Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
DEG.IT
Ricorrente: Dolce e Gabbana s.r.l. (Avv. Laura
Turini)
Resistente: Corrado Colombini
Esperto: prof. Leopoldo Tullio
Svolgimento della
procedura
Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 12 maggio 2011 la Dolce
e Gabbana s.r.l., con sede in Via S. Cecilia 7, 20122 Milano, in
persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’avv. Laura Turini, presso il cui studio in via Lamarmora
55, 50121 Firenze, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”
(d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio deg.it
registrato dal sig. Corrado Colombini.
C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database
Whois del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al
dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si
evinceva:
- a) che il
dominio deg.it era stato creato il 3 febbraio 2000 ed era registrato a
nome del sig. Corrado Colombini;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“CHALLENGED”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.deg.it si giungeva ad una
pagine web contenente la definizione del termine inglese
“degree”, una scala di conversione fra le
unità di misura utilizzate per la temperatura, e
pubblicità varia.
Lo stesso 12 maggio 2011 C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la
ricezione del ricorso per e-mail. Ricevuto anche l’originale
cartaceo e la relativa documentazione C.R.D.D., dopo averne verificato
la regolarità e comunicato i relativi dati al Registro, ne
inviava copia per raccomandata a.r. al Resistente.
Il plico raccomandata veniva ricevuto dal sig. Colombini il 24 maggio
2011 e da tale data iniziavano a decorrere i termini per il deposito
per sue eventuali repliche.
Il 15 giugno 2011 perveniva a C.R.D.D. una lettera del sig. Colombini
al Registro, con la quale veniva richiesta la cancellazione del dominio
in contestazione.
C.R.D.D. pertanto, ai sensi dell’art. 4.18 del regolamento,
nominava quale esperto il sottoscritto Leopoldo Tullio, il quale in
data 20 giugno 2011 accettava l’incarico.
Motivi
della decisione.
Secondo l'art. 4.18, I comma, lett. c) del Regolamento “Il collegio dichiara estinta la
procedura se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la
prosecuzione della procedura”.
Con la rinuncia al dominio da parte dell’assegnatario, il
Registro è tenuto a rendere disponibile il dominio per la
registrazione da parte di chi lo ha sottoposto a contestazione (ossia
in questo caso, il Ricorrente), che può registrarlo a suo
nome prima che esso sia reso disponibile anche a terzi.
Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione è
documentata per iscritto e nota ad entrambe le parti, visto che essa
è stata inoltrata a C.R.D.D. dalla stessa Ricorrente. Si
rendono di conseguenza applicabili le norme di cui all’art.
4.18, III comma del Regolamento.
Essendo quindi cessata, con la rinuncia del nome a dominio in
contestazione da parte del sig. Corrado Colombini, la materia del
contendere, la presente procedura deve essere dichiarata estinta, ai
sensi dell'art. 4.18, I comma, lett. c) del Regolamento.
P.Q.M.
Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio deg.it;
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD
“it” per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 21 giugno 2011
Prof. Leopoldo Tullio.
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