica. Pertanto, scaduti inutilmente i termini, in
data 20 giugno 2008 C.R.D.D. nominava quale esperto per la decisione
della presente procedura il sottoscritto dott. Fabrizio Bedarida, che
lo stesso giorno accettava l'incarico.
Allegazioni delle parti
Nel
proprio ricorso la
Ricorrente afferma di essere titolare di numerose registrazioni per il
marchio “credit mutuel”, sia come marchio verbale
che come
marchio figurativo. In particolare, essa dà prova della
titolarità del marchio internazionale n. 570182
“Crédit Mutuel” del 17 maggio 1991
esteso anche
all’Italia, del marchio comunitario n. 005146162
“Crédit Mutuel La Banque à qui
parler”, del
23 agosto 2007 e di ulteriore registrazione internazionale del marchio
n. 914467 del 7 luglio 2006. Il primo e l’ultimo marchio
risultano registrati precedentemente rispetto alla
registrazione
del dominio creditmutuel.it avvenuta il 16 luglio 2007 dalla
Resistente.
Riferisce nel proprio ricorso la Ricorrente che il marchio
“credit mutuel” è stato oggetto di un
costante uso e
di consistenti investimenti pubblicitari stante la circostanza che essa
appartiene al secondo gruppo bancario e assicurativo francese.
Inoltre, la Ricorrente afferma che il marchio di cui
è
titolare
è noto anche in Italia, essendo stato diffusamente usato da
parte della Ricorrente stessa, della sua consociata Credit Industriel
et Commercial e per mezzo della partnership con la Banca Popolare di
Milano.
A ciò la Ricorrente aggiunge di essere titolare dei nomi a
dominio creditmutuel.com e creditmutuel.fr, attraverso i cui siti web
fornisce servizi internet banking ed informazioni finanziarie.
Con riguardo alla malafede dell’attuale
assegnataria del
dominio,
la Ricorrente deduce che in virtù della diffusione nel
territorio italiano del marchio di cui essa è titolare non
è ipotizzabile che l’attuale
assegnatario,
all’atto della registrazione di
“creditmutuel.it”,
non fosse a conoscenza che tale denominazione corrispondeva ad un
marchio altrui. A prova della malafede
dell’assegnataria
del dominio in contestazione, la Ricorrente produce una e-mail della
Antares s.p.a. nella quale, in risposta alla prima lettera di diffida
trasmessa dalla Ricorrente solo poche settimane dopo
l’avvenuta
registrazione del nome a dominio, la Antares stessa si offriva di
cedere il dominio creditmutuel.it per la somma di euro 245.000,00.
La Ricorrente documenta poi che il dominio creditmutuel.it
è
stato utilizzato dalla Resistente come una pagina “pay per
click” verso società concorrenti della Ricorrente,
sfruttando quindi la notorietà del marchio per attirare
l’attenzione degli utenti della rete al fine di trarne
profitto e
dando luogo a confusione fra i servizi resi dalla Ricorrente e quelli
dei concorrenti.
Infine, la Ricorrente documenta che la Antares S.p.a. risulta titolare
di altri nomi a dominio che non presentano alcun collegamento con la
propria attività, ma che piuttosto sono identici a marchi la
cui
titolarità fa capo a soggetti terzi; anche tali altri domini
identici a marchi di terzi registrati dalla Resistente vengono
utilizzati per attività di collegamento sponsorizzato a siti
di
concorrenti nonché posti in vendita su un sito di aste
on-line.
La Resistente, pur avendo ricevuto nei termini il ricorso, non ha fatto
pervenire alcunché entro i termini stabiliti.
Motivi della decisione.
I
motivi dedotti dalla
Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento,
in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la
riassegnazione.
1. Identità e
confondibilità del nome
Dalla
documentazione agli
atti la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di marchio
internazionale e di marchio comunitario esattamente corrispondente al
nome a dominio creditmutuel.it assegnato alla Antares S.p.a. ed oggetto
della odierna contestazione.
Risulta dunque soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, I
comma, lett. a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD “it”, in base al quale affinché si
possa
riscontrare il requisito della identità o
confondibilità
“il nome a dominio sottoposto a opposizione deve essere
identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno
distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
2. Inesistenza di un
diritto della resistente sul nome a dominio contestato
Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto
sul nome
di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente
esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure
provare una delle circostanze ex art. 3.6, II comma lett. a), b), c)
del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione
juris
et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo.
La Resistente non ha controdedotto alcunché al
ricorso,
né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione
volta a
dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione
del nome a dominio contestato. Dalla documentazione agli atti,
la
Antares S.p.a. risulta non avere alcun titolo al suddetto nome a
dominio.
3.
Registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Per quanto attiene la malafede nella registrazione e
nell’uso
del
dominio, la documentazione acquisita agli atti consente di affermare
che la notorietà del marchio “credit
mutuel” e
l’uso diffuso del marchio nella fornitura di servizi bancari
e
finanziari sia in Francia che in Italia, non lasciano spazio ad ipotesi
di coincidenze nella scelta del nome da registrare come dominio,
né possibilità di pensare che la Resistente
ignorasse
l’esistenza di diritti altrui sul nome da essa registrato.
E’ inoltre documentato che la società
Resistente,
utilizzando il dominio in contestazione come una pagina “pay
per
click” verso società concorrenti con la
Ricorrente, ha
sfruttato intenzionalmente la notorietà del
marchio credit
mutuel al fine di trarne profitto ingenerando, peraltro, confusione tra
i servizi offerti dalla Ricorrente e quelli delle concorrenti.
E’ anche documentato che la società
Resistente
risulta
titolare di altri nomi a dominio non riferibili alla propria
attività ma identici a marchi appartenenti a soggetti terzi
(p.
es.: campari-soda). Appare quindi che la registrazione del nome a
dominio in contestazione, al pari di quelli corrispondenti ad altri
nomi registrati dalla stessa Antares S.p.a., rientra in un ben definito
disegno di registrazione di nomi su cui la Resistente non ha alcun
diritto, con il chiaro intento di agganciarsi alla notorietà
di
altri soggetti.
Infine, elemento indicativo della
malafede è
la richiesta di un corrispettivo pari ad euro 245.000,00 per il
trasferimento del dominio alla Ricorrente. Si tratta di cifra priva di
alcuna giustificazione e del tutto abnorme rispetto ai costi di
registrazione e mantenimento del nome di dominio, che dimostra come la
Resistente abbia inteso registrare il nome a dominio per poi
cederlo all’avente diritto per un corrispettivo notevolmente
superiore ai costi sostenuti.
Le circostanze di cui sopra, che
corrispondono a
quelle indicate dall’art. 3.7, punti a), c) e d) del
Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it. come indicative della
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
impongono di ritenere dimostrata anche la malafede della Resistente
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
P.Q.M.
Si dispone la
riassegnazione del nome a dominio creditmutuel.it alla
società
Confèdération Nazionale du Credit Mutuel, con
sede in
88-90, Rue Cardinet, Parigi, Francia.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD
.it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 1 luglio 2008
Dott. Fabrizio Bedarida