Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT

Ricorrente: C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (avv. D. De Simone – M. Cimoli – D. Demarinis)
Resistente: EuroDNS S.A.
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per posta da C.R.D.D. il 10 gennaio 2008 il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano con sede in Roma Via Largo Lauro De Bosis 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato nella presente procedura dallo Studio De Simone & Partners e dagli avvocati Domenico De Simone, Massimo Cimoli e Domenico Demarinis introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT assegnato a EuroDNS S.A. con sede in 2,  rue Leon Laval, 3372 – Leudelange, Lussemburgo.

La C.R.D.D. provvedeva quindi alla effettuazioni  delle verifiche tramite il database whois del Registro e la pagina web corrispondente al dominio contestato, dalle quali risultava:
a)    che il dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT era assegnato alla EuroDNS dal 29 agosto 2006;
b)    che il dominio risultava sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro ne quale risultava il valore “challenged”;
c)    che all’indirizzo WWW.GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT corrispondeva una pagina web contente links a prodotti commerciali distinti per categorie.

Ricevuto il ricorso per e-mail il 23 gennaio 2008, la C.R.D.D. ne verificava la regolarità e lo spediva in pari data alla EuroDNS S.A. avvertendola che entro 25 giorni dalla ricezione del plico avrebbe potuto inviare proprie difese e la documentazione ritenuta necessaria alla C.R.D.D.  in replica al contenuto del ricorso.

Il plico veniva ricevuto il successivo 29 gennaio 2008. Lo stesso giorno EuroDNS inviava alla C.R.D.D. una e-mail nella quale affermava di essere solo un intermediario nella registrazione del dominio, che era stato registrato da un suo cliente attraverso un “proxy agreement” per il quale essa EuroDNS risultava intestataria del nome a dominio sul data base whois. EuroDNS affermava inoltre di aver avvertito l’effettivo registrant  (di cui però non rivelava il nome) dell’inizio della procedura, e che avrebbe avvertito C.R.D.D. della sua risposta. Nulla però ulteriormente perveniva a C.R.D.D. entro il termine previsto a favore del resistente per il deposito di repliche.


Trascorso il suddetto termine senza che la resistente avesse replicato, veniva nominato quale esperto della presente procedura l’avv. Raffaele Sperati che il 28 febbraio 2008 accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

Assume la ricorrente che il C.O.N.I. organizza fin dal 3 settembre 1968 la manifestazione sportiva denominata Giochi della Gioventù, divenuta negli anni la più importante manifestazione sportiva interdisciplinare di promozione dello sport e della cultura sportiva.

Il segno “Giochi della Gioventù” può essere qualificato come segno notorio ex art. 8 CPI, come marchio che gode di rinomanza ai sensi degli artt. 12/1 f) e 20/1 c) CPI essendo intensamente usato come marchio di fatto e successivamente registrato nel 1986 e da ultimo nel 2007.

Decisiva, ai fini della notorietà dei Giochi della Gioventù è stata l’amplissima diffusione territoriale della manifestazione che da sempre si è articolata in diverse fasi: fasi d’istituto, distrettuali, comunali, provinciali ed interprovinciali, regionali ed interregionali ed, infine, nazionali.

Il C.O.N.I. ha depositato domanda di registrazione di marchio in data 9.4.1986, giunta a registrazione il 27.3.1987, con numero di registrazione n. 474579, per il marchio stilizzato GIOCHI DELLA GIOVENTU' per le classi 1, 6, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 41, 42.

Tale marchio non è stato rinnovato nell'aprile del 1996, epoca in cui la denominazione ed il suo logo sono stati soggetti a forti modifiche ed i “Giochi della Gioventù” venivano ufficialmente sostituiti dai “Giochi Sportivi Studenteschi”. Tuttavia il marchio Giochi della Gioventù ha continuato ad essere usato dal C.O.N.I., sia attraverso le singole federazioni ad esso affiliate (per l’organizzazione di manifestazioni sportive riservate ai propri affiliati) sia attraverso gli istituti scolastici per l’organizzazione delle fasi locali dei Giochi Sportivi Studenteschi.

La manifestazione è stata ripresa secondo la sua formula tradizionale nell’edizione del 2006/2007 che ha visto la partecipazione di 1.647 scuole, 11.347 classi, 218.400 alunni, 3.181 insegnanti.

Il marchio Giochi della Gioventù, nella versione aggiornata, è stato da ultimo nuovamente depositato con domanda di registrazione RM2007C00088 del 9 gennaio 2007.

Sostiene quindi il ricorrente che la registrazione del nome a dominio WWW.GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT e la sua detenzione sono caratterizzati dalla malafede della attuale assegnataria, la quale, una volta acquisito il dominio,  lo ha posto in vendita, con una base d’asta di $200, liberamente rilanciabile al rialzo, sul sito Afternic.com e, segnatamente, nella pagina http://www.afternic.com/name.php?domain=giochidellagioventu.it

Altro profilo di malafede, ai sensi dell’art. 3.7 lett. b) del Regolamento, viene dedotto nel ricorso del C.O.N.I. sulla base della propria natura di organo dello Stato Italiano istituzionalmente deputato alla promozione dello Sport e dello stretto legame con il Ministero dell’Istruzione che rende i Giochi della Gioventù la manifestazione istituzionale per la promozione dello sport e della cultura sportiva.

Nel ricorso si deduce infine che il sito GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT risulta privo di contenuti sostanziali ed appare come una generale pagina contenente link a siti di varia natura per nulla afferenti ai Giochi della Gioventù.

Ritenendo quindi di avere provato il proprio diritto sul nome oggetto del dominio contestato, l’assenza di ogni diritto dell’attuale assegnatario e la sua malafede, il C.O.N.I. chiede la rassegnazione del nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT.

Posizione della Resistente.

La EuroDNS S.A., pur avendo regolarmente ricevuto il plico contenente il ricorso e la documentazione della ricorrente, non ha inviato proprie deduzioni difensive nel termine previsto dal Regolamento.

La circostanza che essa abbia dichiarato di aver agito per conto altrui – senza peraltro fornirne la prova, né tantomeno spendere il nome del proprio asserito mandante – è irrilevante ai fini della presente procedura.

Da un lato infatti l’asserzione secondo cui EuroDNS sarebbe mandataria di un terzo è rimasta indimostrata; dall’altro, anche se fosse stata dimostrata, in mancanza dell’indicazione del nome del proprio mandante EuroDNS risponderebbe comunque in proprio della registrazione del dominio in contestazione, in virtù del disposto dell’art. 1705, I comma cod. civ., secondo il quale “il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”.
 
Motivi della decisione.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

L'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento prevede che, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Nel caso in esame, appare evidente che il nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT è l’esatta riproduzione della nota manifestazione sportiva “Giochi della Gioventù” organizzata dal C.O.N.I., il quale ha allegato ampia documentazione che prova il suo diritto all’uso di tale denominazione, sia come marchio registrato che come marchio di fatto e segno notorio.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Avendo il ricorrente provato il proprio diritto sul nome a dominio contestato, è onere del resistente provare di avere un concorrente diritto o titolo al suddetto nome, oppure una delle circostanze ex art. 3.6, III co. punti a, b, c del Regolamento dalle quali si desume l’esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 3.6, III co. del Regolamento).

La resistente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo replicato al ricorso proposto dal C.O.N.I.; né risulta dall’esame del sito web corrispondente al dominio in contestazione l’esistenza di un qualsiasi diritto o titolo della resistente su GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT.
 
La pagina web corrispondente al nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT al momento della proposizione del ricorso conteneva infatti semplicemente una serie di link a prodotti di vario genere, divisi per categoria: scuola, photo album, wedding invitation, Christmas Gift Basket ecc. In alto a sinistra della pagina era riportato il nome a dominio con la scritta “What you need, when you need” con fini evidentemente non attinenti ai “Giochi della Gioventù” ma piuttosto commerciali. In fondo alla pagina era evidente il simbolo della EuroDNS ed il link al suo sito www.eurodns.com.

Ne consegue che non risulta provato alcun diritto o titolo della EuroDNS all’uso del nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Con riferimento al requisito della malafede, esso si deve ritenere provato.

Risulta infatti che:

a) il nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT è identico al nome con cui si indica fin dagli anni sessanta del secolo scorso una delle più note manifestazioni sportive italiane e ciò non poteva essere ignoto alla società resistente, che essendo un provider svolge proprio l’attività di registrazione di nome a dominio per poi offrirli all’utenza; essa ha, con tutta evidenza, sfruttato proprio la notorietà del  nome Giochi della Gioventù per mettere il dominio in vendita;

b) risulta provato dalla documentazione allegata al ricorso che il dominio in contestazione è stato messo in vendita attraverso un’asta con un costo di base di $ 200 USD, prezzo questo che, considerato il costo di registrazione di un nome a dominio e la attività di provider svolta dalla resistente, è senza dubbio superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento del dominio;

c) il dominio non è stato utilizzato per fini attinenti ai Giochi della Gioventù o per fini dai quali possa dedursi un legame con il nome Giochi della Gioventù; ciò concretando, insieme alle richiamate circostante, una ipotesi di “passive holding”, chiaro indice di malafede. 

Deve pertanto ritenersi provata la malafede della resistente nella registrazione e nella detenzione del nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT.
  
P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT al C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano con sede in Roma Via Largo Lauro De Bosis 15.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

         Roma, 11 marzo 2008

         Avv. Raffaele Sperati.

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