Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
FINPRESTITALIA.IT
Ricorrente:
Prestitalia s.p.a. (Avv. Silvia D’Incecco)
Resistente:
Mario Tonietti
Collegio: avv. Pieremilio Sammarco
(presidente), avv. Francesca D’Orsi, avv. Raffaele Sperati
Svolgimento
della procedura.
Con ricorso ricevuto
da C.R.D.D. via e-mail in data 28 agosto 2009 la soc. Prestitalia
s.p.a., con sede in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, c.a.p.
00187, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giancarlo
Siboni, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia
D’Incecco, presso il cui studio in Pescara, viale G.
D’Annunzio n. 229, si domiciliava giusta delega in calce al
ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.
3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
"it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel
ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio finprestitalia.it registrato dal sig. Mario Tonietti.
C.R.D.D.
provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois
del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al
dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si
evinceva:
- a) che il dominio
finprestitalia.it era stato creato il 27 giugno 2008 ed era registrato
a nome del sig. Mario Tonietti;
- b) che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“CHALLENGED”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.finprestitalia.it non si giungeva ad
alcuna pagina web.
In data 1 settembre 2009
C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la ricezione del ricorso ed
i dati delle parti in esso indicati.
Ricevuti, in
data 9 settembre 2009, il ricorso in formato cartaceo con i relativi
documenti, C.R.D.D., dopo averne verificato la
regolarità, ne inviava copia per raccomandata a.r. al
Resistente.
Il sig. Mario Tonietti riceveva il plico
raccomandato in data 11 settembre 2009.
Il 21
settembre 2009 perveniva a C.R.D.D. una lettera da parte del sig.
Tonietti, che dichiarava la sua intenzione di rinunciare al dominio
finprestitalia.it ed in pari data C.R.D.D. ne dava comunicazione via
e-mail alla Ricorrente, che il 25 settembre 2009 formulava via e-mail
formale istanza di condanna del Resistente alle spese del procedimento.
Avendo
il Ricorrente prescelto un collegio di tre esperti, il 25 settembre
2009 C.R.D.D. nominava quali esperti l’avv. Francesca
D’Orsi, l’avv. Raffaele Sperati, e, con funzioni di
presidente, l’avv. Pieremilio Sammarco, i quali accettavano
l’incarico il 28 settembre 2009.
Motivi della
decisione.
Secondo l'art. 4.18, I
comma, lett. c) del Regolamento “Il collegio dichiara estinta
la procedura se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile
la prosecuzione della procedura”.
Con la
rinuncia al dominio da parte dell’assegnatario, il Registro
è tenuto a rendere disponibile il dominio per la
registrazione da parte di chi lo ha sottoposto a contestazione (ossia
in questo caso, il Ricorrente), che può registrarlo a suo
nome prima che esso sia reso disponibile anche a terzi.
Essendo
quindi cessata, con la rinuncia del nome a dominio in contestazione da
parte del sig. Mario Tonietti, la materia del contendere, la presente
procedura deve essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 4.18, I
comma, lett. c) del Regolamento.
Sulla
richiesta di pagamento delle spese.
E’ comunque da
esaminare la richiesta del Ricorrente di condanna del Resistente al
pagamento delle spese per la presente procedura.
La
richiesta è inammissibile e non può essere
accolta, in quanto esula dai poteri dati agli esperti nelle presenti
procedure dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
"it” e dal Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei
nomi a dominio nel ccTLD "it". Essi infatti prevedono unicamente che
l’esperto possa respingere il ricorso oppure accoglierlo,
disponendo la revoca del nome a dominio contestato o la sua
riassegnazione al Ricorrente. La condanna alle spese non rientra
nell’ambito delle procedure di riassegnazione, né
potrebbe comunque rientrarci, essendo propria di procedimenti di natura
giurisdizionale che queste procedure non hanno.
P.Q.M.
Il Collegio:
- dichiara estinta la procedura di
riassegnazione del dominio finprestitalia.it;
- dichiara
l’inammissibilità della domanda di condanna alle
spese formulata dalla Ricorrente.
La presente decisione
sarà comunicata al Registro del ccTLD
“it” per i provvedimenti di sua competenza.
Roma,
2 ottobre 2009
Avv. Pieremilio Sammarco
Avv.
Francesca D’Orsi
Avv. Raffaele Sperati
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