Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
ENERGADE.IT

Ricorrente: Schweppes International Ltd. (Avv. Angelica Maria Elena Lodigiani)
Resistente: Sig. Piergiorgio Basso
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 5 agosto 2014 la Schweppes International Ltd., con sede in 7, Albemarle Street, W1S 4HQ Londra (Regno Unito), in persona del suo rappresentante pro tempore Sig.ra J.W. Schnieders, rappresentata e difesa dall’avv. Angelica Maria Elena Lodigiani, domiciliata in Via Piemonte 26, Roma, presso la sede della Barzanò & Zanardo Roma S.p.A., il tutto giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio energade.it, registrato dal Sig. Piergiorgio Basso, via Mercato 3, 31010 Maser (TV).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio energade.it era stato creato il 12 gennaio 2000 ed era registrato a nome del   Sig. Piergiorgio Basso;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok/challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.energade.it si giungeva ad una pagina web completamente vuota.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 6 agosto 2014 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro. 

Il plico veniva restituito dalle poste il 7 ottobre 2014, con l’indicazione che la consegna, tentata il 13 agosto 2014, non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Il 9 ottobre 2014, pertanto, C.R.D.D. comunicava per e-mail alla Ricorrente ed al Resistente (al suo indirizzo di posta elettronica risultante dal database whois) che il 13 agosto 2014 era da intendersi quale data di inizio della procedura e di decorrenza dei termini per l’invio di memorie da parte del Resistente.

Il 10 ottobre 2014 veniva nominato quale esperto l’avv. Giuseppe Loffreda, che il successivo 13 ottobre accettava l’incarico.


Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente afferma e documenta di essere una nota società produttrice di bevande che da oltre 20 anni ha immesso sul mercato la bevanda energizzante Energade, per la quale è stato depositato identico marchio in Italia fin dal 23 dicembre 1992 (registrazione n. 0000655292 del 4 agosto 1995). 

La Ricorrente nel proprio ricorso richiede il trasferimento del nome a dominio energade.it in quanto identico al marchio “energade” e quindi idoneo a creare confusione tra la clientela della stessa Schweppes International e tra gli utenti di internet.

Afferma la Ricorrente che il Sig. Basso non possiede alcun diritto o titolo sul nome a dominio energade.it in quanto né è conosciuto con il nome a dominio registrato, né è mai stato autorizzato dalla Ricorrente ad utilizzare o rappresentare il marchio “Energade”.

La mancanza di diritti sul nome a dominio oggetto di opposizione sarebbe provata, secondo la Ricorrente, anche dal mancato uso del dominio in relazione a un’offerta al pubblico di beni o servizi, ovvero da un uso volto a sviare la clientela della Ricorrente.

La malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio viene dedotta dalla Ricorrente da una serie di elementi, quali
  • a.    la notorietà del marchio “energade”;
  • b.    la circostanza che la denominazione “energade” sia un nome di fantasia e pertanto risulterebbe improbabile la registrazione e l’uso fortuito da parte del Resistente;
  • c.    la constatazione che alla pagina web del nome a domino energade.it corrisponda esclusivamente una pagina bianca e quindi il dominio di fatto non venga utilizzato;
  • d.    la circostanza che l’indirizzo indicato nel whois dal registrante risulta inesistente.
Da parte sua, il Resistente non ha fatto pervenire nulla, nessuna replica scritta, nei termini assegnatigli dal Regolamento.

Motivi della decisione

  a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

E’ indubbio che il nome a dominio “energade.it” assegnato al Sig. Basso sia identico al marchio registrato dalla Ricorrente. Risulta dunque sussistente il primo elemento per la riassegnazione, previsto dall’articolo 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento.

   b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Il Resistente, non avendo presentato proprie repliche, non ha dimostrato di avere un diritto od un titolo alla registrazione del dominio energade.it.

Né le ricerche operate d’ufficio su internet hanno evidenziato l’esistenza di alcuno degli elementi sussistendo i quali il Resistente si ritiene aver titolo al dominio in contestazione.

Si deve quindi ritenere soddisfatto anche il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

   c) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurla.

Innanzitutto il nome a dominio in contestazione è stato registrato il 12 gennaio del 2000, quindi ben dopo la registrazione del marchio “energade”, ed in un periodo in cui la bevanda contraddistinta da tale nome era già diffusa in Italia. La circostanza che la denominazione “Energade” non abbia alcun significato specifico, ma al contrario, sia semplicemente un nome di fantasia, esclude che la scelta di registrare il dominio energade.it da parte del Resistente sia frutto di una mera coincidenza.
   
Oltre a ciò, il fatto che la home page del sito posto sul dominio sia  - e sia sempre stata, come risulta da archive.org - una semplice pagina bianca o comunque “di cortesia” dimostra che il dominio non è mai stato effettivamente usato per pagine web dal registrante. Da ciò può dedursi la circostanza - indicativa della malafede del Resistente - che il dominio sia stato registrato per impedire alla Ricorrente di riflettere in un nome a dominio un proprio marchio registrato. Non esiste infatti alcun nesso oggettivamente rilevabile fra il nome a dominio in contestazione ed il nome del Resistente.

A ciò si aggiunga il fatto che i dati del Resistente risultanti dal Whois non sono corretti, tanto da impedire alle poste di consegnare prima la corrispondenza con cui la Ricorrente tentava una risoluzione bonaria della controversia, poi l’invio del reclamo da parte di C.R.D.D. Sia ciò dipenda da dati errati forniti dal Resistente al momento della registrazione, sia dipenda da un mancato aggiornamento degli stessi, la circostanza è da tempo ritenuta dalle decisioni in tema di riassegnazione di nomi a dominio sintomatica della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento per dar luogo alla riasegnazione, il ricorso deve ritenersi fondato e come tale va accolto..

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio energade.it alla Schweppes International Limited, con sede in 7, Albemarle Street, W1S 4HQ Londra (Regno Unito).

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

 Roma, 17 ottobre 2014

Avv. Giuseppe Loffreda.


 
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