Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
GAMESBOND.IT

Ricorrente: Games Bond s.r.l. (avv. Marco Cucciatti)
Resistente: Big One s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Francesca D’Orsi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 7 maggio 2010 la società Games Bond s.r.l., rappresentata e difesa nella presente procedura dall’avv. Marco Cucciatti, presso il cui studio in Novara (NO), B.do Lamarmora 13, c.a.p. 28100, si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio gamesbond.it, registrato dalla società Big One s.r.l..

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio gamesbond.it era stato creato il 13 aprile 2001 ed era registrato a nome della società Big One s.r.l.;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.gamesbond.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 20 maggio 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in  data 10 giugno 2010, per trasferimento del destinatario.

L'inizio della procedura deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (25 maggio 2010) e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione delle repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente, il 21 giugno 2010 nominava quale esperto la sottoscritta avv. Francesca D’Orsi, che il giorno successivo accettava l'incarico.

Allegazioni delle parti

a)    Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di essere una società che si occupa della distribuzione all’ingrosso nell’ambito del settore delle console e dei software per videogiochi e di essere sorta nel settembre 2001. Essa afferma inoltre di aver notevolmente ampliato il proprio listino merci nel corso del tempo, arrivando attualmente a più di 2000 prodotti disponibili e di esser nota per la velocità di evasione degli ordini.  

La Ricorrente sostiene inoltre che nel momento in cui si accingeva a registrare il dominio gamesbond.it, si avvedeva che esso era già stato assegnato alla Resistente dal 13 luglio 2001, ossia 2 mesi prima che la Ricorrente iniziasse la sua attività.  

La Ricorrente afferma poi che il nome a dominio contestato è identico e comunque tale da generare confusione rispetto alla denominazione sociale della Games Bond s.r.l. e che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non avendo alcuna attinenza con esso.

Riguardo la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente individua nella condotta della Resistente un’ipotesi di domain name grabbing, con lo scopo di sviare la clientela del Ricorrente.

La Ricorrente asserisce infine di essere stata costretta a ripiegare su un diverso nome di dominio, ovverosia gamesbond.com, comportando ciò un grave nocumento, considerando che molti utenti di Internet digitano il nome a dominio in contestazione con la convinzione di giungere al sito della Ricorrente.   

A supporto del proprio ricorso la Ricorrente produce unicamente una visura camerale relativa alla Games Bond s.r.l., il whois del dominio in contestazione e la raccomandata di riscontro del Registro alla lettera di opposizione.

La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

b)    Allegazioni della Resistente.

La Resistente, che all’indirizzo indicato al Registro è risultata trasferita, nulla ha fatto pervenire, pur essendo stato resa edotta anche via e-mail della procedura.

Motivi della decisione

Secondo il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, per far luogo alla riassegnazione è necessario che risulti (a) che il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui il Ricorrente vanta diritti, che (b) l’attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio, e che (c) il nome a dominio sia stato sia stato registrato e venga usato in malafede.

Se il Ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni di cui ai punti “a” e “c” ed il Resistente non prova a sua volta di avere un diritto o un titolo in relazione al nome a dominio in contestazione, esso viene trasferito al Ricorrente (art. 3.6, II comma del Regolamento).

1.    Identità e confondibilità del nome a dominio.

Il requisito previsto dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, in base al quale,  affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome” risulta soddisfatto.

Nel caso di specie, infatti, appare indubbio che il nome a dominio in contestazione (gamesbond.it) sia identico alla denominazione sociale della Ricorrente.   

2.    Malafede del Resistente.

Per quanto attiene la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, il Regolamento richiede, per farsi luogo alla riassegnazione, che essa sia dimostrata tanto nella registrazione quanto nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

Come accennato, la Ricorrente ha prodotto soltanto una propria visura camerale, il whois del dominio in contestazione e la risposta del Registro alla lettera di opposizione: documenti che non solo non provano la malafede nel mantenimento del dominio in contestazione, ma al contrario affermano la legittimità della registrazione effettuata a suo tempo dalla Resistente.

E’ infatti da escludere a priori la malafede nella registrazione del nome a dominio, in quanto la denominazione della Ricorrente non esisteva o comunque non era stata da essa utilizzata al momento della registrazione del dominio (13 luglio 2001). A conferma di ciò vi sono le affermazioni della Ricorrente, secondo cui “l’odierna esponente è sorta nel settembre dell’anno 2001” e “a far tempo dal 13 luglio 2001 (quindi due soli mesi prima che iniziasse l’attività commerciale di Games Bond s.r.l.) il dominio gamesbond.it era stato chiesto, ed assegnato, a tale Big One s.r.l., corrente in Nerviano (MI), Via Milano 2/f”. A tal proposito la giurisprudenza delle procedure di riassegnazione è concorde nell’escludere la malafede nella registrazione del nome a dominio, laddove il diritto di esclusiva del Ricorrente è posteriore alla registrazione del dominio da parte del Resistente.

Le ricerche condotte su Internet confermano quanto sopra. Anzitutto, è da rilevare che non risponde al vero l’affermazione del Ricorrente secondo cui la Games Bond s.r.l., avendo trovato occupato il dominio gamesbond.it, avrebbe dovuto ripiegare sul dominio gamesbond.com.

Dalla ricerca effettuata sugli archivi delle pagine web internet (archive.org) risulta che il dominio gamesbond.com è attivo fin dal 2000, ossia ben prima della nascita della società ricorrente, e faceva riferimento ad un soggetto francese di Tolosa denominato per l’appunto gamesbond.com. Il sito su tale dominio è stato attivo per vari anni, finché è stato abbandonato ed acquisito nel 2009 da una società coreana, che attualmente lo offre in vendita attraverso i servizi di Sedo, nota società che si occupa di commercio di nomi a dominio.

La Ricorrente è invece attualmente assegnataria del dominio gamesbond.net, su cui pubblicizza la propria attività.  Tuttavia, essa ne è assegnataria solo dal 2009, in quanto in precedenza esso apparteneva ad un soggetto di nazionalità turca.

Quindi, per quanto risulta dagli archivi internet in relazione a tali domini, la Ricorrente ha un proprio sito internet (su gamesbond.net) soltanto dal 2009.  

E’ quindi da escludersi che il dominio sia stato registrato con lo scopo primario di sviare la clientela della Ricorrente, in quanto, non soltanto al momento della registrazione il nome gamesbond non era ancora stato iscritto nel registro delle imprese e il relativo nome non era utilizzato dalla Ricorrente, ma non lo sarebbe stato ancora per circa otto anni, ossia il periodo di tempo intercorrente  fra la registrazione del dominio in contestazione e l’acquisizione da parte della Ricorrente del dominio gamesbond.net su cui attualmente pubblicizza la propria attività. Né il Ricorrente ha prodotto alcunché a dimostrazione che la Resistente conoscesse la sua esistenza in tutti questi anni (2001-2010).

Del tutto irrilevante per la dimostrazione della malafede si appalesa la circostanza che al momento non vi sia alcun sito accessibile nel dominio in contestazione. Ciò semmai esclude che esso sia “intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti internet ingenerando la possibilità di confusione”, e, dunque, la ricorrenza della circostanza di cui all’art. 3.7, punto d), la quale, peraltro, se provata, dimostrerebbe la malafede solo nel mantenimento e non anche nella registrazione del nome a dominio. Non si può dunque affermare che la Resistente abbia costruito il nome a dominio in contestazione al solo scopo di attirare gli utenti di Internet sul proprio sito onde promuovere e vendere servizi ed inducendoli dunque a ritenere erroneamente che vi sia un qualche legame fra le due società, né si può sostenere che la Resistente abbia sfruttato, nel proprio settore di riferimento, la notorietà della Ricorrente in modo illegittimo e in malafede.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la Ricorrente non abbia provato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato.

3.    Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

La carenza del requisito previsto dall’art. 3.6, lett. c) del Regolamento, in quanto assorbente, esime da ogni ulteriore considerazione in relazione al titolo dell’assegnatario al dominio in contestazione. 
   

P.Q.M.

Il ricorso presentato dalla Games Bond s.r.l. per la riassegnazione del nome a dominio gamesbond.it è respinto ed il dominio rimane quindi assegnato alla Big One s.r.l.
 
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 6 luglio 2010

Avv. Francesca D’Orsi



 
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