Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio
 domenicain.it, chilhavisto.it, carrambachefortuna.it, portaaporta.it, donnealbivio.it
scommettiamoche.it, mimandaraitre.it, blob.it, maastrichtitalia.it, nightexpress.it.

Ricorrente: RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Avv. Alessandro Masetti Tannini de Concina)
Resistente: Call Center Solutions s.r.l. 
Collegio (unipersonale): Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

Con ricorso in formato elettronico pervenuto via e-mail alla Crdd il 16 dicembre 2002, la  RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A con sede in Roma, Via Mazzini, 14 rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Masetti Tannini de Concina, domiciliato presso lo Studio Legale Associato Nunziante Magrone in Piazza di Pietra, 26, Roma, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio domenicain.it, chilhavisto.it, carrambachefortuna.it, portaaporta.it, donnealbivio.it, scommettiamoche.it, mimandaraitre.it, blob.it, maastrichtitalia.it, nightexpress.it registrati dalla Call Center Solutions s.r.l. di Taranto.

Lo stesso giorno la segreteria della Crdd  verificava l'intestatario dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché le pagine web risultante agli indirizzi www.domenicain.it, www.chilhavisto.it, www.carrambachefortuna.it, www.portaaporta.it, www.donnealbivio.it, www.scommetiamoche.it, www.mimandaraitre.it, www.blob.it, www.maastrichtitalia.it, www.nightexpress.it.

Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:

  • - che i domini risultavano assegnati alla Call Center Solutions s.r.l. dalle seguenti date: domenicain.it dal 29 settembre 2000; carrambachefortuna.it, maastrichtitalia.it, nightexpress.it, portaaporta.it e donnealbivio.it dal 3 ottobre 2000;  scommettiamoche.it e blob.it dal 4 ottobre 2000; chilhavisto.it e mimandaraitre.it dal 6 ottobre 2000;
  • - che tali domini erano stati sottoposti a contestazione registrata sul database della R.A. il 4 settembre 2002.
  • -  che digitando sul broswer gli indirizzi www.domenicain.it, www.chilhavisto.it, www.carrambachefortuna.it, www.portaaporta.it, www.donnealbivio.it, www.scommetiamoche.it, www.mimandaraitre.it, www.blob.it, www.maastrichtitalia.it, www.nightexpress.it risultava impossibile trovare i domini in oggetto.


Lo stesso giorno copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato via e-mail agli indirizzi risultanti dal database whois.

In data 17 dicembre 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Risultando dalla documentazione inviata che tutti i domini erano stati contestati presso la Registration Authority, la segreteria della Crdd il 21 dicembre 2002 provvedeva ad inviare per raccomandata alla Call Center Solutions s.r.l. di Taranto copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata il ricorso risultava ricevuto dalla resistente il giorno 28 dicembre 2002. Da tale data sono decorsi i 25 giorni previsti dall’art. 5, I comma delle procedure per il deposito di repliche da parte della resistente.

Nulla essendo pervenuto a Crdd da parte della Call Center Solutions entro il 22 gennaio 2003, Crdd nominava con lettera del 25 gennaio 2003  la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere, la quale in data 29 gennaio 2003 accettava l'incarico quale saggio.

Allegazioni delle parti

La ricorrente evidenzia, innanzitutto, che le locuzioni assunte a cuore dei nomi a dominio contestati sono assolutamente e lapalissianamente pedissequi ai titoli delle trasmissioni messe in onda sulle proprie reti televisive. 

Per quanto concerne i nomi a dominio domenicain.it, chilhavisto.it, carrambachefortuna.it, scommettiamoche.it,  blob.it la RAI documenta di aver provveduto a registrare come marchi di impresa i titoli delle corrispondenti trasmissioni televisive.

In relazione ai nomi a dominio portaaporta.it, donnealbivio.it, mimandaraitre.it, documenta, invece, di aver provveduto alla richiesta di registrazione dei  rispettivi marchi.

Infine, a sostegno del proprio diritto ai nomi a dominio maastrichtitalia.it, nightexpress.it, documenta di aver messo in onda i programmi Maastricht Italia e Night Express anteriormente alle registrazioni dei domain names effettuate dalla Call Center Solutions S.r.l.

 La ricorrente afferma che anche le rivendicazioni dei nomi a dominio che non si basano direttamente su registrazioni sono da ritenersi pienamente fondate.

Difatti, la normativa sulla legge marchi e sul diritto d’autore tutela l’oggetto delle pretese anche quando non sussista una registrazione nella misura in cui sia possibile individuare una diffusione presso il pubblico tale da consentire di ricondurre quel prodotto o quell’opera ad un determinato soggetto. Inoltre, l’art. 4 l.m. equipara, in termini di meritevolezza di tutela, la domanda di registrazione alla registrazione stessa.

Per quanto riguarda invece le domande di registrazione dei marchi “Donne al bivio” e “Mi manda Rai Tre”, successive alla data di registrazione dei rispettivi nomi a dominio, la Rai specifica che le trasmissioni in questione hanno acquisito notorietà presso il pubblico molto tempo prima della data in cui ne è stata richiesta la registrazione. La diffusione dei suddetti programmi su televisioni nazionali, l’apprezzamento del pubblico che li ha accompagnati lungo il corso della loro programmazione, integrano la fattispecie del marchio di fatto, ossia di quel marchio che può godere dei medesimi strumenti di tutela accordati ad un segno distintivo validamente registrato seppure solo nei limiti della sua diffusione e notorietà. che nessuno ne avesse notizia o che non avessero diffusione nazionale. 

  Per quanto concerne i marchi “Blob” e “Chi l’ha visto” la ricorrente specifica che sono stati registrati l’8 marzo 2001, quindi successivamente alla registrazione dei corrispondenti nomi a dominio, ma discendono da domande del 6 maggio 1998.

Quanto alla mala fede della Call Center Solutions S.r.l., la RAI sostiene che il successo e la diffusione delle trasmissioni di cui è parola,  sono l’indice più significativo dell’improponibilità di qualsiasi giustificazione volta a rilevare l’ignoranza della conoscenza della loro esistenza e della riferibilità al patrimonio commerciale ed intellettuale della RAI. Del tutto chiara risulta, quindi, la coscienza della resistente di usurpare un prodotto frutto della creazione della resistente. Ad ulteriore prova della malafede della Call Center la ricorrente riporta quanto sostenuto dallo stesso legale della società resistente il quale ha affermato che la registrazione dei siti in oggetto avrebbe a motivo “la cessione a terzi del diritto d’uso dei d.n., nell’ipotesi vi sia l’intenzione di procedere in proprio all’allestimento del sito web, oppure di allestire per conto terzi o in proprio il detto sito, fornendo in tal modo servizi informatici”. 

La ricorrente documenta inoltre di aver ricevuto una lettera datata 24 gennaio 2001 inviata dallo Studio Legale Avv. Angelo Ippolito che, scrivendo in nome e per conto della Call Center Solutions s.r.l., rendeva noto che quest’ultima aveva proceduto alla registrazione di alcuni nomi a dominio, per l’appunto corrispondenti a titoli di note trasmissioni della RAI, fra i quali quelli oggetto della presente procedura. Tale lettera concludeva invitando l’interessata a prendere contatto con lo studio dell’avv. Ippolito per eventuali proposte per la cessione dei suddetti domini. Replicava la RAI, attraverso i propri legali, contestando la legittimità delle registrazioni effettuate dalla Call Center Solutions.

La RAI dunque, ricordato che la Call Center Solutions si era già in passato resa assegnataria di un gran numero di nomi a dominio corrispondenti a nomi o marchi famosi sui quali palesemente non poteva vantare alcun titolo,  chiede quindi che ne sia disposta la riassegnazione a suo favore.

La resistente, da parte sua, pur avendo ricevuto regolarmente ricorso e documentazione, non ha depositato alcuna replica.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la ricorrente ha dimostrato e documentato ampiamente la malafede della resistente ed il proprio diritto ai nomi a dominio in contestazione,  mentre la Call Center Solutions non ha in alcun modo documentato di vantare alcun titolo su di essi.

A) Sulla identità dei nomi a dominio ai nomi su cui la ricorrente vanta diritti.

La ricorrente ha documentato come i nomi a dominio in contestazione siano tutti identici a titoli di trasmissioni da essa trasmessi da tempo sulle reti nazionali.
 
Per alcuni di essi la ricorrente ha documentato la registrazione (domenica in, chi l’ha visto, carramba che fortuna, scommettiamoche, blob) o la domanda di registrazione (porta a porta, donne al bivio, mi manda rai tre) come marchi; ma anche per quelli per i quali non è stata richiesta la registrazione come marchi è indubbio che sui titoli delle relative trasmissioni (maastricht italia, night express) quale opera dell’ingegno, la RAI detenga i diritti d’autore.

Si ritiene pertanto soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio richiesto dall’art. 16.6 delle regole di naming.

B) Sulla malafede della resistente.

La RAI deduce la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio contestati sulla base del fatto che la Call Center Solutions ha registrato un gran numero di nomi a dominio, la maggior parte dei quali corrispondenti a marchi celebri, a nomi di personaggi famosi, a trasmissioni televisive ed a testate giornalistiche; e non poteva ragionevolmente non sapere che i nomi a dominio oggi in contestazione corrispondevano esattamente a titoli di trasmissioni televisive della Rai stessa.

In effetti, risulta ampiamente documentato che la Call Center Solutions ha registrato in passato titoli di altre note trasmissioni televisive (quali, ad esempio, striscialanotizia.it, lasailultima.it, ciaodarwin.it, lamacchinadeltempo.it, okilprezzoegiusto.it e maidiregoal.it etc.), di banche (quali, ad esempio, bancacommercialeitaliana.it, bancaditaranto.it, bancapopolarejonica.it, bancapopolareadriatico.it, deutschebank.it, etc.), di società e marchi famosi (ad esempio, finrenault.it, britishtelecom.it, dolceegabbana.it, hanorah.it, henrycotton.it, planethollywood.it, pierrecardin.it, etc.), di soggetti politici (per esempio: bettinocraxi.it, polodelleliberta.it, rifondazionecomunista.it, etc.), sui quali non vantava diritti di sorta.

Significativo è la circostanza che la Call Center Solutions abbia in passato subito alcune procedure di riassegnazione che hanno portato alla restituzione di svariati domini da essa registrati ai legittimi proprietari (cfr. dominio bigbubbles.it, decisione 21.5.2001, saggio Sammarco, pubblicata su http://www.crdd.it/decisioni/bigbubbles.htm; domini striscialanotizia.it, lasailultima.it, ciaodarwin.it, lamacchinadeltempo.it, okilprezzoegiusto.it e maidiregoal.it, decisione 27.10.2001, saggio Trotta, pubblicata su http://www.crdd.it/decisioni/striscialanotizia.htm; dominio escada.it, decisione 4.2.2002, saggio Solignani pubblicata su http://www.crdd.it/decisioni/escada.htm).

Come quindi già accertato in tali procedure, anche in questo caso appare evidente che la registrazione ed il mantenimento dei nomi a dominio contestati rientri nel più ampio ambito di un disegno accaparratorio, volto alla rivendita ai legittimi titolari dei domini illegittimamente registrati, ad un prezzo notevolmente più elevato dei costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio. 

In particolare, appare sintomatico dell’esistenza di un ben preciso disegno accaparratorio la circostanza che la registrazione di nomi a dominio corrispondente a titoli di note trasmissioni da parte della Call Center Solutions abbia interessato in passato anche programmi televisivi di altre emittenti nazionali.

Si tratta di circostanza di per sé sufficiente a ritenere la malafede della resistente, attesa la presunzione che da essa deduce l’art. 16.7. lett. a delle  regole di naming. 

A ciò va aggiunta la ampia notorietà delle trasmissioni – alcune in onda da svariati anni - il cui titolo è stato registrato dalla resistente. Ciò esclude che la registrazione di tali nomi a dominio possa essere il frutto di mera coincidenza, tanto più che su detti domini non risulta essere mai stata svolta alcuna attività.

 C) sul titolo della ricorrente ai nomi a dominio contestati.

A fronte di quanto precede, nulla è emerso dalla documentazione agli atti che dimostri un concorrente diritto o titolo della Call Center Solutions ai nomi a dominio in contestazione, o l’esistenza di una delle circostanze da cui l’art. 16.6. delle regole di naming deduce una presunzione juris et de jure a favore del resistente. 

Al contrario, per i motivi sopra esposti, può ragionevolmente escludersi che la Call Center Solutions abbia alcun legittimo diritto o titolo su nomi a dominio corrisponendenti ai titoli delle trasmissioni della RAI oggetto della presente procedura.

P.Q.M.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti Regole di Naming italiane, si dispone il trasferimento dei nomi a dominio domenicain.it, chilhavisto.it, carrambachefortuna.it, portaaporta.it, donnealbivio.it, scommetiamoche.it, mimandaraitre.it, blob.it, maastrichtitalia.it, nightexpress.it dalla Call Center Solutions s.r.l. di Taranto alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A con sede in Roma, Via Mazzini, 14.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana perché le sia data esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 16.11 delle Regole di Naming.

Roma, 13 febbraio 2003

Avv. Maria Luisa Buonpensiere

 . 

 


inizio sito

inizio sito

E-mail: svp@crdd.it
Manda un messaggio

inizio pagina

inizio pagina