Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT
Ricorrente: C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (avv. D. De Simone – M. Cimoli – D.
Demarinis)
Resistente: EuroDNS S.A.
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto per posta da C.R.D.D. il 10 gennaio 2008 il C.O.N.I. -
Comitato Olimpico Nazionale Italiano con sede in Roma Via Largo Lauro
De Bosis 15, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato nella presente procedura dallo Studio De Simone &
Partners e dagli avvocati Domenico De Simone, Massimo Cimoli e Domenico
Demarinis introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento
per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio
GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT assegnato a EuroDNS S.A. con sede in
2, rue Leon Laval, 3372 – Leudelange, Lussemburgo.
La
C.R.D.D. provvedeva quindi alla effettuazioni delle verifiche
tramite il database whois del Registro e la pagina web corrispondente
al dominio contestato, dalle quali risultava:
a)
che il dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT era assegnato alla EuroDNS dal 29
agosto 2006;
b)
che il dominio risultava sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro ne quale risultava il valore
“challenged”;
c)
che all’indirizzo WWW.GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT corrispondeva
una pagina web contente links a prodotti commerciali distinti per
categorie.
Ricevuto
il ricorso per e-mail il 23 gennaio 2008, la C.R.D.D. ne verificava la
regolarità e lo spediva in pari data alla EuroDNS S.A.
avvertendola che entro 25 giorni dalla ricezione del plico avrebbe
potuto inviare proprie difese e la documentazione ritenuta necessaria
alla C.R.D.D. in replica al contenuto del ricorso.
Il plico veniva ricevuto il successivo 29 gennaio 2008. Lo stesso
giorno EuroDNS inviava alla C.R.D.D. una e-mail nella quale affermava
di essere solo un intermediario nella registrazione del dominio, che
era stato registrato da un suo cliente attraverso un “proxy
agreement” per il quale essa EuroDNS risultava intestataria del
nome a dominio sul data base whois. EuroDNS affermava inoltre di aver
avvertito l’effettivo registrant (di cui però non
rivelava il nome) dell’inizio della procedura, e che avrebbe
avvertito C.R.D.D. della sua risposta. Nulla però ulteriormente
perveniva a C.R.D.D. entro il termine previsto a favore del resistente
per il deposito di repliche.
Trascorso
il suddetto termine senza che la resistente avesse replicato, veniva
nominato quale esperto della presente procedura l’avv.
Raffaele Sperati che il 28 febbraio 2008 accettava
l’incarico.
Allegazioni
della Ricorrente.
Assume
la ricorrente che il C.O.N.I. organizza fin dal 3 settembre 1968 la
manifestazione sportiva denominata Giochi della Gioventù,
divenuta negli anni la più importante manifestazione
sportiva interdisciplinare di promozione dello sport e della cultura
sportiva.
Il
segno “Giochi della Gioventù”
può essere qualificato come segno notorio ex art. 8 CPI,
come marchio che gode di rinomanza ai sensi degli artt. 12/1 f) e 20/1
c) CPI essendo intensamente usato come marchio di fatto e
successivamente registrato nel 1986 e da ultimo nel 2007.
Decisiva,
ai fini della notorietà dei Giochi della Gioventù
è stata l’amplissima diffusione territoriale della
manifestazione che da sempre si è articolata in diverse
fasi: fasi d’istituto, distrettuali, comunali, provinciali ed
interprovinciali, regionali ed interregionali ed, infine, nazionali.
Il
C.O.N.I. ha depositato domanda di registrazione di marchio in data
9.4.1986, giunta a registrazione il 27.3.1987, con numero di
registrazione n. 474579, per il marchio stilizzato GIOCHI DELLA
GIOVENTU' per le classi 1, 6, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 36, 38,
41, 42.
Tale
marchio non è stato rinnovato nell'aprile del 1996, epoca in
cui la denominazione ed il suo logo sono stati soggetti a forti
modifiche ed i “Giochi della Gioventù”
venivano ufficialmente sostituiti dai “Giochi Sportivi
Studenteschi”. Tuttavia il marchio Giochi della
Gioventù ha continuato ad essere usato dal C.O.N.I., sia
attraverso le singole federazioni ad esso affiliate (per
l’organizzazione di manifestazioni sportive riservate ai
propri affiliati) sia attraverso gli istituti scolastici per
l’organizzazione delle fasi locali dei Giochi Sportivi
Studenteschi.
La
manifestazione è stata ripresa secondo la sua formula
tradizionale nell’edizione del 2006/2007 che ha visto la
partecipazione di 1.647 scuole, 11.347 classi, 218.400 alunni, 3.181
insegnanti.
Il
marchio Giochi della Gioventù, nella versione aggiornata,
è stato da ultimo nuovamente depositato con domanda di
registrazione RM2007C00088 del 9 gennaio 2007.
Sostiene
quindi il ricorrente che la registrazione del nome a dominio
WWW.GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT e la sua detenzione sono caratterizzati
dalla malafede della attuale assegnataria, la quale, una volta
acquisito il dominio, lo ha posto in vendita, con una base
d’asta di $200, liberamente rilanciabile al rialzo, sul sito
Afternic.com e, segnatamente, nella pagina
http://www.afternic.com/name.php?domain=giochidellagioventu.it
Altro
profilo di malafede, ai sensi dell’art. 3.7 lett. b) del
Regolamento, viene dedotto nel ricorso del C.O.N.I. sulla base della
propria natura di organo dello Stato Italiano istituzionalmente
deputato alla promozione dello Sport e dello stretto legame con il
Ministero dell’Istruzione che rende i Giochi della
Gioventù la manifestazione istituzionale per la promozione
dello sport e della cultura sportiva.
Nel
ricorso si deduce infine che il sito GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT risulta
privo di contenuti sostanziali ed appare come una generale pagina
contenente link a siti di varia natura per nulla afferenti ai Giochi
della Gioventù.
Ritenendo
quindi di avere provato il proprio diritto sul nome oggetto del dominio
contestato, l’assenza di ogni diritto dell’attuale
assegnatario e la sua malafede, il C.O.N.I. chiede la rassegnazione del
nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT.
Posizione della
Resistente.
La
EuroDNS S.A., pur avendo regolarmente ricevuto il plico contenente il
ricorso e la documentazione della ricorrente, non ha inviato proprie
deduzioni difensive nel termine previsto dal Regolamento.
La circostanza che essa abbia dichiarato di aver agito per conto altrui
– senza peraltro fornirne la prova, né tantomeno spendere
il nome del proprio asserito mandante – è irrilevante ai
fini della presente procedura.
Da un lato infatti l’asserzione secondo cui EuroDNS sarebbe
mandataria di un terzo è rimasta indimostrata; dall’altro,
anche se fosse stata dimostrata, in mancanza dell’indicazione del
nome del proprio mandante EuroDNS risponderebbe comunque in proprio
della registrazione del dominio in contestazione, in virtù del
disposto dell’art. 1705, I comma cod. civ., secondo il quale
“il mandatario che agisce in
proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli
atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del
mandato”.
Motivi della
decisione.
a) Sulla identità e
confondibilità del nome a dominio.
L'art.
3.6, co. I, lett. a) del Regolamento prevede che, affinché
si possa riscontrare il requisito della identità o
confondibilità, “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro
segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al
proprio nome e cognome”.
Nel
caso in esame, appare evidente che il nome a dominio
GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT è l’esatta riproduzione
della nota manifestazione sportiva “Giochi della
Gioventù” organizzata dal C.O.N.I., il quale ha
allegato ampia documentazione che prova il suo diritto
all’uso di tale denominazione, sia come marchio registrato
che come marchio di fatto e segno notorio.
b) Diritto o titolo della Resistente
al nome a dominio in contestazione.
Avendo
il ricorrente provato il proprio diritto sul nome a dominio contestato,
è onere del resistente provare di avere un concorrente
diritto o titolo al suddetto nome, oppure una delle circostanze ex art.
3.6, III co. punti a, b, c del Regolamento dalle quali si desume
l’esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 3.6,
III co. del Regolamento).
La
resistente non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo
replicato al ricorso proposto dal C.O.N.I.; né risulta
dall’esame del sito web corrispondente al dominio in
contestazione l’esistenza di un qualsiasi diritto o titolo
della resistente su GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT.
La
pagina web corrispondente al nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT al
momento della proposizione del ricorso conteneva infatti semplicemente
una serie di link a prodotti di vario genere, divisi per categoria:
scuola, photo album, wedding invitation, Christmas Gift Basket ecc. In
alto a sinistra della pagina era riportato il nome a dominio con la
scritta “What you need, when you need” con fini
evidentemente non attinenti ai “Giochi della
Gioventù” ma piuttosto commerciali. In fondo alla
pagina era evidente il simbolo della EuroDNS ed il link al suo sito
www.eurodns.com.
Ne
consegue che non risulta provato alcun diritto o titolo della EuroDNS
all’uso del nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT.
c) Sulla malafede della Resistente
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Con
riferimento al requisito della malafede, esso si deve ritenere provato.
Risulta
infatti che:
a)
il nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT è identico al nome
con cui si indica fin dagli anni sessanta del secolo scorso una delle
più note manifestazioni sportive italiane e ciò
non poteva essere ignoto alla società resistente, che
essendo un provider svolge proprio l’attività di
registrazione di nome a dominio per poi offrirli all’utenza;
essa ha, con tutta evidenza, sfruttato proprio la notorietà
del nome Giochi della Gioventù per mettere il
dominio in vendita;
b)
risulta provato dalla documentazione allegata al ricorso che il dominio
in contestazione è stato messo in vendita attraverso
un’asta con un costo di base di $ 200 USD, prezzo questo che,
considerato il costo di registrazione di un nome a dominio e la
attività di provider svolta dalla resistente, è
senza dubbio superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la
registrazione e il mantenimento del dominio;
c)
il dominio non è stato utilizzato per fini attinenti ai
Giochi della Gioventù o per fini dai quali possa dedursi un
legame con il nome Giochi della Gioventù; ciò
concretando, insieme alle richiamate circostante, una ipotesi di
“passive holding”, chiaro indice di
malafede.
Deve
pertanto ritenersi provata la malafede della resistente nella
registrazione e nella detenzione del nome a dominio
GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio GIOCHIDELLAGIOVENTU.IT al
C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano con sede in Roma Via
Largo Lauro De Bosis 15.
La
presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 11 marzo 2008
Avv. Raffaele Sperati.
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