Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
EXPIDIA
Ricorrente: Expedia Italy S.r.l. (dott.
Fabrizio Bedarida)
Resistente: Area97 s.a.s. di La Ferla Marco e C.
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 1° ottobre 2008 la
Expedia Italy S.r.l. con sede in Viale Richard Giulio 1/A ,
20143 Milano, in persona del suo amministratore Burke F. Norton,
rappresentata e difesa dal dott. Fabrizio Bedarida, domiciliata in via
Meravigli 16, Milano, presso la sede della Modiano & Associati
s.p.a., il tutto giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio expidia.it, registrato
dalla Area97 s.a.s. di La Ferla Marco e C., con sede in Corso
Garibaldi, 99, 29100 Piacenza.
Ricevuto il ricorso e verificatane la
regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali
risultava:
a) che il dominio expidia.it era stato
creato il 5 agosto 2003 ed era registrato a nome della Area97
s.a.s. di La Ferla Marco e C.;
b) che il nome a dominio era stato
sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul
whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
c) che digitando l’indirizzo
http://www.expidia.it si giungeva ad una pagina web contenente annunci
pubblicitari “Google” relative a trasporti, viaggi
turistici, voli, etc.
Effettuate le prescritte comunicazioni al
Registro e ricevuto in data 2 ottobre 2008 il ricorso e la
documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per
raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro.
Il plico veniva restituito
dalle poste il 21 ottobre 2008, con l’indicazione che la
consegna, tentata il 9 ottobre 2008, non era andata a buon fine per
irreperibilità del destinatario. Il 21 ottobre 2008 pertanto
C.R.D.D. comunicava per e-mail alla Ricorrente ed alla Resistente (al
suo indirizzo di posta elettronica risultante dal database whois) che
il 9 ottobre 2008 era da intendersi quale data di inizio della
procedura, e da tale data decorrevano i 25 giorni previsti dal
regolamento per le repliche della Resistente.
Scaduto tale termine senza che nulla
pervenisse a C.R.D.D., il 6 novembre 2008 veniva nominato quale esperto
l’avv. Giuseppe Loffreda, che il successivo 9 novembre 2008
accettava l’incarico.
Allegazioni della
Ricorrente.
La
Ricorrente, Expedia Italy s.r.l., è una sussidiaria della
Expedia Inc, e da quest’ultima è
espressamente autorizzata ad agire nel presente procedimento per la
difesa dei diritti dati dalle registrazioni del marchio
“expedia” effettuate a nome della Expedia Inc.
La Ricorrente documenta che Expedia Inc.
è titolare di una dozzina di marchi comunitari e alcuni
marchi statunitensi “expedia” registrati ed
utilizzati dal 1996, attraverso i quali è conosciuta come
primaria società a livello mondiale nel settore del turismo
e dei viaggi con un’ampia offerta di prodotti e servizi
disponibili negli Stati Uniti ed in altri paesi del mondo.
La Expedia Italy s.r.l., agisce sul
mercato italiano dal 2003, offrendo sul web, tramite il sito posto ne
dominio expedia.it, i medesimi servizi offerti dalla sua
capogruppo Expedia Inc., sotto l’egida del medesimo marchio
“expedia”.
A sostegno della propria richiesta di
riassegnazione, la Ricorrente afferma che il nome a dominio expidia.it
è pressoché identico al marchio
“expedia”, distinguendosi da esso per una sola
lettera “i” al poso della lettera
“e”. Dato che in inglese (lingua del paese di
origine del marchio) expedia viene pronunciato
“expidia”, il dominio in contestazione creerebbe
confusione con il marchio ed il nome della Ricorrente.
La malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio sarebbe, secondo la Ricorrente,
dimostrata da una serie di elementi concordanti, quali:
a) la
notorietà del marchio “expedia”;
b) il fatto
che il sig. La Ferla o Area97 risultino titolari di un gran numero di
nomi a dominio corrispondenti a nomi noti o marchi famosi;
c) il fatto
che sul sito posto all’indirizzo http://www.expidia.it si
trovino pubblicità di imprese concorrenti della
Ricorrente, con link ai relativi siti;
d) la
circostanza che il numero di fax indicato nel whois dal registrante
risulta inesistente, così come la società
titolare del nome a dominio risulta sconosciuta all’indirizzo
indicato.
La Ricorrente conclude pertanto per la
riassegnazione del nome a dominio in contestazione.
Da parte sua, la Resistente non ha fatto
pervenire alcunché nei termini assegnatile dal Regolamento.
Motivi della
decisione.
a) Identità e
confondibilità del nome a dominio.
Il
dominio expidia.it è pressochè identico alla
parola “expedia”, che è sia marchio
registrato dalla capogruppo Expedia Inc. su cui esplicita
autorizzazione la Ricorrente ha introdotto la presente procedura, sia
al nome della Ricorrente stessa. L’unica differenza
è costituita dalla lettera “i”
introdotta al posto della seconda “e”. A tale
differenza grafica peraltro non corrisponde una differenza fonetica, in
quanto la pronuncia del dominio in contestazione (ad esclusione del
suffisso .it) è identica alla pronuncia, in inglese, del
marchio “expedia”.
Come già ritenuto in passato,
“il complessivo effetto fonetico ed acustico dei due termini
posti in raffronto fra di loro rappresenta un elemento sostanziale e
caratteristico dell’esame ed è idoneo, nel caso di
specie a determinarne la confondibilità, e ciò
anche in relazione al livello medio degli utenti e dei consumatori ed
alla loro normale diligenza ed avvedutezza” (cfr. Decisione
C.R.D.D. dominio bigbabol.it, Pieremilio Sammarco, 21 maggio 2001).
Non ha rilevanza invece la circostanza,
pure dedotta dalla Ricorrente, che sul sito appaiano link ad agenzie di
viaggio o altri operatori turistici o di trasporto, la qual cosa
indurrebbe l’utente a credere di essere sul sito di Expedia
Italy s.r.l. creando così confusione. L’art. 3.6,
I comma, lett. “a” del regolamento richiede infatti
che “il nome a dominio sottoposto ad opposizione sia identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio (...)”.
Il raffronto per dedurre la confusorietà è quindi
solamente il nome di dominio ed il marchio del ricorrente, e non anche
il contenuto del sito eventualmente ospitato nel dominio; avendo
quest’ultimo rilevanza, se il caso, solo in relazione alla
malafede nella registrazione e nel mantenimento del sito.
In ogni caso,
l’identità fonetica fra dominio registrato e nome
e marchio della Ricorrente sono elementi di per sé
sufficienti a ritenere sussistente il requisito della
confondibilità del nome a dominio ai sensi
dell’art. 3.6, I comma, lett. “a” del
Regolamento.
b)
Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
La Resistente, non avendo presentato
proprie repliche, non ha dimostrato di avere un diritto od un titolo
alla registrazione del dominio expidia.it.
Né le ricerche operate
d’ufficio su internet hanno evidenziato l’esistenza
di alcuno degli elementi sussistendo i quali la Resistente si ritiene
aver titolo al dominio in contestazione.
Si deve quindi ritenere sussistente anche
il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma, lett.
“b” del Regolamento per far luogo alla
riassegnazione.
c) Malafede della Resistente
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La copiosa documentazione prodotta dalla
Ricorrente consente di ritenere provata anche la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Come già accennato, il
contenuto della pagina accessibile all’indirizzo
http://www.expidia.it è costituito da inserzioni
pubblicitarie di imprese concorrenti della Ricorrente e link ai
relativi siti. Ciò di per
sé integra la fattispecie prevista dall’art. 3.7,
lett. “d”, che il Regolamento ritiene indicativa
della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio.
Oltre ciò, sono documentate
altre circostanze, che sono da tempo ritenute dalla giurisprudenza
nazionale ed estera in tema di riassegnazione, indici di malafede.
E’ stato infatti documentato
che il sig. La Ferla e la Area97 hanno sistematicamente attuato il
cybersquatting, registrando un gran numero di nomi a dominio
corrispondenti a nomi e marchi famosi altrui. E’ stato
inoltre dimostrato che all’indirizzo indicato nel whois del
Registro la società Resistente non è reperibile.
Si ritiene quindi dimostrata la malafede
nel mantenimento e nella registrazione del dominio in contestazione
richiesta dall’art. 3.6, I comma, lett.
“c” del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a
dominio expidia.it alla Expedia Italy S.r.l. con sede in Viale Richard
Giulio 1/A , 20143 Milano
La presente decisione verrà
comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua
competenza.
Roma, 24 novembre 2008
Avv. Giuseppe Loffreda.
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