Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
fortevillage.it

Ricorrente: Mita s.p.a. (avv. Dionigi Scano)
Resistente: Garau s.r.l., in persona di Casu Gianfranco
Collegio (unipersonale): avv. Emanuela Quici.

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 17 marzo 2001 la Mita S.p.A., introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio fortevillage.it, registrato dalla Garau S.r.l.

In data 20 marzo 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo www.fortevillage.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:

- che il dominio fortevillage.it risultava assegnato alla Garau S.r.l. dal 29 dicembre 1999;
- che il dominio fortevillage.it era stato sottoposto a contestazione il 24 agosto 2000;
- che all'indirizzo www.fortevillage.it risultava una pagina bianca.

In data 19 marzo 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della Crdd verificava nuovamente la pagina web all'indirizzo www.fortevillage.it. Verificata la regolarità del ricorso,  in data 20 marzo 2001 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla Garau S.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. L’e-mail inviata all’indirizzo postmaster@fortevillage.it ritornava indietro per inesistenza di tale casella postale.

Dalla ricevuta di ritorno della raccomandata il ricorso risultava pervenuto alla Garau S.r.l. in data 28 marzo 2001; e da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Nulla essendo pervenuto in tale termine, la Crdd designava quale saggio la sottoscritta avv. Emanuela Quici, la quale accettava l'incarico in data 26 aprile 2001.

Fatto

Espone e documenta la ricorrente Mita s.p.a., con sede in S. Margherita Pula, s.s. 195 Km 39,600, Cagliari, di gestire il complesso alberghiero denominato “Forte Village”, situato in Santa Margherita di Pula. Nelle produzioni allegate al proprio ricorso, la Mita documenta di aver utilizzato il nome coincidente al dominio contestato (fortevillage) sin dal 1983, come risulta dalla documentazione inviata dall’Ente provinciale per il turismo di Cagliari relativa alla denuncia delle tariffe del 1983, presentata per l’albergo Forte Village di S. Margherita.

La Mita documenta inoltre come tale complesso alberghiero sia noto e pubblicizzato sui cataloghi dei maggiori tour operators con la denominazione Forte Village. Afferma infine che il denominativo “Forte” è dotato di un particolare carattere distintivo in quanto risale al nome di Sir Charles Forte, fondatore dell’omonimo gruppo alberghiero Trusthouse Forte – uno tra i maggiori gruppi alberghieri del mondo – che ha costituito il Forte Village per il tramite della controllata italiana Mita spa.

 A base della propria domanda, la ricorrente deduce che il nome a dominio contestato è identico, salvo che per il suffisso .it, al proprio marchio, e che l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o legittimo interesse al suddetto nome, risultando svolgere attività del tutto diversa da quella alberghiera e non essendo noto in alcun modo con la denominazione fortevillage. Il nome a dominio fortevillage.it sarebbe stato, ad avviso della ricorrente, registrato per sfruttare illegittimamente la notorieta’ del marchio Forte Village, che risulta, dalla documentazione allegata al ricorso, uno dei piu’ rinomati al mondo e vincitore di importanti riconoscimenti specialistici del settore.

Infine, a dimostrazione della malafede del resistente, la ricorrente allega documentazione dalla quale risulta che il sig. Casu, direttamente o quale admic-c della soc. Garau s.r.l., ha registrato un gran numero di nomi a dominio corrispondenti a nomi e marchi famosi (cocacola.it, crikcrok.it, derbyblu.com, etc.).  Sottolinea inoltre la ricorrente che i predetti siti web così come quello corrispondente al nome a dominio contestato, non risultano utilizzati, essendovi posta una pagina del tutto vuota pur essendo essi registrati da oltre un anno.

Il resistente non ha depositato alcunchè in replica al ricorso.

Motivi della decisione

1) identità  del nome.

Per quanto riguarda l'art. 16.6 (a) delle regole di naming, appare palese che il nome a dominio fortevillage.it è identico al marchio di fatto ed all’insegna utilizzati da quasi un ventennio dalla ricorrente.

Si ritiene pertanto soddisfatto dalla ricorrente quanto richiesto dall'art. 16.6 (a).

2) diritto e titolo del resistente sul nome a domino contestato.

Una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto al nome a dominio contestato, spetta al resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze dalle quali l'art. 16.6, punti 1, 2 e 3, desume la presunzione juris et de jure dell’esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 16.6 III comma delle regole di naming).

Sul punto, la ricorrente ha documentalmente dimostrato il suo diritto al nome a dominio fortevillage.it, in quanto corrispondente alla sua insegna ed al marchio di fatto con cui e’ nota nel mondo. Inoltre, ha affermato che il resistente non svolge alcuna attività alberghiera o attinente con il nome fortevillage, ne’ e’ conosciuto con tale nome.

Il resistente, non essendosi costituito, non ha offerto alcuna prova o documentazione atta a dimostrare l’esistenza di un suo concorrente diritto o titolo all’utilizzazione del nome a dominio contestato. Ne’ tali prove possono reperirsi agli atti della presente procedura. Ed infatti:
a) Non risulta traccia agli atti del fatto che il resistente,  prima di avere avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi (art. 16.6.1 regole di naming).
b) Non risulta che il resistente sia “conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato", in quanto, in tutti i siti da esso registrati, il resistente è sempre indicato come Gianfranco Casu (o admin-c della Garau s.r.l.);
c) E’ da escludere, in quanto priva di riscontro, la circostanza che il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio, in quanto sul sito risulta una semplice pagina bianca (vuota).

Si ritiene pertanto soddisfatto dalla Mita anche quanto richiesto dall'art. 16.6 (b) delle regole di naming.

3) registrazione ed uso in mala fede

Con riferimento alla malafede del resistente, la Mita ha affermato e dimostrato documentalmente la notorietà del marchio fortevillage e della struttura alberghiera cui si riferisce, e sostiene che il nome a dominio in contestazione sarebbe stato registrato in malafede dal resistente proprio per trarre illegittimo vantaggio dalla notorietà del marchio. Ed invero, stante la notorietà a livello internazionale del marchio Forte Village (come risulta dalle pubblicazioni depositate in atti), appare del tutto inverosimile che la registrazione di un nome a dominio così specifico sia stata del tutto casuale, in quanto, essendo la sede della resistente a pochi chilometri dal noto villaggio turistico Forte Village, non appare ragionevole ritenere che non fosse a conoscenza della sua esistenza.

Va inoltre sottolineato che il sig. Casu ha registrato – personalmente o quale admin-c della Garau s.r.l.  -  una serie di nomi a dominio corrispondenti a marchi famosi, parimenti non attinenti all’attività da questi svolta. Anche tali nomi a dominio, peraltro, non risultano utilizzati, apparendovi solo una pagina bianca. Inoltre, per quanto riguarda il nome a dominio in contestazione, non risulta nemmeno esistente l’indirizzo postmaster@fortevillage.it.

Le predette circostanze, ad avviso della scrivente, risultano sufficienti a dimostrare la sussistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, ai termini dell’art. 16.6 lett. C delle regole di naming.

Conclusioni

La domanda della ricorrente appare fondata e come tale va accolta

P.Q.M.

Il collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio fortevillage.it a favore della Mita s.p.a., con sede in S. Margherita Pula, s.s. 195 Km 39,600, Cagliari.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione nei termini previsti dalle regole di naming.

Roma,  9 maggio 2001.

Avv. Emanuela Quici

 


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