Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
ENELSPA.IT
Ricorrente: Enel S.p.a. (Dott.
Alessandro Francesco Sciarra della Società Italiana Brevetti
S.p.a.)
Resistente: Euriade S.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Cristina De Marzi
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail
da C.R.D.D. il 26 giugno 2013, la società Enel S.p.a., con
sede in Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma, in persona del suo
procuratore e legale rappresentante Dott. Fulvio Conti, rappresentata e
difesa dal Dott. Alessandro Francesco Sciarra della Società
Italiana Brevetti S.p.a., introduceva una procedura di riassegnazione
ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD “it” (d'ora in poi Regolamento) e
dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi
a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore
del nome a dominio enelspa.it, registrato dalla Euriade s.r.l., con
sede in Via Oslavia, 35, 01100 - Viterbo (VT).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
• che il dominio enelspa.it era
stato creato il 9 settembre 2011 ed era registrato a nome della Euriade
S.r.l.;
• che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
• che digitando
l’indirizzo http://www.enelspa.it si giungeva ad una pagina
web di cortesia dell’ hosting tramite cui è stato
registrato il dominio.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il
ricorso e la documentazione per posta, il giorno 4 luglio 2013 C.R.D.D.
spediva il tutto al Resistente per raccomandata a.r
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento.
Il giorno 18 luglio 2013 le Poste consegnavano alla Resistente il plico
contenente il ricorso. Essendo scaduti il 12 agosto 2013 i termini per
le repliche senza che pervenisse alcunché dal Resistente, in
data 16 agosto C.R.D.D. nominava un esperto che tuttavia non
faceva pervenire entro i termini prescritti dal Regolamento (art. 4.7)
la sua accettazione, sicché il 22 agosto C.R.D.D. procedeva
alla nomina dell’ esperto avv. Cristina De Marzi,
la quale il 26 agosto ha accettato l'incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente Enel S.p.a., nel
proprio ricorso afferma di essere la più grande azienda
elettrica italiana che da oltre cinquant’anni offre i propri
prodotti in tutto il mondo. Il Gruppo Enel è presente in 40
paesi del mondo su 4 continenti ed il segno distintivo
“ENEL”, come anche il marchio ENEL, sono stati
tutelati da numerose registrazioni in Italia e nel mondo.
In data 9 maggio 2012, Enel S.p.A. ha ricevuto la segnalazione di una e
- mail con mittente riturno@enelspa.it, che invita i destinatari a
scaricare un documento in relazione ad un rimborso dovuto da Enel
S.p.A. La Ricorrente inviava quindi alla Resistente lettere di diffida
all’utilizzo del nome a dominio e di procedere alla sua
cancellazione al fine di concludere in via bonaria la controversia.
Tuttavia la società Euriade S.r.l. non dava
alcuna risposta.
La Ricorrente chiede che le venga riassegnato il nome dominio
enelspa.it sia perché questo è motivo di
confusione con la propria denominazione sociale, sia perché
viola il proprio marchio “ENEL”. Inoltre la
registrazione secondo la Ricorrente è stata effettuata in
malafede in quanto non esiste alcun collegamento tra il titolare del
nome a dominio enelspa.it e la denominazione
“enelspa”. La rinomanza della ditta-denominazione
sociale Enel S.p.A. e quella del marchio ENEL, non lascerebbero ombra
di dubbio circa la piena consapevolezza della registrante di ledere un
diritto altrui nel momento stesso in cui la Euriade S.r.l. procedeva
alla registrazione del nome a dominio oggetto della controversia.
La Ricorrente afferma inoltre che il comportamento tenuto
dalla Resistente è ascrivibile ad una condotta di
passive holding, dato che la pagina web www.enelspa.it fino
al 30 novembre 2012 reindirizzava alla home page del sito Internet di
informazione UNO NOTIZIE.IT, e ancora oggi, benché non
avvenga più il reindirizzamento, risulta priva di contenuti.
Posizione della Resistente
Da parte sua la Resistente non
ha fatto pervenire alcuna memoria di replica entro i termini stabiliti.
Motivi della decisione
a) identità e
confondibilità del nome
In base all'art. 3.6 lettera a)
del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito
della identità o confondibilità è
necessario che “il nome a dominio sottoposto a opposizione
sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o
altro segno distintivo aziendale, su cui egli [il ricorrente n.d.r.]
vanta diritti, o al proprio nome e cognome.”.
Al riguardo è indubbio che il nome a dominio enelspa.it
registrato dalla Euriade S.r.l. sia identico sia alla denominazione
sociale della Ricorrente Enel S.p.a. sia al marchio ENEL registrato
dalla stessa; risulta dunque accertata la sussistenza del primo
requisito.
b) inesistenza di un diritto
della resistente sul nome a dominio contestato
La Resistente, non essendosi
costituita, non ha controdedotto alle affermazioni della Ricorrente
illustrate nel ricorso e non ha dunque fornito prova o documentazione
idonea a dimostrare l'esistenza di un suo concorrente diritto o titolo
all'utilizzazione del nome a dominio contestato.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul
web, non risulta alcun elemento che dimostri che “la
Resistente, prima di avere avuto notizia dell’opposizione in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al
pubblico di beni e servizi”, né risulta che
“la Resistente sia conosciuto, personalmente, come
associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a
dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”. E’ infine da escludersi che “la
Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del
ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal
Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio sia
soddisfatto.
c)
registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
I fatti documentati dalla Ricorrente dimostrano
più di una delle circostanze dalle quali il regolamento
consente dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio.
Anzitutto la circostanza di cui all’art. 3.7, lett. e) del
Regolamento; la Resistente ha infatti registrato il dominio
enelspa.it pur non avendo alcun collegamento dimostrabile con
il nome a dominio registrato.
Inoltre la Ricorrente ha prodotto prove di una attività
della Ricorrente di cybersquatting, ossia di sistematico accaparramento
di nomi a dominio corrispondenti a marchi famosi. Da ciò si
può dedurre che la registrazione è stata fatta
“per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di
Internet, ingenerando la probabilità di
confusione” con il nome ed i marchi della Ricorrente, ex art.
3.7 lettera d).
La condotta della Resistente ha inoltre impedito alla Ricorrente di
registrare anche il dominio enelspa.it, ledendo pertanto i diritti di
privativa dalla Enel S.p.a., ed integrando la
circostanza indicata dal Regolamento ex art. 3.7 lettera c).
Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del
nome a dominio enelspa.it alla società Enel S.p.A., Viale
Regina Margherita 137, 00198 Roma.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD
.it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 7 settembre 2013
Avv. Cristina De Marzi
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