Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
DEG.IT

Ricorrente: Dolce e Gabbana s.r.l. (Avv. Laura Turini)
Resistente: Corrado Colombini
 Esperto: prof. Leopoldo Tullio

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 12 maggio 2011 la Dolce e Gabbana s.r.l., con sede in Via S. Cecilia 7, 20122 Milano, in persona del suo legale rappresentante,  rappresentata e difesa dall’avv. Laura Turini, presso il cui studio in via Lamarmora 55, 50121 Firenze, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio deg.it registrato dal sig. Corrado Colombini.

C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si evinceva:
  • a) che il dominio deg.it era stato creato il 3 febbraio 2000 ed era registrato a nome del sig. Corrado Colombini;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “CHALLENGED”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.deg.it si giungeva ad una pagine web contenente la definizione del termine inglese “degree”, una scala di conversione fra le unità di misura utilizzate per la temperatura, e pubblicità varia.  

Lo stesso 12 maggio 2011 C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la ricezione del ricorso per e-mail. Ricevuto anche l’originale cartaceo e la relativa documentazione C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità e comunicato i relativi dati al Registro, ne inviava copia per raccomandata a.r. al Resistente.

Il plico raccomandata veniva ricevuto dal sig. Colombini il 24 maggio 2011 e da tale data iniziavano a decorrere i termini per il deposito per sue eventuali repliche.

Il 15 giugno 2011 perveniva a C.R.D.D. una lettera del sig. Colombini al Registro, con la quale veniva richiesta la cancellazione del dominio in contestazione.

C.R.D.D. pertanto, ai sensi dell’art. 4.18 del regolamento, nominava quale esperto il sottoscritto Leopoldo Tullio, il quale in data 20 giugno 2011 accettava l’incarico.

Motivi della decisione.

Secondo l'art. 4.18, I comma, lett. c) del Regolamento “Il collegio dichiara estinta la procedura se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura”.

Con la rinuncia al dominio da parte dell’assegnatario, il Registro è tenuto a rendere disponibile il dominio per la registrazione da parte di chi lo ha sottoposto a contestazione (ossia in questo caso, il Ricorrente), che può registrarlo a suo nome prima che esso sia reso disponibile anche a terzi.

Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione è documentata per iscritto e nota ad entrambe le parti, visto che essa è stata inoltrata a C.R.D.D. dalla stessa Ricorrente. Si rendono di conseguenza applicabili le norme di cui all’art. 4.18, III comma del Regolamento.  

Essendo quindi cessata, con la rinuncia del nome a dominio in contestazione da parte del sig. Corrado Colombini, la materia del contendere, la presente procedura deve essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 4.18, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio deg.it;

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 21 giugno 2011

Prof. Leopoldo Tullio.


 
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