Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
FATAASSICURAZIONI.IT
Ricorrente:
Fata Assicurazioni Danni s.p.a. (avv. Michele Roma)
Resistente: Suchknecht GmbH
Collegio (unipersonale): avv. prof. Enzo Fogliani
Svolgimento della
procedura.
Con ricorso ricevuto per e-mail
da C.R.D.D. in data 8 ottobre 2010 la società Fata
Assicurazioni Danni s.p.a., con sede legale in Roma (RM), Via Urbana n.
169/A, c.a.p. 00184, in persona dell’Amministratore Delegato
e Direttore Generale, avv. Vittorio Rispoli, rappresentata e difesa
dall'avv. Michele Roma, presso il cui studio in Roma, Piazza Cavour n.
17, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio
www.fataassicurazioni.it, registrato dalla Suchknecht GmbH.
Ricevuto
il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava
i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che
il dominio www.fataassicurazioni.it era stato creato il 24 aprile 2007
ed era registrato a nome della Suchknecht GmbH;
- b) che
il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa
era stata registrata sul whois del Registro, nel quale risultava il
valore “ACTIVE / CHALLENGED”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.fataassicurazioni.it si
veniva automaticamente reindirizzati al dominio
www.ndparking.com/fataassicurazioni.it
Effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 18 ottobre 2010
il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto
alla Resistente per raccomandata internazionale all’indirizzo
risultante dal database del Registro, con l’invito ad inviare
a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del
plico. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D., in
quanto la Resistente risultava sconosciuta all’indirizzo
indicato nel whois del Registro.
L’inizio
della procedura deve dunque considerarsi coincidente con il momento in
cui le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico (ovverosia
il 27 ottobre 2010) e da esso è quindi decorso il termine di
25 giorni concesso alla Resistente per la presentazione delle proprie
repliche.
Pertanto C.R.D.D.,
ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato alla Resistente,
comunicava per e-mail alle parti la suddetta data di inizio della
procedura. Scaduto il 21 novembre 2010 il termine per le repliche senza
che nulla pervenisse da parte della Resistente, C.R.D.D. il 22 novembre
2010 nominava quale esperto il sottoscritto Enzo Fogliani, il quale il
giorno successivo accettava l'incarico.
Allegazioni delle
parti.
La Ricorrente, nel
proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di essere titolare
del marchio internazionale “Fata Assicurazioni” n.
828761, depositato il 3 marzo 2004 e registrato il 20 aprile 2004
(allegato 5 al reclamo) e di aver inoltre depositato il 29 novembre
2001 la domanda n. RM2001C006689 per la registrazione del marchio
italiano “FATA ASSICURAZIONI” (allegato 5 al
reclamo).
La Ricorrente ha
inoltre registrato sin dal 25 marzo 2000 il nome a dominio
fata-assicurazioni.it attraverso il quale la stessa pubblicizza la
propria attività.
La Ricorrente
afferma che la Resistente ha acquistato il nome a dominio in
contestazione ponendovi un «sito di parcheggio», la
cui home page
presenta contenuti attinenti alla stessa serie di prodotti offerti
dalla Ricorrente. Essa infatti si presenta come una pagina contenente
dei link ad attività, anche di tipo assicurativo, svolte da
soggetti terzi e, come tali, concorrenziali rispetto
all’attività di Fata Assicurazioni Danni s.p.a.
La Ricorrente
sostiene poi che nessun diritto avrebbe la Resistente sul nome oggetto
della procedura, che, invece, sarebbe immediatamente riconducibile alla
compagnia Fata Assicurazioni Danni s.p.a., posto che il nome fa
esplicito riferimento al mercato assicurativo ed il suffisso .it
è proprio del mercato italiano in cui opera Fata.
Afferma infine la
Ricorrente che la Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede
il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che la
Resistente non ha alcun collegamento con la Ricorrente e che
l’attuale assegnataria del dominio utilizzerebbe il sito
corrispondente al nome a dominio in contestazione per fini di rivendita
di spazi pubblicitari a scopi commerciali.
Conclude pertanto
chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione della
Resistente.
La Resistente non ha fatto
pervenire nulla entro i termini previsti. Nulla è pervenuto
neppure a seguito della e-mail di comunicazione dell’inizio
della procedura.
Motivi della
decisione.
I motivi dedotti dalla
Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento,
in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la
riassegnazione.
a) identità e
confondibilità del nome
Ai sensi dell’articolo
3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i
requisiti della identità o confondibilità se
è “tale
da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno
distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
Mediante la
documentazione versata agli atti, la Ricorrente ha dimostrato di essere
titolare del marchio internazionale n. 828761; marchio registrato il 20
aprile 2004 e, dunque, precedentemente rispetto alla registrazione del
dominio fataassicurazioni.it da parte della Suchknecht GmbH avvenuta il
24 aprile 2007. La Ricorrente ha inoltre registrato il nome a dominio
fata-assicurazioni.it in data 25 marzo 2000 e, dunque, anteriormente
rispetto alla registrazione del nome a dominio in contestazione da
parte della Resistente.
Nel caso in esame
è quindi fuori di dubbio che il nome a dominio
fataassicurazioni.it sia identico alla denominazione sociale della
Ricorrente, oltre che al marchio FATA ASSICURAZIONI che la Ricorrente
ha provato di avere registrato come marchio su scala internazionale e
al dominio da essa registrato; denominazione, sulla quale, quindi, essa
vanta pieni diritti.
Deve
quindi ritenersi accertato il primo requisito richiesto per la
riassegnazione del nome a dominio.
b) inesistenza di un diritto
della resistente sul nome a dominio contestato
Con riferimento al secondo dei
requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Suchknecht GmbH, pur
avendo ricevuto il ricorso ed i documenti ad esso allegati
all’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione
del nome a dominio in contestazione, ha ritenuto di non replicare alle
deduzioni ed allegazioni avversarie.
Non avendo quindi
la Resistente fornito la prova di un suo concorrente diritto o titolo
all’uso del nome a dominio contestato, il Collegio ha
proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza in capo alla Suchknecht
GmbH di un tale diritto, mediante la documentazione allegata al ricorso
e da quanto reperibile sulla rete Internet.
Al riguardo
è senza dubbio da escludere che alcun diritto possa essere
riconosciuto alla Resistente dalla documentazione allegata al ricorso
che, al contrario, prova che la Fata Assicurazioni Danni s.p.a.
è legittima titolare del nome oggetto di contestazione.
Così come non appare dal sito presente su Internet
all'indirizzo http://www.fataassicurazioni.it alcun elemento che possa
far ritenere sussistente alcuna delle circostanze provate le quali il
Regolamento ritiene che l'assegnatario possa vantare un titolo al nome
a dominio in contestazione.
Si ritiene,
pertanto, accertato anche il secondo requisito di cui
all’art. 3.6, lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di
alcun titolo o diritto della Resistente sul nome a dominio in
contestazione.
c)
registrazione e uso del nome a dominio in malafede.
Quanto alla malafede nella
registrazione e nell’uso del dominio, il sottoscritto ritiene
che sia stata provata più di una delle circostanze dalle
quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Elemento da cui
dedurre la malafede si rinviene anzitutto nella indicazione al
Registro, al momento della registrazione, di un nome o di un indirizzo
al quale l'assegnatario non risulta reperibile.
Si osserva inoltre
che da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto è emersa
la notorietà della Ricorrente, per cui è
difficile ritenere che la Resistente ignorasse, al momento della
registrazione, l’esistenza di tale marchio, considerando
anche che la home page del sito corrispondente al nome a dominio in
contestazione contiene dei reindirizzamenti a siti di
società che forniscono prodotti in diretta concorrenza con
quelli della Fata Assicurazioni Danni s.p.a. Né è
credibile che l’attuale assegnatario ignorasse
l’esistenza dei diritti che la Ricorrente vanta sullo stesso.
Quindi, si deve ritenere che la Resistente abbia agito in malafede,
perchè al momento in cui ha chiesto l’assegnazione
del dominio in contestazione, sapeva di garantirsi la
possibilità di beneficiare della rinomanza del segno
distintivo considerato, violando i diritti connessi al marchio
internazionale registrato dalla Ricorrente.
Digitando poi il nome a dominio contestato l’utente viene
automaticamente reindirizzato su
www.ndparking.com/fataassicurazioni.it; tale pagina web contiene i dati
della società a cui il sito è riferibile, ossia
la Namedrive LLC. Nel sito internet corrispondente a
quest’ultima (www.namedrive.com) è possibile
trovare una esauriente informazione della attività offerta
in rete dalla società: Name Drive è definito come
un servizio che consente di parcheggiare domini senza costi e
guadagnando in base al numero dei visitatori che clicca sul dominio.
Come pacificamente
ritenuto in giurisprudenza nelle procedure di riassegnazione, la
utilizzazione di un dominio identico ad un marchio registrato dove sono
contenuti i link a società concorrenti con la Ricorrente non
può essere ritenuto una mera coincidenza ma una scelta della
Resistente mirata ad usurpare il marchio della Ricorrente e a sfruttare
la notorietà del marchio per indirizzare ingannevolmente gli
utenti internet verso società concorrenti. Si deve quindi
ritenere fondata l’affermazione della Ricorrente, in base
alla quale ricorrerebbe nel caso di specie la mala fede della
Resistente, tenuto conto del fatto che i marchi pubblicizzati sul sito
fataassicurazioni.it appartengono a società che operano nel
medesimo settore della Ricorrente.
E’
pertanto evidente che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il
dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare
un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.
Inoltre risulta
documentata la registrazione da parte della Resistente di altri nomi a
dominio relativi a marchi famosi per i quali sono state svolte in
passato altre procedure di riassegnazione (map dominio betshop.it,
esperto prof. Massimo Deiana, http://www.crdd.it/decisioni/betshop.htm;
map dominio pirellibedding.it, esperto avv. Angela Di Pisa,
www.mfsd.it/dispute_domini/utente/doc/Pirellibedding.it.doc).
Risultano pertanto
dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7
“Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in
malafede”, lett. b); c); d), ossia
- 1) la
circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per
impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione
anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto
nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione,
marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio
corrispondente (lett. b);
- 2) la
circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente
con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di
usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c);
- 3) la
circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,
utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione
con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto
nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett.
d) .
Nel caso di specie
si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub e)
dell’art. 3.7 del Regolamento, ossia che “il nome a
dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato
per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare
del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”, non
avendo la Resistente, titolare del nome a dominio, provato in
alcun modo l’esistenza di un suo dimostrabile collegamento
con il nome a dominio registrato.
Lo scrivente
collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato la
malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma,
lett. c) del Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del
nome a dominio www.fataassicurazioni.it alla società Fata
Assicurazioni Danni s.p.a., con sede legale in Roma (RM), Via Urbana n.
169/A, c.a.p. 00184.
La presente
decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD
“it” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 2 dicembre
2010
Avv. prof. Enzo
Fogliani
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