Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
innovazioneitalia.it
Ricorrente: Innovazione Italia s.p.a. (avv.
Dino Costanza)
Resistente: SDIPI Sistemi s.r.l.
(Avv. Gianluca Conti)
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele
Sperati
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto a Crdd via e-mail
il 4 ottobre 2004, Innovazione Italia s.p.a., con sede in Roma Via Calabria
46, in persona del dott. Roberto Falavolti, amministratore delegato
legale rappresentante della società, rappresentato dall'avv. Dino
Costanza del Foro di Roma introduceva una procedura di riassegnazione ex
art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio
sotto il ccTLD.it per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio
innovazioneitalia.it, registrato dalla SDIPI Sistemi s.r.l., con
sede in Scandicci, Via Ambrosoli 39.
Lo stesso giorno la segreteria della Crdd
verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois
del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.innovazioneitalia.it.
Le verifiche consentivano di appurare in
particolare:
- che il nome a dominio in contestazione
risultava assegnato alla SDIPI Sistemi s.r.l. dal 15 ottobre 2003;
- che il dominio innovazioneitalia.it
era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base del Registro
la R.A. il 19 aprile 2004;
che all’indirizzo www.innovazioneitalia.it
risultava la home page del sito web della ALSI.
Il 6 ottobre 2004 perveniva anche l'originale
del ricorso con relativa documentazione. Effettuati i necessari controlli
e le necessarie comunicazioni, C.R.D.D. provvedeva ad inviare il ricorso
e la documentazione per raccomandata a.r. al resistente. Contestualmente
il ricorso veniva inviato anche per e-mail agli indirizzi risultanti
dal whois del Registro.
In data 2 novembre 2004 pervenivano le
repliche del resistente, rappresentato dall'avv. Gian Luca Conti del Foro
di Firenze, che venivano inviate alla ricorrente. Il 7 novembre 2004 la
C.R.D.D. nominava quale saggio il sottoscritto avv. Raffaele Sperati il
quale il successivo 8 novembre 2004 accettava l'incarico.
Con ordinanza del 16 novembre il
sottoscritto saggio, viste le repliche della resistente e l’istanza della
ricorrente di un termine per controdeduzioni e produzione documenti, concedeva
termine alla ricorrente sino al 23 novembre 2004 ed alla resistente sino
al 30 novembre 2004, prorogando all’8 dicembre 2004 il termine per il deposito
della decisione.
Controdeduzioni e repliche con allegata
documentazione pervenivano nei termini.
Argomentazioni della ricorrente
Innovazione Italia s.p.a afferma che il
nome a dominio contestato è identico alla sua denominazione sociale
e che con tale denominazione la società è stata resa nota
al grande pubblico, riflettendo detta denominazione le proprie finalità
istituzionali. In particolare detta società sarebbe stata creata
dalle istituzioni allo scopo di dare impulso all’innovazione tecnologica.
La ricorrente afferma pertanto che per
poter perseguire le proprie finalità istituzionali deve poter liberamente
fruire anche in Internet della propria ragione sociale.
Asserisce altresì che l’attuale
assegnataria del nome a dominio contestato, attesa la sua ragione sociale,
i prodotti e i servizi forniti e le finalità istituzionali, non
avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio. Inoltre
non risulterebbe che l’attuale assegnataria in buona fede abbia usato o
si sia preparata ad usare il nome a dominio per offerta al pubblico di
beni e servizi in quanto in origine il nome a dominio era indirizzato sul
sito della Sdipi ed attualmente individua il sito della Alsi.
Da nulla inoltre si evincerebbe il
diritto della resistente a far uso del nome a dominio contestato in quanto
la ragione sociale della resistente è del tutto lontana da quella
delle ricorrente. Né risulterebbe un legittimo uso non commerciale
o commerciale senza l’intento di sviare la clientela della ricorrente o
di violarne il marchio.
La ricorrente sostiene infine che il dominio
è stato registrato e viene utilizzato in mala fede dalla resistente
allo scopo di godere di ritorni pubblicitari riflessi. In particolare la
mala fede si dovrebbe desumere: dal fatto che il nome a dominio è
stato registrato dopo neanche una settimana dal comunicato stampa a mezzo
del quale si dava annuncio della nascita di Innovazione Italia; dal fatto
che non vi è alcun nesso tra la Sdipi e il nome a dominio e l’uso
cui è stato destinato il dominio innovazionitalia.it. Ci si troverebbe
pertanto di fronte ad un classico caso di accaparramento che potrebbe essere
confermato dall’avv. Arcese al quale la Sdipi avrebbe avanzato richiesta
di denaro per la cessione del dominio. Pertanto secondo la ricorrente ricorrerebbe
la previsione di cui all’art. 16.7 d delle regole di naming.
La mancanza di buona fede della resistente
sarebbe data anche dalla pervicacia con la quale la resistente, ricorrendo
a deboli espedienti quali il puntamento al sito della Alsi, cercherebbe
di provare la correttezza delle proprie scelte.
Sulla base delle suddette argomentazioni,
nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la Ricorrente
ritiene di aver provato la sussistenza delle condizioni A e C di cui all’art.
16.6. delle regole di naming. Risulterebbero in particolare dimostrate
le circostanze indice di malafede di cui alle lettere c e d dell’art. 16.
7 delle Regole di naming, mentre la Sdipi non avrebbe provato in alcun
modo di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato
né avrebbe fornito prova di alcuna delle circostanze di cui all’art.
16.6.
Argomentazioni della Resistente
La resistente in primo luogo afferma che
al momento della registrazione del nome a dominio la ricorrente non aveva
ancora maturato il diritto alla denominazione sociale non avendo ancora
ottenuto la registrazione presso il Registro delle imprese. Né aveva
ritenuto di proteggere con la registrazione del nome a dominio che poteva
essere richiesta anche prima della registrazione della società ex
art. 2331, comma 2, codice civile.
Pertanto secondo il principio delle regole
di naming “first come, first served”, legittimamente la Sdipi ha registrato
il nome a dominio contestato.
Sostiene inoltre la resistente che non
vi sarebbe identità tra la ragione sociale della ricorrente ed il
nome a dominio contestato in quanto le parole Innovazione Italia nel nome
a dominio registrato dalla Sdipi sono di seguito e non fra loro separate.
In relazione alla mala fede, la resistente
afferma che la prova della sua buona fede sarebbe data dal fatto che non
appena ha ricevuto notizia della contestazione ha collegato il nome a dominio
a quello di un associazione priva di scopo di lucro in attesa della decisione
del saggio. Inoltre non risponderebbe al vero che la resistente abbia mai
chiesto del denaro per la cessione del nome a dominio.
Quanto all’accusa di domain grabbing sostiene
la Sdipi che esistono numerose estensioni con le parole innnovazione e
italia che non sono state oggetto di registrazione da parte di nessuno
e che se il dott. Bocci avesse voluto fare domain grabbing le avrebbe registrate
tutte.
Motivi della decisione.
Esistenza delle condizioni previste
dalle regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato.
Secondo quanto previsto dalla Sezione 2
ed in particolare dall’art.16.6 regole di Naming (versione in vigore al
momento dell’attivazione della procedura), perché un dominio possa
essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:
a) il nome a dominio contestato sia identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti,
o al proprio nome e cognome; e che
b) l'attuale assegnatario (denominato
"resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio
contestato; ed infine che
c) il nome a dominio sia stato registrato
e venga usato in mala fede.
Se il ricorrente prova che sussistono assieme
le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta
di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo
viene trasferito al ricorrente.
In relazione al precedente punto b) del
presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo
al nome a dominio contestato qualora provi che:
1.prima di avere avuto notizia della contestazione
in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi; oppure
2.che è conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome
a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3.che del nome a dominio sta facendo un
legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare
la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
Identità del nome a dominio e
possibilità di confusione (Art.16.6.a)
E’ indubbio che il nome a dominio oggetto
della contestazione sia identico alla denominazione sociale della ricorrente.
Al riguardo, infondate sono le eccezioni
della resistente circa il fatto che al momento della registrazione del
nome a dominio la società ricorrente non aveva ancora completato
l’iter per la sua costituzione non essendo stata registrata nel registro
delle imprese, in quanto basate sull'erroneo assunto che dei requisiti
per far luogo al trasferimento del nome a dominio mediante procedura di
riassegnazione debba esserne verificata l'esistenza al momento in cui il
nome a dominio è stato originariamente registrato dal resistente.
Ma così non è. L'art. 16.6
delle regole di naming, usando per i punti a) e b) il tempo presente, si
riferisce evidentemente al momento della contestazione del dominio, indicato
nell'incipit dell'articolo stesso; mentre laddove intende fare riferimento
al momento della registrazione del dominio (come al punto c, relativo alla
malafede) lo indica specificamente.
Quindi, l’art. 16.6 lettera a) delle regole
di naming non prevede che il requisito della identità o confondibilità
del nome debba essere accertato al momento della registrazione, ma solo
che sussista al momento della contestazione.
Parimenti infondata è l’eccezione
della resistente circa la non identità tra il nome a dominio registrato
e la denominazione sociale della ricorrente che sarebbe composta da due
parole staccate.
Infatti, la circostanza che il nome a dominio
sia stato registrato come un’unica parola è irrilevante perché
non muta l’identità fonetica, visiva e concettuale con la denominazione
sociale della ricorrente che ha la sua parte distintiva nei termini
“innovazione” e “italia , che sono gli elementi che conferiscono riconoscibilità
alla società.
Si ritiene pertanto soddisfatto il requisito
della identità o confondibilità del nome a dominio richiesto
dall’art. 16.6 delle regole di Naming.
Diritti o interessi legittimi del resistente
(Art.16.6.b)
Con riferimento al secondo dei requisiti
richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “Innovazione
Italia ” e la confondibilità del nome a dominio con la propria denominazione
sociale, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio
concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza
di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle
regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza
di un titolo al nome a dominio in capo alla resistente.
Parte resistente ha affermato, nei suoi
scritti difensivi, che il diritto all’uso del nome a dominio contestato
le deriverebbe dal semplice fatto che lo ha registrato in adesione al principio
“first come, first served”.
Tale affermazione non appare condivisibile.
Come già specificato in precedenti decisioni, “il diritto o il
titolo del resistente al nome a dominio registrato non può in nessun
caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio
contestato, ma deve essere rilevato aliunde” (cfr. decisione dominio
“guidasposi.it”, saggio Nicola Adragna, pubblicata su http://www.e-solv.it/decisioni/guidasposi.htm).
In caso contrario, le procedure di riassegnazione sarebbero “prive di
senso, in quanto comunque il resistente avrebbe diritto al nome a dominio
per il solo fatto di averlo registrato per primo; col che il ricorrente
non potrebbe mai a priori risultare vittorioso, in quanto non potrebbe
mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art.16.6.b, che sarebbe
comunque escluso dalla avvenuta registrazione” (decisione dominio “guidasposi.it”,
cit.).
Respinta dunque in diritto la tesi della
resistente di aver diritto al nome a dominio per il solo fatto di
averlo registrato per prima, si osserva che la Sdipi Sistemi non ha né
dimostrato di aver alcun titolo ai nomi a dominio in contestazione,
né provato l’esistenza di alcuna delle circostanze cui l’art. 16.6
delle regole di naming deduce, juris et de jure, l’esistenza di un titolo
in capo all’assegnatario al nome a dominio contestato.
Dalla documentazione agli atti infatti:
-
non risulta in alcun modo che la resistente
“prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato
o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un
nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”
(art. 16.6.1 delle regole di naming). Né è stato indicato
dalla resistente alcun progetto, posto in essere prima della contestazione,
inerente al nome a dominio contestato;
-
la resistente non risulta (e non ha neppure
dedotto di) essere “conosciuta, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche
se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2 delle regole di
naming);
-
dei nomi a dominio in contestazione la resistente
non “sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato” (art. 16.6.3 delle regole di naming). Per stessa ammissione
della resistente, infatti, sul sito corrispondente al nome a dominio
in contestazione non è svolta alcuna attività.
Da quanto sopra consegue quindi che
la Sdipi non ha alcun diritto o titolo sul nome a dominio innovazioneitalia.it.
Malafede (Art.16.7 regole di naming)
Per quanto attiene la prova della registrazione
e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 16.7 prevede che le seguenti
circostanze, se dimostrate, siano ritenute prova della registrazione e
dell'uso del dominio in mala fede.
· "a) Circostanze che inducano
a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo
primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a
dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome)
o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia
superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione
ed il mantenimento del nome a dominio.
· b) La circostanza che il dominio
sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico
marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato
per attività in concorrenza con quella del ricorrente.
· c) La circostanza che il nome
a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di
danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del
ricorrente.
· d) La circostanza che, nell'uso
del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre,
a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione
con il marchio del ricorrente.
L'elencazione di cui sopra è
meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare
elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio
anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate."
Al riguardo per quanto attiene alla
malafede nella registrazione e nell’uso del dominio il collegio ritiene
che stante le prove addotte dalla ricorrente e richiamandosi in particolare
a quanto previsto all’articolo 16.7 regole di Naming, sussista la malafede
della resistente.
In particolare i tempi della registrazione
del nome a dominio, l’uso che ne è stato fatto, nonché il
comportamento della resistente successivo alla contestazione costituiscono
circostanze tali da indurre a ritenere raggiunta la prova della mala fede.
Ed infatti il nome a dominio contestato
è stato registrato dalla Sdipi il 15 ottobre 2003, sulla base di
un modulo di registrazione inviato il 10 ottobre 2003; ossia due giorni
dopo quello in cui è stato emesso il comunicato stampa del Ministro
per l’Innovazione e le Tecnologie, di cui veniva data ampia diffusione
su Internet, della nascita di Innovazione Italia s.p.a..
Il fatto che la Sdipi si occupi di informatica
e innovazione tecnologica lungi dal giustificare la registrazione
del nome a dominio conferma la mala fede nella registrazione in quanto
il suo amministratore non poteva non conoscere la nascita di Innovazione
Italia e la campagna di comunicazione collegata alla costituzione di questa
nuova società.
Al riguardo, del tutto irrilevante è
la circostanza che, alla data della registrazione, la odierna ricorrente
non avesse ancora completato l'iter di registrazione nel registro delle
imprese, e quindi – non essendosi ancora perfezionato l'acquisto della
personalità giuridica – il proprio diritto al nome non fosse ancora
perfezionato.
La malafede, infatti, è un mero
elemento soggettivo psicologico dell'agente, e pertanto, come tale, di
per sé non postula necessariamente la lesione di un esistente diritto
altrui o la commissione di un illecito. Nel caso di specie, è
provato agli atti che la Innovazione Italia s.p.a. fu costituita il 3 ottobre
2003, e della sua costituzione fu dato nei giorni successivi ampio risalto
sia sulla stampa che su Internet.
Altro sintomo di mala fede è costituito
dal fatto, affermato nel ricorso, documentato e non smentito dalla resistente,
che dopo la registrazione l’assegnatario odierno resistente ha utilizzato
il dominio per indirizzare automaticamente l'utenza alla propria pagina
web.
E’ evidente quindi che il nome a dominio
è stato registrato allo scopo di attrarre l’utenza internet e sviarla
sul sito della resistente.
Anche il comportamento della Sdipi
successivo alla contestazione del nome a dominio, contrariamente all’assunto
della resistente, conferma la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio in contestazione.
Infatti, dopo la contestazione il dominio
è stato utilizzato, e lo è tuttora, per reindirizzare l'utenza
al sito della Alsi (Associazione nazionale laureati in scienze dell'informazione
ed informatica, assegnataria del dominio alsi.it), probabilmente del tutto
ignara di tale reindirizzamento.
Il meccanismo di attribuzione di un indirizzo,
in questo caso www.innovazioneitalia.it, ad un indirizzo IP sul quale risponde
il server di un altro sito e precisamente quello del ricorrente è
stato considerato in precedenti decisioni indice indiscusso di mala fede
(Cfr. decisione kodak.it, saggio Paolo Luigi Zangheri, su http://www.crdd.it/decisioni/kodak.htm).
E ciò a prescindere dal fatto che il sito in questione riguardi
un’associazione non avente scopo di lucro.
Conclusioni
Ritiene questo collegio che la ricorrente
abbia dimostrato la sussistenza di quanto previsto all’art.16.6 punti a),
e c); per contro, ritiene che nessuno degli elementi indicati dall’art.16.6
b) numeri 1), 2) e 3) sia emerso a dimostrazione di un uso legittimo da
parte della Resistente del nome a dominio innovazioneitalia.it. Il ricorso
è ritenuto pertanto fondato e come tale viene accolto.
P.Q.M.
Si dispone pertanto il trasferimento del
dominio innovazioneitalia.it a favore della ricorrente Innovazione Italia
s.p.a., con sede in Via Calabria 46 Roma.
La presente decisione sarà comunicata
al registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 7 dicembre 2004
Avv. Raffaele Sperati
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