Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
IGOOGLE.IT

Ricorrente:  Google Ireland Holdings (avv. Giovanni Antonio Grippiotti)
Resistente:  Prolat
Collegio (unipersonale): dott. Alessandro Nicotra

Svolgimento della procedura.

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 29 aprile 2009 la Google Ireland Holdings  con sede in 70, Sir John’s Rogerson’s Quay, Dublino, Irlanda, in persona del legale rappresentante Annabelle DanielVarda, rappresentata dall’avv. Giovanni Antonio Grippiotti, domiciliata ai fini della presente procedura presso lo Studio Legale SIB in Roma, piazza di Pietra 38-39,  introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio igoogle.it, assegnato alla Prolat, con sede in Rigas Iela 54/A, 5403 Daugavpils – Lettonia.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio igoogle.it era stato creato il 14 settembre 2005 ed era registrato a nome della Prolat;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “redemption – no provider, challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo www.igoogle.it non si giungeva ad alcun sito web.
Ricevuto quindi il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente a mezzo posta internazionale, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D., in quanto non ritirato dopo la prescritta compiuta giacenza.

L’inizio della procedura deve dunque considerarsi coincidente con il compiersi del periodo di giacenza presso l’ufficio postale e poiché la compiuta giacenza si è perfezionata in data 18 giugno 2009 (come risulta dal timbro postale), tale data si considera come data di inizio della procedura e da essa è quindi decorso il termine di 25 giorni concesso alla Resistente per la presentazione delle proprie repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente, comunicava per e-mail alle parti la suddetta data di inizio della procedura. Scaduto il 13 luglio 2009 il termine per le repliche senza che nulla pervenisse da parte della Resistente, C.R.D.D. il 14 luglio 2009 nominava quale esperto il sottoscritto dott. Alessandro Nicotra, il quale il giorno successivo  accettava l'incarico.

Allegazioni della Ricorrente

La Google Ireland Holdings deduce e documenta di far parte del gruppo, composto da oltre 90 società in tutto il mondo, facente capo alla Google Inc., la quale possiede e gestisce l’omonimo motore di ricerca, nonché portale, utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo, godendo dunque di indiscussa rinomanza a livello internazionale. La Ricorrente deduce e documenta di essere licenziataria del marchio “Google”, oggetto di numerose registrazioni, tra le quali:

  • 1)    marchio comunitario “Google” n. 4316642 depositato il 29 marzo 2005 e registrato il 18 aprile 2006;
  • 2)    marchio comunitario “Google” n. 1104306 depositato il 12 marzo 1999 e registrato il 7 ottobre 2005.
La Ricorrente afferma inoltre che nel maggio del 2005 ha iniziato ad offrire al pubblico un servizio, denominato “IGOOGLE” accessibile all’indirizzo www.igoogle.com, che permette agli utenti di creare proprie pagine personalizzate.

Essa ritiene pertanto che la Resistente non abbia nessun diritto sul nome igoogle. Sostiene inoltre che la Prolat ha registrato e mantenuto il nome igoogle.it con malafede in quanto, godendo la Ricorrente di ampia rinomanza presso il pubblico e sulla rete internet, la Resistente non poteva ragionevolmente ignorarne l’esistenza.

Posizione della Resistente.

 La Resistente, pur avendo ricevuto il plico contenente il ricorso e la documentazione della Ricorrente, non ha inviato proprie deduzioni difensive nel termine previsto dal Regolamento.

Motivi della decisione.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

Il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio igoogle.it deve ritenersi sussistente ai sensi dell’art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, essendo il nome a domino in contestazione “tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

E’ ampiamente documentato in atti che il nome GOOGLE corrisponde alla denominazione sociale della Ricorrente ed al marchio registrato dalla Google Inc., che lo ha poi concesso in licenza alla Google Ireland Holdings.

L’aver aggiunto una “I” davanti al nome GOOGLE nulla toglie alla identità e confondibilità del nome a dominio WWW.IGOOGLE.IT con il nome GOOGLE sul quale la Ricorrente ha dimostrato avere diritto.

Il nome a dominio in contestazione è inoltre identico alla denominazione del servizio igoogle offerto dalla Google Inc sin dal 2005.  

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Prolat, pur avendo ricevuto il ricorso ed i documenti ad esso allegati, ha ritenuto di non replicare alle deduzioni ed allegazioni avversarie.

Non avendo quindi la Resistente fornito la prova di un suo concorrente diritto o titolo all’uso del nome a dominio contestato, il Collegio ha proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza in capo alla Prolat di un tale diritto, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete internet.

Al riguardo è senza dubbio da escludere che alcun diritto possa essere riconosciuto alla Resistente dalla documentazione allegata al ricorso che, al contrario, prova che la Google Ireland Holdings è legittima titolare del nome oggetto di contestazione. Così come non appare dal sito presente su Internet all'indirizzo http://www.igoogle.it alcun elemento che possa far ritenere sussistente alcuna delle circostanze provate le quali il Regolamento ritiene che l'assegnatario possa vantare un titolo al nome a dominio in contestazione.

In base a quanto sopra affermato, deve ritenersi dunque accertato anche il secondo requisito.

 c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il terzo ed ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato è la malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio.

Ritiene il Collegio che essa sia dimostrata da una serie di circostanze, ognuna delle quali di per sé sufficiente a ritenerla sussistente.

Anzitutto occorre sottolineare che da ricerche effettuate sulla rete Internet è emersa l’ampia rinomanza di cui la Ricorrente gode a livello internazionale. Sotto questo profilo, stante la notorietà raggiunta dal marchio GOOGLE, appare  inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale. Né d’altronde la Resistente è nuova a tali comportamenti (si veda ad esempio map domini inicredit.it, nicredit.it ubcredit.it, uicredit.it, umicreit.it, uncredit.it, unicedit.it, uniceredit.it, unicrdit.it, unicrediut.it, unicredot.it, unicredt.it, unicredut.it, unicreit.it, unicvredit.it, uniocredit.it, uniredit.it, uniucredit.it, univredit.it, unixredit.it, unmicredit.it, unocredit.it, unucredit.it, esperto Luca Jacopuzzi, PSRD: Arbitronline; map domini enwl.it , enek.it, enrl.it, rnel.it, wnel.it, renel.it, wenel.it, enelk.it, esperto: Alfredo Antonini, PRSD: Centro Risoluzione Dispute Domini; map domini aansa.it, annsa.it, anssa.it, ansaa.it, esperta Silvia Ciacci, PSRD: Arbitronline).

Inoltre, la circostanza che digitando il dominio www.igoogle.it non si giunga ad alcun sito web attivo configura un tipico caso di passive domain holding, pacificamente ritenuto indice di malafede.

La fattispecie in esame integra infine anche un tipico caso di tiposquatting, ossia la pratica di registrare nomi di dominio il più possibile simili a quelli di siti noti per intercettarne in parte il traffico, sfruttando gli errori che spesso vengono commessi nel digitare gli indirizzi web nel browser.
 Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
 
P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio WWW.IGOOGLE.IT alla Google Ireland Holdings  con sede in 70, Sir John’s Rogerson’s Quay, Dublino, Irlanda.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 20 luglio 2009

Dott. Alessandro Nicotra


 
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