Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
filemaker.it

Ricorrente: FileMaker Inc. (avv.ti Giovanni Parrillo e Valerio Bruno, dott. Achille Caliò Sculco)
Resistente: C.S.G. S.r.l.
Collegio (unipersonale): prof. Massimo Deiana 

Svolgimento della procedura

La segreteria della CRDD il 10 febbraio 2004 riceveva via e-mail ricorso proposto dalla FileMaker Inc., con sede in Santa Clara, 5201 Patrick Henry Drive, California 95052 USA, in persona del Sig. John Pinheiro, vice presidente e legale rappresentante, rappresentata nella presente procedura dagli avv.ti Giovanni Parrillo e Valerio Bruno e dal dott. Achille Caliò Sculco. Con il ricorso la FileMaker Inc. chiedeva il trasferimento in suo favore del dominio filemaker.it oggi assegnato alla C.S.G. S.r.l., Via Don Stefani 3 – 24050 Grassobbio (BG). 

La CRDD verificava attraverso il whois della Registration Authority che il dominio risultava effettivamente assegnato all’indicata società resistente, e che  dal 30 maggio 2003 ne risultava annotata la contestazione. Veniva quindi verificata la pagina web corrispondente all’indirizzo www.filemaker.it, che risultava essere una pagina in costruzione. 

In data 12 febbraio la segreteria della CRDD riceveva il plico speditole dalla ricorrente contenente il ricorso e la relativa documentazione, che veniva inoltrato a mezzo plico raccomandato alla C.S.G. S.r.l.. Quest’ultima, ricevuto il ricorso in data 20 febbraio 2004, il 1 marzo 2004 faceva pervenire via e-mail a CRDD le proprie repliche sottoscritte dal proprio legale rappresentante sig. Marco Sette; repliche che nei giorni successivi pervenivano anche in formato cartaceo.

Inviate tali repliche alla ricorrente il successivo 2 marzo 2004, in data 4 marzo 2004 CRDD nominava quale “saggio” il sottoscritto prof. Massimo Deiana, il quale il 5 marzo 2004 accettava l’incarico. 

Questioni preliminari

In via preliminare deve essere esaminata la questione della legittimazione attiva della ricorrente, segnalata d’ufficio dalla Segreteria di CRDD e dalla Registration Authority, ed eccepita dalla resistente nelle proprie repliche.

Quest’ultima ha eccepito non soltanto la carenza di legittimazione attiva della Filemaker Inc., in quanto soggetto extracomunitario, ma anche la nullità della procedura di riassegnazione e della contestazione del nome a dominio, in quanto, mancando i requisiti in capo alla ricorrente per la registrazione sotto il ccTLD .it, verrebbe “in assoluto a cadere l’oggetto della contestazione”.

a) sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva.

L’eccezione di carenza di legittimazione appare fondata.

L’articolo 4 delle Regole di naming, rubricato “Registrazione”, dispone che “i nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea.”. 

A sua volta, l’art. 1 della Procedura di riassegnazione prevede che: “Ogni persona fisica o giuridica avente i requisiti per la registrazione di un nome a dominio sotto il ccTLD "it" può avviare una procedura amministrativa presso un ente conduttore abilitato dal presidente della Naming Authority a sua scelta”. La norma impone, quindi, che il ricorrente abbia i requisiti per la registrazione di un nome a dominio sotto il ccTLD “it”.

Dal combinato disposto delle norme appena esaminate si deduce che la legittimazione attiva nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio italiani può essere riconosciuta solo in capo a soggetti appartenenti all’Unione europea, in quanto solo essi possono poi, in caso di esito positivo della procedura, registrare a proprio nome il dominio contestato.

Se qualche dubbio circa tale determinazione attiva poteva esservi al riguardo nella prima versione delle regole di naming, nella quale, a somiglianza dalle MAP di ICANN, poteva ritenersi ammissibile quale esito della procedura anche il solo provvedimento di cancellazione del dominio contestato (cfr. caso mastercard.it, saggio Alessandro Zampone, su http://www.crdd.it/decisioni/mastercard.htm), nella versione oggi in vigore delle regole di naming non è più lecito aver alcun dubbio al riguardo.

Le modifiche apportate agli artt. 16.2 delle regole di naming, e 1 e 3 delle procedure di riassegnazione dalla decisione n. 33 del Comitato esecutivo della N.A. del 27 aprile 2001, di cui al comunicato del 5 maggio 2001 (su http://www.nic.it/NA/exec/comexec-33.txt) hanno infatti chiarito come la legittimazione attiva nella procedura deve essere funzionalmente correlata a quella per il provvedimento di riassegnazione richiesto.

Del resto, anche prima di tale modifica normativa si era pervenuti al medesimo risultato sostanziale di rigetto dei ricorsi presentati da soggetti extracomunitari, osservando che il provvedimento di riassegnazione richiesto non era in tal caso concedibile, non potendo poi essere posto in essere dalla Registration Authority per palese contrasto con l’art. 4 delle regole di naming. (cfr. caso Biotherm.it, saggio Luca Peyron, su http://www.crdd.it/decisioni/biotherm.htm). 

Né contrastano con tale orientamento le molte procedure nelle quali, accanto ad un licenziatario del marchio o ad un mandatario per la registrazione del dominio appartenente all’Unione europea, il ricorso è stato sottoscritto ad adjuvandum dal titolare del marchio avente sede extraeuropea (cfr. caso championsleague.it, saggio Raffaele Sperati, su http://www.crdd.it/decisioni/championsleague.htm). 

E’ stato al riguardo correttamente affermato che “la presenza nel procedimento del soggetto extraeuropeo titolare dei diritti sul marchio o sul nome corrispondente al nome a dominio è da ritenersi quale intervento ad adjuvandum, sempre ammissibile in virtù del disposto dell’ultimo comma dell’art. 105 c.p.c. (Ciascuno può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse). L’intervento di soggetto extracomunitario è quindi ammissibile, ma solo se in ausilio al ricorrente principale, al quale, in caso di vittoria, potrà essere riassegnato il nome a dominio” (caso netdesk.it, saggio Francesca d’Orsi, su http://www.crdd.it/decisioni/netdesk.htm). E ciò anche sulla base del fatto che  da un lato la legittimazione alla mera contestazione del nome a dominio ex art. 14 delle regole di naming è comunque concessa a chiunque, indipendentemente dalla sua nazionalità, dall’altro che la riassegnazione è in tali casi richiesta soltanto a favore del ricorrente di nazionalità comunitaria.

Ma non è questo il caso di specie, nel quale la società ricorrente FileMaker Inc., avente sede in Santa Clara, 5201 Patrick Henry Drive, California 95052 USA, non interviene nel procedimento per sostenere le ragioni di un ricorrente principale avente autonoma legittimazione attiva ad ottenere la riassegnazione di un dominio italiano, ma è unica ricorrente e richiedente la riassegnazione. 

Essendo società statunitense, la Filemaker Inc. non appartiene ad uno Stato della Unione europea, e come tale, ex art. 4 delle regole di naming, non può essere assegnataria di un nome a dominio nel ccTLD.it. 

Ne consegue che la sua domanda deve essere respinta per carenza di legittimazione attiva.

b) sulla richiesta di nullità della procedura.

Non può essere accolta invece la richiesta di nullità della procedura di riassegnazione avanzata dalla resistente, che nel nuovo testo dell’art. 1 delle procedure di riassegnazione vedrebbe addirittura un impedimento all’inizio del procedimento.

Anche se la nuova formulazione dell’art. 1 delle procedure non appare particolarmente felice, tale interpretazione è decisamente da escludere, in quanto affiderebbe al solo Ente conduttore e senza alcun contraddittorio la decisione sulla ammissibilità o meno della procedura, ossia la decisione sulla legittimazione attiva del ricorrente.

Il che, nel nostro sistema giuridico processuale attuale, non è ammissibile. In esso, infatti, è pur sempre il giudice che decide sulla ammissibilità o meno di un ricorso, o sulla legittimazione attiva e passiva delle parti. La cancelleria del giudice (alla quale, per le sue funzioni, per quel che qui rileva, può essere assimilato l’Ente conduttore delle procedure di riassegnazione) non è dato sindacare questioni di merito come la ammissibilità o meno degli atti che vi sono depositati. Così come la cancelleria di un giudice è tenuta a ricevere gli atti che le sono depositati e a consegnarli indistintamente al giudice per la loro valutazione, così l’ente conduttore è tenuto a nominare un saggio e a consegnargli gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, indipendentemente dal fatto che il ricorso appaia ictu oculi infondato o inammissibile. Spetterà poi al saggio (così come spetta al giudice) valutare l’ammissibilità o meno del ricorso e la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti.

Accogliere la diversa interpretazione avanzata dalla resistente significherebbe attribuire all’ente conduttore funzioni decisionali che esso non ha, e che sarebbero contrarie non solo alle regole di naming attualmente in vigore, ma anche ai principi generali di diritto processuale del nostro ordinamento. Oltretutto, una decisione sulla ammissibilità o meno del ricorso, così come sulla legittimazione attiva del ricorrente, che fosse presa dall’ente conduttore in limine litis, sarebbe una palese violazione del diritto di difesa, in quanto, in quello stadio del procedimento, non sarebbe stato neppure costituito il contraddittorio.

Correttamente, quindi, l’ente conduttore ha compiuto i passi necessari all’instaurazione della procedura e nominato il sottoscritto saggio. 

La eccezione di nullità della procedura è quindi infondata, e come tale deve essere rigettata.

P.Q.M.

Visti gli articoli 4 delle regole di naming, nonché l’art. 1 delle Procedure di riassegnazione, respinge il ricorso della Filemaker Inc., in quanto proposto da  società avente sede in California (USA), e quindi non appartenente alla Comunità Europea.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all’art. 14.5.a di sua competenza. 

Cagliari, 10 marzo 2004

Prof. Massimo Deiana.

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