Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
EDILNATURA.IT
Ricorrente: Limardo Nicola
Resistente: GOSTEC S.n.c di Cherchi Stefano e C.
Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi
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Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 10 settembre 2015 il
Sig. Nicola Limardo introduceva una procedura di riassegnazione ai
sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio edilnatura.it registrato dalla società GOSTEC S.n.c. di
Cherchi Stefano e C.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio edilnatura.it era stato creato il
29 luglio 2002 ed è attualmente registrato a nome della
GOSTEC S.n.c. di Cherchi Stefano e C.;
- b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad
opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del
Registro nel quale risultava il valore “challenged /
serverDeleteProhibited”;
- c) che digitando l’indirizzo http://www.
edilnatura.it si accedeva ad una pagina web in fase di allestimento
(“sito in fase di allestimento”).
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed
effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 1 ottobre 2015
C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla società
Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal
database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 17 dicembre 2015
tornava l’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le
Poste avevano consegnato il ricorso in data 5 ottobre 2015.
Essendo decorso inutilmente il termine di 25 giorni senza che
l’intestatario del dominio inviasse proprie repliche così
come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento, il 22 dicembre 2015
C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Cristina De Marzi, che lo
stesso giorno accettava l’incarico.
Il giorno successivo, CRDD riceveva una e-mail della Resistente, la
quale affermava di non essere più interessata al mantenimento
del dominio in contestazione e di avere intenzione di procedere alla
cancellazione. Tuttavia, tale intenzione non veniva di fatto poi posta
in essere. Nonostante con e-mail del 12 e del 15 gennaio 2016 CRDD
sollecitasse l’invio di documentazione attestante
l’avvenuta cancellazione del dominio, nulla perveniva dalle parti.
Si rendeva pertanto necessario procedere alla decisione sulla
riassegnazione del dominio edilnatura.it, che alla data della presente
decisione è ancora intestato alla Resistente, il cui sito
è tuttora in linea su internet.
Allegazioni del Ricorrente
Il Ricorrente afferma e
documenta di essere, già a partire dal 5 gennaio 1998, titolare
del marchio registrato “EDIL NATURA”, marchio
d’impresa utilizzato per contraddistinguere tutti i lavori di
costruzione e ristrutturazione di edifici secondo i criteri della
bioedilizia, ossia nel rispetto della biocompatibilità ed eco
sostenibilità ambientale, come risulta dall’Attestato di
registrazione per marchio d’impresa di primo deposito n.
00836179, datato 5.01.1998, unitamente alla Postilla del
4.12.2000, prodotti in allegato al ricorso.
Nel proprio ricorso il Ricorrente afferma inoltre: che il predetto
marchio è usato in via esclusiva della propria società
EDIL NATURA S.r.l.; di non aver mai autorizzato la GOSTEC S.n.c. ad
attivare il dominio in contestazione.
Infine, dopo aver premesso di essere anche titolare della ditta omonima
(Edil natura S.r.l.) e che pertanto il marchio in contestazione
identifica l’attività aziendale della propria
società, il Ricorrente rileva che, avendo egli acquisito i
diritti sul marchio “EDILNATURA” antecedentemente rispetto
alla registrazione del nome a dominio edilnatura.it, nessun diritto
avrebbe la Resistente sul nome a dominio in contestazione.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio oggetto della presente procedura.
Posizione della Resistente
La società Resistente, pur essendo stata messa a conoscenza
dell’inizio della procedura di contestazione ed avendo ricevuto
ricorso e documentazione in data 5 ottobre 2015 (come attestato
dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata), non ha fatto
pervenire alcuna replica nei termini stabiliti dalle Procedure di
Riassegnazione.
Motivi della
decisione
I motivi dedotti nel
ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in
quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la
riassegnazione.
a) Identità e confondibilità del nome
Riguardo al primo dei requisiti, richiesto dall’articolo 3.6, co.
I, lett. a) del Regolamento (“il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il
ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”), non vi
è dubbio in merito alla sussistenza dello stesso.
La società resistente ha registrato un nome a dominio che
è un’imitazione pedissequa del marchio Edilnatura, sul
quale il ricorrente ha provato il proprio diritto, depositando in atti
documenti comprovanti la titolarità del relativo marchio.
Inoltre, il nome a dominio in contestazione genera confusione in
relazione alla denominazione sociale della azienda di titolarità
del ricorrente, EDIL NATURA S.r.l.
b) Diritti o interessi legittimi della Resistente
Avendo il Ricorrente provato un proprio diritto sul nome
“EDILNATURA” e la confondibilità del nome a dominio
con un suo marchio registrato e con la denominazione della propria
azienda, sarebbe spettato alla Resistente dimostrare a sua volta un
proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.
Invece, pur essendo stato debitamente posto in grado di contraddire nei
termini previsti dal Regolamento, la Resistente non ha fornito alcuna
argomentazione o documentazione circa suoi eventuali diritti o titoli
relativi al nome a dominio oggetto di contestazione. Né, dalla
documentazione agli atti o da quanto desumibile ex officio da internet,
la società resistente appare avere alcun titolo in relazione al
suddetto nome a dominio.
Infatti, dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito INTERNET:
- a) non risulta alcun elemento agli atti che
dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia
dell’opposizione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi”
(art. 3.6, II co. del Regolamento);
- b) non risulta che “il resistente sia
conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il
nome corrispondente al nome a dominio registrato”;
- c) si deve escludere la circostanza che
“il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale,
oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del
ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul
sito risulta una semplice pagina bianca (vuota).
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo
requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio.
c) Registrazione ed uso del dominio in malafede.
In ordine alla malafede nella registrazione e nell’uso del
dominio - come richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome
a dominio – si ritiene che essa sia stata provata dalla
documentazione versata agli atti.
Il nome EDILNATURA è infatti identico al marchio registrato dal
ricorrente, corrispondendo inoltre alla sua denominazione sociale che
identifica l’attività aziendale della propria
società EDIL NATURA S.r.l.
Sia dalla documentazione prodotta dal Ricorrente che da autonome
ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet si
può affermare che la Resistente appare essere detentrice passiva
(“passive holder”)
del nome a dominio oggetto del presente procedimento, in quanto
digitando l’indirizzo http://www.edilnatura.it si accede ad una
pagina che reca la dicitura “sito in fase di allestimento”.
Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva (“passive holding”)
di un nome a dominio deve essere considerata come circostanza dalla
quale poter desumere la malafede del Resistente, in quanto da
ciò si può ragionevolmente dedurre sia che
l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio
registrato (visto che a distanza di anni dalla registrazione, il sito
non risulta ancora utilizzato dalla Resistente), sia – e
soprattutto - che il dominio sia stato registrato al solo scopo di
sfruttare la notorietà del nome o di creare un ostacolo a chi
legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7
“Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in
malafede”, lett. b); c); d), e con esse dimostrata anche la
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in
contestazione. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere
accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio edilnatura.it al Sig.
Nicola Limardo, residente in Via Tredici Martiri, 37, 28100 Novara.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 18 gennaio 2016
Avv. Cristina de Marzi
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