Procedura di riassegnazione dei
nomi a dominio
ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IT,
WNEL.IT, RENEL.IT, WENEL.IT, ENELK.IT
Ricorrente: Enel S.p.a (Società
Italiana Brevetti S.p.A. e avv. Angelica Lodigiani)
Resistente: Prolat
Collegio (unipersonale): prof. avv. Alfredo
Antonini
Svolgimento della procedura
In data 11 aprile 2007 perveniva
via e-mail alla CRDD ricorso proposto dalla Enel S.p.a., con sede in Roma,
Viale Regina Margherita 137, c.a.p. 00198, in persona del rappresentante
legale Salvatore Cardillo, rappresentata dalla Società Italiana
Brevetti e dall’avv. Angelica Lodigiani presso i quali era elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza di Pietra 39, c.a.p. 00186. Con il suddetto
ricorso la Enel S.p.a. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi
a dominio del ccTLD .it e dell'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione
delle dispute nel ccTLD “it” (d'ora in poi Regolamento) per ottenere il
trasferimento in suo favore dei nomi a dominio ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT,
RNEL.IT, WNEL.IT, RENEL.IT, WENEL.IT, ENELK.IT registrati dalla Prolat
con sede in Grodnas 42/72, LV-5400 Daugavpils (Latvia).
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che i domini ENWL.IT,
ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IL, RENEL.IT, ENELK.IT erano stati assegnati
alla Prolat dall' 8 settembre 2005;
b) che i domini WNEL.IT
e WENEL.IT erano stati assegnati alla Prolat dal 15 settembre 2005;
c) che i nomi a dominio
erano stati sottoposti a contestazione debitamente registrata sul database
del Registro.
C.R.D.D. inviava alla
Prolat comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo
risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con
ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione
ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche
entro 25 giorni dal ricevimento.
C.R.D.D., ricevuto in data
27 giugno 2007 in restituzione dalle poste il plico inviato al resistente,
in data 29 giugno 2007 nominava quale saggio il sottoscritto prof. avv.
Alfredo Antonini, il quale, il successivo 2 luglio 2007, accettava l'incarico.
Posizione delle parti
La società ricorrente,
dopo aver narrato la storia dell’Enel S.p.a, dalla creazione dell’Ente
nazionale per l’energia elettrica alla sua trasformazione in s.p.a. ed
infine alla più recente strutturazione come holding industriale
e alla sua quotazione in Borsa, espone i motivi per i quali ritiene che
i domini contestati debbano essere trasferiti dall’attuale assegnatario
alla società Enel s.p.a.
La ricorrente ritiene sussistenti
tutti i requisiti richiesti dal Regolamento per la riassegnazione dei nomi
a dominio contestati, in quanto:
1) i nomi a dominio
ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IL, WNEL.IT, RENEL.IT, WENEL.IT, ENELK.IT
sono praticamente identici alla denominazione sociale della ricorrente,
nonché ai marchi ENEL (parola) ed ENEL e figura di albero da essa
registrati;
2) la Prolat non ha alcun
diritto sui nomi a dominio oggetto della presente contestazione;
3) la Prolat ha intenzionalmente
registrato ed utilizzato i nomi a dominio oggetto della presente contestazione
al fine di attrarre a scopo di lucro utenti di Internet, ingenerando la
probabilità di confusione con i marchi e la denominazione sociale
della ricorrente, nonché un forte nocumento in capo alla ricorrente.
Sotto questo profilo,
la ricorrente documenta che i nomi a dominio contestati consentivano di
reindirizzare al sito a valenza pornografica www.bellezze.biz. Dopo la
prima schermata, se si desiderava proseguire oltre nella visualizzazione
il servizio diventava a pagamento come indicavano le avvertenze poste in
calce alla pagina introduttiva del sito. Scorrendole - peraltro con molte
difficoltà, considerato che il riquadro dove le avvertenze sono
poste è di dimensioni ridottissime che non consentono di visualizzare
più di due righe alla volta e considerato altresì che dopo
pochi secondi spesso la pagina introduttiva del sito spariva per ricomparire
dopo poco obbligando l’interessato a rileggere le avvertenze dall’inizio
con il forte rischio di perdere di vista degli elementi importanti – si
nota che il servizio comportava un collegamento ad uno specifico server
al costo di 15 Euro per un certo periodo di tempo, salvo poi avvertire
che “in funzione delle condizioni delle linee può accadere di essere
disconnessi. In questo caso apparirà una finestra che vi darà
l’opportunità di effettuare una nuova connessione” (ovviamente al
costo di altri 15 Euro e così via).
A conferma delle proprie
motivazioni la Enel s.p.a. allega, fra l’altro, copia di certificati di
registrazione, sia italiana che comunitaria, del marchio ENEL e stampe
di whois attestanti registrazioni da parte della Enel s.p.a di nomi a dominio
contenenti la parola ENEL (enel.it; eneldistribuzione.it; enel.com; eneldistribuzione.com,
ecc.).
Tutto ciò posto, la
ricorrente Enel s.p.a. chiede che i nomi a dominio ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT,
RNEL.IL, WNEL.IT, RENEL.IT, WENEL.IT, ENELK.IT siano a lei assegnati.
La resistente non ha fatto
pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi della decisione
Identità
e confondibilità del nome
In base all'art. 3.6 lett.
a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della
identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro
segno distintivo aziendale, su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
La ricorrente deduce e documenta
che il marchio ENEL è un marchio registrato, del quale essa ha il
legittimo uso. Le parole ENWL, ENEK, ENRL, RNEL, WNEL, RENEL, WENEL, ENELK
da un lato, e ENEL dall'altro, sarebbero praticamente identiche, diversificandosi
in tutti i casi esclusivamente per la sostituzione o l'aggiunta di una
singola lettera. Anche foneticamente, secondo la ricorrente, i nomi a dominio
sarebbero assai simili vista la sostituzione di una sola lettera, che a
volte renderebbe la parola risultante praticamente impronunciabile (es.
ENWL e ENRL) o l'aggiunta di una lettera come nel caso di WENEL, ENELK
e RENEL. Infine, anche concettualmente i nomi di dominio in oggetto sarebbero
identici, non avendo nessuno di essi uno specifico significato.
Effettivamente, tutti gli
otto domini in contestazione si differenziano per la sostituzione o l'aggiunta
di una sola lettera rispetto al marchio della ricorrente, posta a fianco
della lettera contigua del nome a dominio sulla tastiera del computer,
configurando così un chiaro caso di “typosquatting”. Ad esempio,
nel dominio ENRL.IT, la seconda E è sostituita dalla R, ad essa
contigua sulla tastiera; nel dominio ENELK.IT al marchio ENEL è
aggiunta la lettera K, contigua alla L sulla tastiera, il cui tasto può
essere facilmente premuto assieme alla L.
Sotto questo profilo, i nomi
a dominio possono essere ritenuti confondibili con il marchio registrato
dalla ricorrente.
Malafede della resistente.
L’art. 3.6, I co., lett.
c) del Regolamento richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio
sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Al riguardo, la ricorrente
ritiene sussistere nel caso di specie la circostanza di cui all’art. 3.7.d,
che secondo il regolamento è indicativa della malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio; inoltre, secondo la ricorrente,
è impossibile che, al momento della registrazione, nonché
dell'uso dei nomi a dominio contestati, la resistente ignorasse l'esistenza
dell'Enel e della sua attività.
Per quanto attiene la prova
della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 3.7
del Regolamento prevede che le seguenti circostanze, se dimostrate, siano
ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:
ossia che “nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente
utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet,
ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di
un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e / o comunitario
oppure con il nome di un ente pubblico.”
La ricorrente ha documentato
come accedendo ad uno qualunque dei siti in contestazione si venisse immediatamente
reindirizzati ad un sito a contenuto pornografico con connessione a pagamento
(www.bellezze.biz). E al momento in cui viene redatta la presente decisione,
accedendo ad uno qualunque dei domini in contestazione si viene reindirizzati
su www.ragazzespiate.com, che si pubblicizza come sito in cui “tantissime
nuove amiche ti aspettano nella videochat per chiacchierare ed esibirsi
per te”.
La circostanza che i siti
cui si veniva (e si viene) reindirizzati accedendo ai domini in contestazione
siano siti in italiano ospitati su domini con nome italiano (bellezze.biz
e ragazzespiate.com) induce a ritenere che la Prolat non sia affatto estranea
all’Italia e diriga i suoi siti proprio all’utenza italiana; con la conseguenza
che non poteva non sapere che ENEL corrisponde allo nome dello storico
(e per lungo tempo monopolista) fornitore dell’energia elettrica italiano.
La circostanza è poi
confermata dal fatto che la Prolat è stata sottoposta ad altre procedure
di riassegnazione analoghe, per simili episodi di typosquatting relativi
a nomi a dominio confondibili con nomi di società italiane (cfr.
wwwfieramilano.it, wwwbancaintesa.it, anssa.it, annsa.it); il che, oltre
a dimostrare la conoscenza del mercato italiano, è ulteriore motivo
da cui dedurre la malafede della resistente.
Diritto o titolo del resistente
ai nomi a dominio in contestazione.
Da parte sua, la Prolat
– non essendosi costituita in giudizio – non ha dimostrato di avere alcun
diritto o titolo ai nomi a dominio in contestazione; né, da quanto
agli atti o rilevabile d’ufficio su internet, risulta alcuna delle circostanze
dalle quali il regolamento consente di desumere un titolo del resistente
al nome a dominio in contestazione.
* * *
Da quanto sopra, risultano
comprovati nel presente procedimento i requisiti necessari per far luogo
alla riassegnazione dei nomi a dominio in contestazione.
P.Q.M.
viene disposta la riassegnazione
dei nomi a dominio ENWL.IT, ENEK.IT, ENRL.IT, RNEL.IT, WNEL.IT, RENEL.IT,
WENEL.IT, ENELK.IT alla Enel S.p.a., con sede in Viale Regina Margherita
137, 00198 Roma.
La presente decisione verrà
comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Trieste, 17 luglio 2007
Avv. prof. Alfredo Antonini
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