Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
gente.it



 
Ricorrente: Rusconi Editore s.p.a.
Resistente: Copia Digital Printig di Daniele Cicalò
Collegio (unipersonale): avv. Francesco Trotta

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 3 aprile 2001, la Rusconi Editore s.p.a. con sede in Milano, Via Sarca 235, rappresentata dall’avv. Mariacristina Rapisardi, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio gente.it, registrato dalla Copia e Digital Printig di Daniele Cicalò con sede in Pisa, via S. Paolo 21.

In data 4 aprile 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.gente.it. Le verifiche consentivano di appurare particolare:

  • - che il dominio gente.it risultava assegnato alla Copia e Digital Printig di Daniele Cicalò dal 22 12 1999;
  • - che il dominio gente.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 2 10 2000;
  • - che all'indirizzo www.gente.it risultava un sito attivo.


In data 4 aprile 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  nel medesimo giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto alla Copia e Digital Printig di Daniele Cicalò in data 9 aprile 2001. Il 20 aprile 2001 la resistente inviava ala Crdd una e-mail nella quale anticipava l’invio di repliche e documentazione; repliche e documentazione che, in formato cartaceo, pervenivano alla Crdd il 24 aprile 2001.

Verificatane la regolarità, la Crdd nominava con lettera 28 aprile 2001 il sottoscritto saggio, il quale, in data 3 maggio 2001, accettava l’incarico.

Allegazioni del ricorrente

Espone e documenta la ricorrente Rusconi S.p.a. di essere titolare dei seguenti marchi:

  • - marchio italiano n. 386593 depositato il 16.9.1980, concesso il 9.1.1986 e  rinnovato il 12.4.2000 con domanda n. MI2000C004339 costituito dalla dicitura ‘GENTE’, per i prodotti appartenenti alla classe 16; 
  • - marchio italiano n. 493470 depositato il 7.10.1987, concesso il 17.5.1988 e rinnovato il 25.9.1997 con domanda n. MI97C008592 costituito dalla dicitura ‘GENTE’, per i servizi appartenenti alle classi 38 e 41; 
  • - marchio italiano n. 577675 depositato il 19.10.1989, concesso il 12.10.1992 e rinnovato l’8.6.1999 con domanda n. MI99C005966 costituito dalla dicitura ‘GENTE’, per i prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 38 e 41;
  • - marchio italiano n. 521961 depositato il 18.12.1989, concesso il 6.2.1990 e rinnovato il 2.9.1999 con domanda n. MI99C008893 costituito dalla denominazione ‘GENTE’ scritta in caratteri speciali, per i prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16 e 38;
  • - marchio italiano n. 583215 depositato il 23.3.1990, concesso il 9.12.1992 e rinnovato il 10.1.2000 con domanda n. MI2000C000122 costituito dalla denominazione di fantasia ‘GENTE’, per i prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e  42;
  • - marchio internazionale n. R 523504 concesso il 17.5.1988 e rinnovato il 17.5.1998 costituito dalla dicitura ‘GENTE’, per i prodotti e servizi delle classi 16, 38, 41 ed esteso in Austria, Benelux, Francia, Portogallo e Svizzera; 
  • - marchio internazionale n. R 549925 concesso il 6.2.1990 e rinnovato con domanda n. 10661 in data 1.2.2000 costituito dalla dicitura ‘GENTE’ scritta in caratteri speciali, per i prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38 ed esteso in Germania, Austria, Benelux, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Spagna, Federazione Russa, Francia, Ungheria, Portogallo, Romania, Svizzera, Yugoslavia; 
  • - marchio statunitense n. 1816806, concesso il 18.1.1994 costituito dalla dicitura ‘GENTE’ per i prodotti della classe 16.


Il nome Gente è inoltre la denominazione di una sua rivista pubblicata sin dal settembre 1957, ben nota in ambito nazionale ed internazionale, caratterizzata da una elevata diffusione e tiratura che la collocano ai primi posti all’interno del suo settore di appartenenza.

Secondo la ricorrente, tale notorietà sarebbe stata in malafede utilizzata dalla resistente nella registrazione e utilizzazione del nome a dominio gente.it. Quest’ultima non risulterebbe infatti titolare di marchi costituiti dalla parola gente, né di altri segni distintivi che contengano tale parola; né sarebbe conosciuta come associazione o ente commerciale, con il nome a dominio in contestazione; né infine ci sarebbe alcun collegamento fra il nome a dominio ed il suo contenuto. 

Per quanto riguarda la malafede dell’attuale assegnatario, la ricorrente deduce che al momento della contestazione (contestazione effettuata con lettera raccomandata ricevuta dalla RA in data 26.9.2000), il sito corrispondente al nome a dominio www.gente.it risultava in allestimento e presentava la seguente frase ‘Il progetto legato a questo indirizzo è: Lo sviluppo di un punto di incontri per i messaggi della gente di Internet in cui tutti i cibernauti abbiano un riferimento e, organizzare un folto gruppo di gente per organizzare occasioni di incontro in tutta Italia…’ . Avuta conoscenza della contestazione, il signor Cicalò, titolare della Copia e Digital Printing, avrebbe contattato il legale della Rusconi proponendo un incontro, che non si sarebbe mai svolto in quanto il signor Cicalò non avrebbe mai voluto precisare, nonostante le ripetute richieste in tal senso, se fosse disponibile a considerare la cessione del domain name.

In seguito, il sito corrispondente al nome a dominio qui in oggetto sarebbe stato ultimato con una home page nella quale si troverebbero meta-tags quali ‘gigolò, gigolo, annunci, scambio, amante, amanti, gigolò, passione, lui, lei, coppie, scambisti, scambio’. Nel sito, si troverebbero poi vari banners di collegamento, dei quali alcuni contenenti fotografie pornografiche, altri la descrizione del contenuto (anch’esso dello stesso carattere) del sito cui rinviano. I links più numerosi  rimanderebbero ad un sito denominato ‘sottolegonne.it’, dall’esplicito contenuto pornografico. Anche tale dominio è documentato dalla ricorrente essere registrato dalla Copia e Digital Printing.

Esisterebbero poi nella prima pagina del dominio contestato alcuni link che rimandano ad altro sito o meglio ad un ‘portale’, sempre di titolarità della resistente, il cui domain name è ‘iocisono.it’. Anche  il contenuto di quest’ultimo sito sarebbe quasi esclusivamente costituito da banner di collegamento ad altri siti di titolarità della Copia e Digital Printing, la quale risulta titolare di 30 domain names tutti raggiungibili direttamente o indirettamente attraverso links posti nelle pagine web del dominio gente.it.

Ciò dimostrerebbe la malafede della resistente, la quale sfrutterebbe la notorietà del marchio gente per far conoscere ai navigatori di Internet, la gamma di siti allestiti dalla Copia e Digital Printing – ovviamente con le proposte di abbonamento ivi contenute – e, addirittura, il portale ‘iocisono.it’ altrimenti difficilmente reperibili e sconosciuti ai più.

Sulla base di quanto sopra la Rusconi Editore S.p.A. conclude quindi per il trasferimento a suo favore del nome a dominio contestato.

Allegazioni del resistente

Da parte sua il resistente sig. Cicalò, titolare della Copia e Digital Printing, contesta dettagliatamente le argomentazione della ricorrente,  osservando in primo luogo che la registrazione di un domain name secondo le regole Naming,  in caso di parole generiche, è libera, alla sola condizione che in caso di registrazioni plurime il richiedente sia titolare di partita I.V.A. 

Afferma poi che il sito posto sul dominio contestato sarebbe stato attivato ben prima della ricezione della contestazione da parte della Rusconi Editore, circostanza questa documentata attraverso la produzione di pagine di motori di ricerca riportanti la data di inserimento nel data base dei motori stessi. In ogni caso, i contenuti per adulti presenti nei suoi siti non sarebbero né vietati nè illegali, e non indurrebbero alcuna possibilità di confusione in relazione al contenuto della rivista cartacea edita dalla ricorrente. 

Il sig. Cicalò deduce poi la genericità della parola “gente”, che, essendo parola comune priva di capacità distintiva, non potrebbe neppure essere registrata come marchio. Infine, in relazione all’asserito sfruttamento della notorietà del marchio “gente”, il sig. Cicalò documenta il modesto numero di accessi registrati sui suoi siti, dal quale si dedurrebbe l’ininfluenza della denominazione adottata rispetto alla affermata notorietà del marchio della Rusconi Editore. 

Conclude quindi per la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

 Presupposto della procedura di riassegnazione dei nomi a dominio di cui all’art. 16.6 delle regole di naming è la dimostrazione da parte del ricorrente della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi: a) identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del ricorrente; b) l’assenza di un titolo del resistente in relazione al domain name; c) la malafede del resistente nella registrazione e nell’uso del dominio.

Per questo motivo, punto focale delle procedure di riassegnazione non è tanto valutare nel dettaglio se il resistente abbia o meno diritto al nome a dominio e, se lo abbia, se esso debba essere prevalente rispetto a quello, concorrente, di chi il nome a dominio ha contestato; quanto piuttosto accertare se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto. 

Tale aspetto emerge di tutta evidenza considerando quanto disposto dall’art. 16.6 delle regole di Naming (corrispondente all’art. 4 della Policy di Icann). L’ultimo comma di questo  articolo, infatti, impone al saggio di respingere il ricorso anche in ipotesi in cui il resistente, pur non avendo alcun diritto sul nome a dominio, lo abbia registrato e lo stia utilizzando in buona fede. 

In tali ipotesi, appare evidente come la stessa questione sottoposta al giudice ordinario potrebbe avere esito diverso da quello che avrebbe se sottoposta alle procedure di riassegnazione. Il primo, infatti, potrebbe  rilevare l’assenza di un diritto in capo al resistente, e quindi accogliere la domanda del ricorrente, a nulla rilevando la circostanza che il nome a dominio sia stato o meno registrato in buona fede; il saggio incaricato di una procedura di riassegnazione, al contrario, non potrebbe che respingere la domanda del ricorrente, essendogli imposto dalle regole di naming di valorizzare e riscontrare comunque l’elemento costituito dalla buona fede nella registrazione del nome a dominio.

Il caso che qui ci occupa appare rientrare fra quelli sopra descritti. Se da un lato, infatti, la ricorrente ha dimostrato di aver depositato un marchio corrispondente al nome a dominio contestato e di essere titolare della rivista avente lo stesso nome (si prescinde in questa sede da ogni considerazione circa l’effettiva capacità distintiva del marchio, costituita da una parola d’uso comune), dall’altro il resistente appare aver dimostrato documentalmente circostanze dalle quali l’art. 16.6 ultimo comma impone al saggio di dedurre comunque il diritto o titolo del resistente stesso del nome a dominio contestato.

 Più in particolare :

- a) Secondo l’art. 16.6.1 delle regole di naming, il resistente deve essere ritenuto aver diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che prima di aver avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio  per offerta al pubblico di beni o di servizi. Tale prova è stata documentalmente fornita dal resistente, il quale ha prodotto la stampa dei risultati di interrogazioni su alcuni motori di ricerca dai quali risulta che l’inserimento o l’ultima modifica della voce relativa al dominio gente.it è anteriore alla data di contestazione da parte della Rusconi Editore, che risulta ricevuta dalla RA il 26 settembre 2000 e registrata sul data base  il 2 ottobre 2000. Su detti motori di ricerca il sito corrispondente al nome a dominio risulta inserito o modificato per l’ultima volta in date anteriori alla contestazione (il 5 settembre 2000 su Altavista, il 21 luglio 2000 su Spray); e ciò risulta proprio utilizzando quali chiavi di ricerca gli stessi meta-tags indicati nel proprio ricorso dalla ricorrente. Ai sensi dell’art. 16.6.1 delle regole di naming, la prova di tale utilizzo anteriore alla contestazione impone di ritenere che il resistente abbia titolo al nome a dominio.

- b)  Secondo l’art. 16.6.3 delle regole di naming, il resistente deve essere ritenuto aver diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o violarne il marchio registrato. Anche l’esistenza di questa circostanza appare, ad avviso dello scrivente, essere stata dimostrata. Come affermato dal ricorrente stesso e come verificabile direttamente su Internet, il sito web posto all’indirizzo www.gente.it si presenta come sito “per adulti”; si rivolge quindi ad un pubblico del tutto diverso da quello cui si rivolge la rivista Gente edita dalla Rusconi. Appare difficile immaginare che la fascia di pubblico lettrice della rivista Gente possa ritenersi effettivamente sviata dall’esistenza del sito del resistente, i cui contenuti non solo sono del tutto diversi da quelli della rivista della Rusconi, ma non appaiono neppure in grado di interessare la stragrande maggioranza dei lettori del settimanale. Se a ciò si aggiunge che effettivamente il termine “gente” è una parola comune, non appare sostenibile che il dominio sia stato registrato con quel nome per sviare gli utenti della pubblicazione della ricorrente. Se lo sviamento di clientela fosse stato lo scopo del resistente, visti i contenuti del sito egli avrebbe verosimilmente registrato un nome a dominio corrispondente ad una rivista per adulti e non certo un nome che corrisponde a una rivista che si rivolge ad un pubblico familiare. Nè sembra che, dalla corrispondenza intercorsa fra le parti prima della istaurazione della procedura, possa accertarsi in maniera univoca un comportamento di malafede del resistente volto a lucrare dalla Rusconi Editore inebiti vantaggi.

 Ciò ovviamente non significa che il siffatto utilizzo del nome a dominio gente.it da parte della resistente non possa comportare un danno, sul piano dell’immagine, alla Rusconi Editore, la quale, nel suo ricorso, appare preoccupata del fatto che il proprio pubblico possa – seppur solo per un istante, essendo subito chiaro ad ogni visitatore che il sito non è gestito dalla ricorrente – essere infastidito dall’aver trovato un sito per adulti laddove si aspettava di trovare il sito di una rivista per tutti. Ma ciò, come detto, esula dalla questione e dagli argomenti che possono essere sottoposti al giudizio del saggio nelle procedure di riassegnazione.

Da quanto sopra esposto ed in applicazione dell’art. 16.6 ultimo comma delle regole di Naming  non può che ritenersi sussistente un titolo del resistente al nome a dominio in questione. Ciò comporta l’insussistenza del requisito richiesto dal punto b) dell’art. 16.6 delle regole di naming; e dovendo invece tale requisito sussistere constestualmente a quelli di cui ai punti a) e c) del suddetto art. 16.6, appare superflua ogni ulteriore considerazione sulla malafede o meno nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, in quanto essa, quand’anche fosse dimostrata, non potrebbe da sola condurre alla riassegnazione del nome a dominio contestato.

Conclusioni

Avendo quindi il resistente provato circostanze da cui le regole di naming impongono dedurre il titolo dell’attuale assegnatario al nome a dominio contestato, il ricorso della Rusconi Editore S.p.a. non può che essere rigettato. 

Ciò ovviamente non preclude alla ricorrente il ricorso al giudice ordinario, il quale, non vincolato come il sottoscritto saggio dal disposto dell’ultimo comma dell’art. 16.6 delle regole di Naming, potrebbe valutare diversamente la fattispecie. 

P.Q.M.

Visto l'art. 16.6 delle vigenti  regole di naming italiane, 

si rigetta

il ricorso presentato dalla Rusconi Editore s.p.a. per la riassegnazione del nome a dominio gente.it.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

Roma, 16 maggio 2001.

Avv. Francesco Trotta.
 

 


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