Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
FABSWINGERS.IT
Ricorrente: Winchester Consultancy Limited (dott. Fabrizio Bedarida)
Resistente: sig. Franklin Busi
Collegio (unipersonale): avv. Francesca d’Orsi
Svolgimento della
procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 27 gennaio 2014 la
società Winchester Consultancy Limited con sede legale in
Apartment 139, Devonshire House, Eldon Street, Sheffield, United
Kingdom, S1 4NR in persona del legale rappresentante Sig. Andrew Reid,
rappresentata e difesa nella presente procedura dal Dott. Fabrizio
Bedarida, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura
di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio fabswingers.it
registrato dal Sig. Franklin Busi.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
• che il dominio fabswingers.it era stato creato il 5 gennaio 2013 ed era registrato a nome del Sig. Franklin Busi;
• che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che
la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale
risultava lo stato di “ok /challenged”;
• che digitando l’indirizzo http://www.fabswingers.it
avveniva un reidirizzamento al dominio fabswingers.gooswingers.com in
cui, oltre all’immagine di una giovane coppia e varie altre foto
attinenti ai profili delle persone iscritte, appariva in alto la
scritta fabswingers.it. Inoltre sulla pagina web con l’invito ad
iscriversi al sito veniva fornito anche il relativo modulo on line
d’iscrizione.
Ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al
Registro, il 5 febbraio 2014 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione
alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante
dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le
proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Non ricevendo alcuna
notizia della spedizione che attestasse il perfezionamento della
consegna del reclamo al Resistente, il giorno 4 aprile 2014 C.R.D.D.
effettuava una nuova spedizione con il corriere DHL che il giorno 7
aprile recapitava il plico al destinatario.
Il termine per il deposito di memorie a favore della Resistente
trascorreva il 2 maggio 2014 senza che nulla pervenisse a C.R.D.D.;
pertanto, veniva nominato quale esperto l’Avv. Francesca
d’Orsi, che il 7 maggio accettava l’incarico.
Posizione delle parti
La Ricorrente Winchester
Consultancy Limited svolge sin dal 2006 su internet una attività
online dedita a servizi per incontri per adulti tramite il dominio
www.fabswingers.com.
A fondamento dei propri diritti vantati sul nome a dominio oggetto
della procedura, produce prova della registrazione del marchio
fabswingers in vari paesi anglofoni e rileva che il dominio
fabswingers.it è identico a detto marchio. Tale circostanza
ingenererebbe una confusione tra gli utenti di internet, i quali
potrebbero credere che tra il dominio disputato ed il marchio
fabswingers vi sarebbe un legame. Inoltre non solo l’uguaglianza
tra nome a dominio e marchio registrato sarebbe oggetto della
lesione dei diritti vantati dalla Ricorrente, ma anche la stessa
attività svolta dal Resistente risulterebbe lesiva, in quanto
concorrente a quella svolta dalla Winchester Consultancy
Limited. Pertanto il Resistente non avrebbe fatto alcun uso
legittimo ed in buona fede del nome a dominio disputato per offerta di
beni e servizi.
La Ricorrente precisa di non aver mai dato alcuna autorizzazione all’uso del marchio fabswingers.
Riguardo la malafede del Resistente nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente individua nella condotta
del sig. Franklin Busi diverse circostanze da cui dedurla:
•
In primo luogo dalla mancata risposta alla diffida formulata
dalla Winchester Consultancy Limited e dalla constatazione che,
immediatamente dopo tale evento, il Resistente avrebbe cercato di
“sfuggire alle proprie responsabilità”
rimuovendo il suo indirizzo dalla scheda dati del dominio.
•
In secondo luogo il Resistente avrebbe agito con piena conoscenza dei
diritti della Ricorrente al momento della registrazione del dominio;
infatti secondo la Winchester Consultancy Limited, il Resistente
sarebbe inscritto al sito web www.fabswingers.com e come tale non
poteva non conoscere i servizi e i diritti della Ricorrente
(Actual Knowledge);
•
In terzo luogo, il reidirizzamento degli utenti dal sito
www.fabswingers.it a quello fabswingers.gooswingers.com, sortirebbe un
immediato vantaggio per il registrante derivante dall’
indebito sfruttamento della popolarità del marchio fabswingers
•
La Ricorrente asserisce infine che la registrazione di altri nomi a
dominio contenenti chiare allusioni a noti marchi appartenenti a terzi,
sarebbe la prova di come il sig. Franklin Busi agirebbe seguendo un
chiaro disegno accaparratorio proprio della nota pratica di
cybersquatting.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio fabswingers.it.
Il Resistente non ha prodotto alcuna replica.
Motivi
della decisione
A)
Identità o confondibilità del nome
Non vi è
alcun dubbio circa l’uguaglianza tra il nome a dominio oggetto di
opposizione fabswingers.it e i marchi registrati dalla Ricorrente
con la medesima denominazione (fabswingers).
Pertanto il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento appare soddisfatto.
B)
Diritti o interessi legittimi della Resistente
Non essendo stata
depositata alcuna memoria difensiva che potesse provare
l’esistenza di un concorrente diritto o titolo sul nome a dominio
contestato, l’esperto ha provveduto d’ufficio alla verifica
dell’esistenza di circostanze dalle quali il regolamento consente
di desumere un titolo del Resistente al nome a dominio in
contestazione, ex art. 3.6 del Regolamento. Dal sito web
www.fabswingers.it, si può constatare che “l’offerta
al pubblico di beni e servizi” avviene con una chiara allusione
alla denominazione “fabswinger”, pur trovandosi
l’utente a navigare su sito diverso da quello della
Ricorrente. Infatti dal dominio oggetto di opposizione l’utente
viene reindirizzato verso altro sito; pertanto la fattispecie astratta
indicata nel Regolamento all’art. 3.6 lett. d) non
può essere interessata dalla circostanza in esame in
quanto non vi è alcuna corrispondenza tra il nome a dominio
fabswingers.it e i servizi offerti dal Resistente su altro dominio.
Del resto non si ha alcuna notizia circa l’identificazione del
Sig. Busi, ovvero una sua associazione o ente commerciale, con il nome
corrispondente al dominio registrato
“fabswinger”, ex art. 3.6 lett.b) del Regolamento.
Anche l’ipotesi del Regolamento fatta alla lettera g) dello
stesso art.3.6, ossia che “il resistente stia facendo un
legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento
di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato”, risulta non applicabile a tale circostanza. Al
contrario, dalla documentazione prodotta si desume che la natura
dell’attività svolta dal Sig. Busi è chiaramente
concorrente a quella svolta dalla Winchester Consultancy Limited, e il
riferimento sul sito web al marchio “fabswinger” è
la prova provata di un chiaro intento di sviare la clientela della
Ricorrente.
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito
richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
C)
Registrazione ed uso del dominio in malafede
L’art. 3.6, I co.,
lett. c) del Regolamento richiede, ai fini del trasferimento, che il
nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
La documentazione probatoria depositata dalla Ricorrente integra
più di una delle circostanze dalle quali il regolamento consente
dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio.
Innanzitutto è stata data prova della circostanza di cui
all’art. 3.7, lett. b), circa l’utilizzo del dominio per
una attività in concorrenza con quella svolta dalla Ricorrente.
Infatti gli utenti sviati verso altro sito rispetto al
dominio fabswingers.it e la natura dell’attività e i
servizi offerti dal Resistente risultati uguali a quelli della
Ricorrente, nonché la circostanza che il Resistente al momento
della registrazione fosse a conoscenza dell’esistenza dei
diritti della Ricorrente sul marchio fabswingers, sono tutti elementi
che non lasciano alcun dubbio circa l’intento del Sig. Busi di
impedire alla Winchester Consultancy Limited di utilizzare tale nome.
Per ciò che attiene l’actual knowledge del Resistente, non
sembra plausibile una registrazione casuale di un nome a dominio tanto
articolato. Inoltre la stessa scelta di porre in primo piano
sulla pagina web la denominazione fabswingers ha senso solo se il
Resistente, al momento della registrazione, conosceva il corrispondente
marchio; altrimenti la semplice denominazione di per sè non ha
alcun significato (scambisti fab) e non si vede la ragione per cui il
Resistente l’avrebbe dovuta adottare.
In secondo luogo è provata la circostanza di cui all’art.
3.7, lett. c), ossia la volontà del Sig. Busi di porre in essere
una attività uguale e concorrente a quella della Ricorrente, con
il precipuo intento di sviarne la clientela e in ultima analisi di
danneggiarne gli affari.
In terzo luogo è provato anche quanto disposto all’art.
3.7, lett. d), infatti l'uso del nome a dominio oggetto di opposizione,
fatto dal Resistente, è tale da “ attrarre, a
scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la
probabilità di confusione” con il marchio fabswingers, su
cui la Ricorrente gode di diritti di privativa.
Si ritiene pertanto che il Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio.
I motivi dedotti nel ricorso appaiono dunque fondati ed il ricorso merita accoglimento.
P.Q.M.
Si dispone la
riassegnazione del nome a dominio fabswingers.it alla società
Winchester Consultancy Limited con sede in Apartment 139, Devonshire
House, Eldon Street, Sheffield, United Kingdom, S1 4NR.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 19 maggio 2014
Avv. Francesca d’Orsi
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