Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
FINPRESTITALIA.IT

Ricorrente: Prestitalia s.p.a. (Avv. Silvia D’Incecco)
Resistente: Mario Tonietti
 Collegio: avv. Pieremilio Sammarco (presidente), avv. Francesca D’Orsi, avv. Raffaele Sperati


Svolgimento della procedura.

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail in data 28 agosto 2009 la soc. Prestitalia s.p.a., con sede in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, c.a.p. 00187, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Giancarlo Siboni, rappresentata e difesa dall’avv. Silvia D’Incecco, presso il cui studio in Pescara, viale G. D’Annunzio n. 229, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio finprestitalia.it registrato dal sig. Mario Tonietti.

C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si evinceva:
  • a) che il dominio finprestitalia.it era stato creato il 27 giugno 2008 ed era registrato a nome del sig. Mario Tonietti;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “CHALLENGED”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.finprestitalia.it non si giungeva ad alcuna pagina web. 
In data 1 settembre 2009 C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la ricezione del ricorso ed i dati delle parti in esso indicati.

Ricevuti, in data 9 settembre 2009, il ricorso in formato cartaceo con i relativi documenti,  C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità, ne inviava copia per raccomandata a.r. al Resistente.

Il sig. Mario Tonietti riceveva il plico raccomandato in data 11 settembre 2009.

Il 21 settembre 2009 perveniva a C.R.D.D. una lettera da parte del sig. Tonietti, che dichiarava la sua intenzione di rinunciare al dominio finprestitalia.it ed in pari data C.R.D.D. ne dava comunicazione via e-mail alla Ricorrente, che il 25 settembre 2009 formulava via e-mail formale istanza di condanna del Resistente alle spese del procedimento.
Avendo il Ricorrente prescelto un collegio di tre esperti, il 25 settembre 2009 C.R.D.D. nominava quali esperti l’avv. Francesca D’Orsi, l’avv. Raffaele Sperati, e, con funzioni di presidente, l’avv. Pieremilio Sammarco, i quali accettavano l’incarico il 28 settembre 2009.

 
Motivi della decisione.
Secondo l'art. 4.18, I comma, lett. c) del Regolamento “Il collegio dichiara estinta la procedura se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura”.

Con la rinuncia al dominio da parte dell’assegnatario, il Registro è tenuto a rendere disponibile il dominio per la registrazione da parte di chi lo ha sottoposto a contestazione (ossia in questo caso, il Ricorrente), che può registrarlo a suo nome prima che esso sia reso disponibile anche a terzi.

Essendo quindi cessata, con la rinuncia del nome a dominio in contestazione da parte del sig. Mario Tonietti, la materia del contendere, la presente procedura deve essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 4.18, I comma, lett. c) del Regolamento.


Sulla richiesta di pagamento delle spese.

E’ comunque da esaminare la richiesta del Ricorrente di condanna del Resistente al pagamento delle spese per la presente procedura.

La richiesta è inammissibile e non può essere accolta, in quanto esula dai poteri dati agli esperti nelle presenti procedure dal Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” e dal Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it". Essi infatti prevedono unicamente che l’esperto possa respingere il ricorso oppure accoglierlo, disponendo la revoca del nome a dominio contestato o la sua riassegnazione al Ricorrente. La condanna alle spese non rientra nell’ambito delle procedure di riassegnazione, né potrebbe comunque rientrarci, essendo propria di procedimenti di natura giurisdizionale che queste procedure non hanno.

P.Q.M.

Il Collegio:
  • dichiara estinta la procedura di riassegnazione del dominio finprestitalia.it;
  • dichiara l’inammissibilità della domanda di condanna alle spese formulata dalla Ricorrente.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 2 ottobre 2009

Avv. Pieremilio Sammarco
Avv. Francesca D’Orsi
Avv. Raffaele Sperati



 
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