Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
kose.it
Ricorrente: CAFE’ DO BRASIL S.P.A.
(avv. Paola Stefanelli).
Resistente: COMPACT ITALIA di Luciano
Cammisa
Collegio (unipersonale): avv. Prof. Alfredo
Antonini
Svolgimento della procedura
In data 22 dicembre 2004 la segreteria
della CRDD riceveva per posta elettronica il ricorso proposto dalla società
Cafè do Brasil S.p.a., Via Appia Km. 22,648 (80017), Melito di Napoli
(NA) in persona del legale rappresentante ing. Rubino, rappresentata dall’avv.
Paola Stefanelli, e domiciliata presso lo Studio legale Notarbartolo &
Gervasi, C.so di Porta Vittoria, 9 (20122) Milano (MI), con il quale si
dava introduzione alla procedura ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione
e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di
naming”), per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio
www.kose.it di cui risulta assegnataria la società Compact Italia
di Luciano Cammisa (d’ora innanzi Compact), Via Appia, 7, (80029) Sant’Antimo
(NA).
La segreteria della CRDD provvedeva
quindi alla verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato verificando
le pagine web rispondenti all’indirizzo www.kose.it nonché le risultanze
del data base whois del Registro, dalle quali risultava che il nome a dominio
www.kose.it era stato registrato dalla Compact il 2 ottobre 2000 ed era
stato contestato il 12 novembre 2003. Inviava quindi comunicazione dell’avvenuta
instaurazione della procedura al Registro.
Ricevuta anche copia cartacea del ricorso
e relativa documentazione, il 28 dicembre 2004 la segreteria della CRDD
inviava il ricorso per e-mail del registro, nonché, in cartaceo
e con relativa documentazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, agli indirizzi risultanti dal data-base whois
Il 4 gennaio 2005 il sig. Cammisa
comunicava la ricezione del ricorso, eleggendo domicilio presso l'avvocato
C. Mottola, Via Della Libertà, 122, 81031 Aversa, presso il quale
chiedeva gli fossero inviate le comunicazioni, senza peraltroindicare il
relativo indirizzo di posta elettronica.
Dal 4 gennaio 2005, pertanto, decorreva
il termine di 25 giorni per l'invio delle repliche. Inutilmente scaduto
il termine senza che nulla pervenisse a CRRD, il I febbraio 2005 veniva
nominato quale saggio l'avv. prof. Alfredo Antonini, il quale in data 3
febbraio 2005 accettava l'incarico.
Allegazioni della ricorrente
La società Cafè do Brasil
S.p.a.. deduce con il proprio ricorso la malafede della resistente Compact
nella registrazione del nome a dominio kose.it; a riprova di ciò
allega documenti attestanti la registrazione in ambito nazionale del marchio
kosè n. 839638 depositata il 28 giugno 1998 e concessa il 14 aprile
1990 (rinnovata il 2 giugno 1998), nonché del medesimo marchio in
ambito internazionale n. R562358 del il 10 dicembre 1990 e rinnovata il
27 giugno 2000.
Essa ritiene che il nome a dominio kose.it
è identico al noto marchio kosè, segno distintivo della Cafè
d Brasil S.p.a. argomentando che “l’unico elemento di differenziazione
tra il nome a dominio kose.it ed il segno distintivo della CAFE’ DO BRASIL
S.P.A. è da ravvisarsi nel fatto che il primo è privo di
accento sulla vocale “e””.
Ciò, a dire della ricorrente, realizzerebbe
il primo dei tre presupposti alla base di una legittima istanza di riassegnazione
del nome a dominio ai sensi dell’art. 16.6.a) delle Regole di Naming: l’identità,
fonte di confusione, tra il nome a dominio oggetto della presente procedura
ed il marchio sul quale essa ricorrente vanta un diritto.
La ricorrente sostiene che nel caso di
specie ricorre poi anche il secondo presupposto ai fini della riassegnazione
del nome a dominio contestato, consistente nell’assenza, in capo alla resistente
Compact di ogni diritto od interesse legittimo sul dominio medesimo (art.
16.6.b)).
Da ultimo, la Cafè do Brasil S.p.a.,
asserisce la sussistenza anche del terzo presupposto ai fini dell’assegnazione
ad essa istante del nome kose.it, essendo “diversi gli elementi che consentono
di sostenere la malafede della Compact nella registrazione e nel mantenimento
del segno assegnatole” ai sensi dell’art. 16.7.
In particolare, nel motivare il ricorrere
di tale ultimo presupposto, la ricorrente precisa che il comportamento
della resistente è inquadrabile nell’ambito della fattispecie del
“pornosquatting” dal momento che, accedendo al dominio in contestazione,
l’utente di internet verrebbe reindirizzato ad un sito (www.sessoebasta.com),
appartenente a terzi, di esplicito contenuto pornografico.
La ricorrente deduce che la Compact, avendo
registrato il dominio qui contestato, impedisce che la Cafè do Brasil
S.p.a., titolare del marchio kosè, possa registrarlo come proprio
nome a dominio. Per i motivi esposti la ricorrente chiede che gli venga
assegnato il nome a dominio oggetto di contestazione.
Allegazioni del resistente
Il resistente, pur avendo ricevuto il ricorso,
non ha fatto pervenire alcuna replica, ma si è limitato, con la
e-mail del 4 gennaio 2005 con cui ha confermato la ricezione del ricorso,
a contestare quanto affermato dalla ricorrente.
In via preliminare, il resistente ha precisato
di non aver sottoscritto alcun modulo per arbitrato. Nel merito, ha contestato
il contenuto del ricorso, osservando che il dominio kose.it non avrebbe
nulla in comune con il marchio “kosè", contenendo un accento che
non si rinviene nel nome a dominio in contestazione. Ha inoltre precisato
che il dominio viene usato in un settore merceologico diverso da
quello in cui opera la ricorrente, della quale ha stigmatizzato il comportamento
in relazione ai contatti avuti per la cessione del dominio.
Motivi della decisione
In via preliminare: sull'instaurazione
del contraddittorio.
Il ricorrente, che con propria e-mail
del 4 gennaio 2004 ha confermato di avere ricevuto il ricorso e lo ha in
tal sede brevemente contestato, non ha fatto pervenire ulteriori repliche,
né si è peritato di costituirsi nel procedimento e ritirare
la documentazione cartacea che pure CRDD gli aveva inviato per raccomandata
e che le poste avevano restituito per essere risultato il destinatario
trasferito.
Al riguardo, il contraddittorio deve ritenersi
correttamente costituito. Da un lato, infatti, CRDD ha posto in essere
quanto previsto dalle procedure di riassegnazione, inviando ricorso per
e-mail e per posta agli indirizzi indicati nel whois, dall'altro il resistente
ha espressamente dichiarato nella propria e-mail del 4 gennaio 2005 di
averlo ricevuto. Né ha rilievo al riguardo la circostanza
che la raccomandata contenente il formato cartaceo del ricorso e della
documentazione non gli sia pervenuta. E' infatti preciso onere dell'assegnatario
del nome a dominio comunicare tempestivamente la variazione dei propri
dati al Registro per consentire l'aggiornamento del data-base whois, non
adempiendo al quale le comunicazioni si considerano correttamente effettuate
se inviate all'indirizzo risultante dal data-base stesso. Era quindi onere
del resistente, una volta ricevuto il ricorso per e-mail, costituirsi in
giudizio presso la segreteria di CRDD e ritirare il quella sede la
documentazione speditagli all'indirizzo risultante dal data-base whois,
restituita dalle poste e tenuta a sua disposizione dall'ente conduttore.
a) identità o confondibilità
del nome
La società Cafè do Brasil
S.p.a. dimostra, con opportuna documentazione attestante la registrazione
del marchio in ambito nazionale (n. 839638) nonché in
ambito internazionale (n. R562358), di essere titolare del marchio costituito
dalla parola “ KOSE’ ”.
Come ammesso dallo stesso resistente,
il nome a dominio kose.it si differenzia dal marchio registrato dalla società
ricorrente Cafè do Brasil S.p.a. soltanto per l’assenza dell’accento
sulla vocale “e”.
Tale minima differenza non rende le due
parole diverse ai fini dell’indagine sulla confondibilità e identicità
come richiesti dalle regole di naming. Secondo le attuali norme,
il nome a dominio può comporsi esclusivamente di lettere non accentate
dell'alfabeto latino, numeri, ed il segno “-“ (non iniziale né finale);
sicchè laddove la ricorrente avesse registrato per prima il nome
a dominio in contestazione volendo riportare sulla rete il proprio marchio
registrato Kosè avrebbe comunque dovuto privare quest’ultimo dell’accento.
Tale ultimo rilievo, dunque, dimostra che
l’assenza dell’accento sull’ultima vocale del nome a dominio contestato
non può in alcun modo incidere, menomandola, sulla pur piena e totale
identificazione tra nome a dominio contestato (kose.it) ed il marchio registrato
dalla Cafè do Brasil S.p.a. (Kosè).
Si ritiene pertanto che il ricorrente
abbia dato dimostrazione del requisito richiesto dall’articolo 16.6 a)
delle regole di naming.
b) inesistenza di un diritto della resistente
sul nome a dominio contestato
L’articolo 16.6 lett. b) prevede, ai fini
della riassegnazione, che l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto
o titolo in relazione al nome a dominio contestato.
Inoltre precisa che egli sarà ritenuto
avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
1) prima di avere avuto notizia della
contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta
al pubblico di beni e servizi; 2) che è conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome
a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; 3)
che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di
violarne il marchio registrato.
Sul primo presupposto, lo scrivente non
ne ritiene la sussistenza. A tale determinazione si giunge avendo
riguardo alle dichiarazioni rese dalla stessa resistente e contenute nel
fax inviato in data 11 dicembre 2003 all’ Avv. Paola Stefanelli, nel quale,
sono elencati i motivi per i quali la Compact riteneva di dover respingere
le pretese avanzate dalla Cafè do Brasil S.p.a..
Dal summenzionato documento emerge chiaramente
come la resistente non possa vantare alcun diritto o titolo in relazione
al nome a dominio: al punto c), infatti, la Compact afferma che la fonte
di ispirazione del nome a dominio kose.it debba individuarsi non nel marchio
registrato dalla Cafè do Brasil S.p.a., bensì nella asserita
ragione sociale di un esotico villaggio turistico denominato “The Beautiful
Centre Kose”.
In altri termini, la resistente rinviene
la legittimazione del proprio diritto sul nome a dominio nell’attività
svolta da terzi; attività che nulla ha a che vedere con la Compact
o con l’attività esercitata da quest’ultima.
A parte l’ispirazione al villaggio nella
registrazione del nome a dominio, la resistente non ha dimostrato né
di aver usato, né tantomeno di essersi oggettivamente preparata
ad usare in buona fede, prima di avere avuto notizia della contestazione,
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi.
Al riguardo, infatti, occorre rilevare
come nessuna prova abbia fornito la resistente in relazione all’asserito
svolgimento, prima della contestazione in oggetto, dell’attività
di sponsor in favore del villaggio turistico (servizi peraltro offerti
dal villaggio e non da essa resistente); né tantomeno l’offerta
di servizi di intrattenimento a carattere pornografico può
ritenersi facente capo alla medesima resistente, non essendo la Compact
titolare del dominio sessoebasta.com.
La Compact, inoltre non ha dimostrato di
essere conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale,
con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche senza aver
mai registrato il relativo marchio.
Circa la dimostrazione della circostanza
che del nome a dominio la resistente stia facendo un legittimo uso non
commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela
del ricorrente o di violarne il marchio registrato basti rilevare che nulla
in tal senso ha dedotto la Compact.
Infine, sul punto, è opportuno chiarire
che il semplice fatto di ottenere il nome di dominio da parte dell’autorità
preposta non conferisce un diritto di proprietà immateriale su di
esso poiché si tratta di un procedimento di tipo amministrativo
inidoneo a produrre questo effetto; il problema, in realtà, si pone
quando sorge, come nel caso di specie, il contrasto con “veri” diritti
anteriori quali appunto il marchio.
All’epoca della registrazione del nome
a dominio in contestazione da parte della Compct (2000), il marchio kosè
risultava essere stato già registrato dalla Cafè do Brasil
S.p.a.. sia in campo nazionale che internazionale (marchio nazionale il
28 giugno 1998; marchio internazionale 10 dicembre 1990).
A fronte della dimostrata titolarità
da parte della Cafè do Brasil S.p.a. del marchio composto dalla
parola kosè, la resistente non ha indicato e provato alcuna esistenza
di un proprio diritto sullo stesso nome da lei registrato come nome di
dominio
Secondo le regole di naming, che seguono
i principi generali di diritto, così come è onere della parte
ricorrente dare dimostrazione del diritto che intende far valere, è
onere della parte resistente dimostrare che nessun diritto ha violato con
la registrazione del nome contestato perché ciò è
stato fatto nel legittimo esercizio di un proprio diritto. La COMPACT avrebbe
dovuto dimostrare di avere diritto all’uso dello stesso nome nonostante
il diritto della ricorrente. Ma così non è stato. Essa infatti
non ha prodotto alcun documento né fornito una ricostruzione dei
fatti dai quali si potesse dedurre un suo diritto sul nome contestato.
Deve perciò ritenersi soddisfatto
il requisito di cui all’articolo 16.6 b) delle regole di Naming, così
come dedotto dall’istante Cafè do Brasil S.p.a..
c) il nome a dominio sia stato registrato
e venga usato in mala fede.
L’art. 16.6 c) delle regole di naming
richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato
e venga usato in mala fede.
La malafede è una circostanza che
può essere dedotta da diversi elementi, di cui fornisce un elenco,
sia pure indicativo, l’articolo 16.7 delle regole di naming secondo il
quale “Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della
registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:
a) Circostanze che inducano a ritenere
che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di
vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al
ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un
suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore
ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione
ed il mantenimento del nome a dominio;
b) La circostanza che il dominio sia stato
registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio
di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per
attività in concorrenza con quella del ricorrente;
c) La circostanza che il nome a dominio
sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare
gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
d) La circostanza che, nell'uso del nome
a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo
di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con
il marchio del ricorrente.
In relazione a quanto previsto dall'art.
16.7.a) delle regole di naming (Circostanze che inducano a ritenere che
il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere,
cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente
(che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente,
per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente
sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome
a dominio) , lo scrivente saggio non ritiene di rinvenire gli elementi
integranti la malafede del titolare del nome a dominio in contestazione.
Dapprima si deve osservare che, sebbene
nel fax inviato dalla Compact all’Avv. Paola Stefanelli, la stessa Compact
dichiari apertamente di aver discusso con “un diretto incaricato” della
ricorrente l’eventualità della vendita del nome kose.it, deve ritenersi
che la potenziale vendita non proverebbe da sola la mala fede della resistente.
E’ del tutto legittima l’intenzione da
parte del proprietario del nome a dominio, di voler disporre del bene per
mezzo di un atto traslativo della proprietà.
Peraltro, non è dato sapere dalla
lettura del ricorso introduttivo, l’ammontare del corrispettivo che la
ricorrente avrebbe dovuto versare alla Compact a fronte del trasferimento
della proprietà del dominio contestato: ciò non consente
al collegio giudicante la valutazione della congruità tra il “corrispettivo”
ed i “costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione
ed il mantenimento del nome a dominio” (art. 16.6 a)).
A ciò si aggiunga che tra la Compact
e la Cafè do Brasil S.p.a. non è ravvisabile alcun
rapporto di concorrenza (circostanza richiesta dall’articolo 16.6 lett.
a) delle regole di naming).
Non rileva inoltre, almeno in relazione
al summenzionato articolo, il fatto che la resistente Compact risulti essere
titolare assegnataria di oltre 700 nomi a dominio, alcuni tra i quali
identici a nomi di noti personaggi dello spettacolo o a ragioni sociali
di aziende di primaria importanza internazionale (come, peraltro, quella
della ricorrente), dovendosi indagare, di volta in volta, la sussistenza
dei requisiti e dei presupposti che le regole di Naming richiedono per
la riassegnazione del nome in contestazione.
L’elemento della malafede è invece
riscontrabile, a parere di questo collegio, da altre circostanze. Nel caso
di specie, infatti, appare dimostrata la ricorrenza del presupposto di
cui all’articolo 16.7 lett. d).
La ricorrente sostiene nel proprio ricorso
introduttivo che la Compact “…consapevole della fama del segno suddetto
[il marchio kosè] abbia pensato di sfruttarne illecitamente la notorietà
per sviare gli utenti di Internet, in cerca di informazioni sul noto caffè”.
La Compact, infatti, ha utilizzato il nome
a dominio corrispondente al marchio registrato dalla afè do Brasil
S.p.a., unicamente al fine di deviare gli utenti di internet, reindirizzandoli
su di un sito denominato www.sessoebasta.it - sito di carattere apertamente
pornografico -, a tal fine sfruttando la notorietà del marchio registrato
dall’azienda produttrice della nota marca di caffè.
Ciò rileva soprattutto se si considera
che il nome a dominio kose.it non risulta aver mai intrattenuto alcun tipo
di rapporto commerciale con il villaggio turistico “The Beautiful Centre
Kose”. L’unico utilizzo che, dalla documentazione prodotta, la Compact
risulta averne mai fatto è legato al fenomeno del “pornosquatting”.
Il sito wwwsessoebasta.com, al quale si
arriva accedendo al nome a dominio contestato utilizza quindi la notorietà
del marchio kose.it per deviare i clienti della nota società produttrice
di caffè su un sito in cui si offre intrattenimento sessuale a pagamento.
E l’elemento della intenzionalità
(presupposto di cui all’ articolo 16.7 lett. d)) in tale contestata utilizzazione
del dominio messa in atto dalla resistente al fine di attrarre gli utenti
di internet (creando confusione con il marchio della ricorrente), è
riscontrabile nel fatto che l’opera di attrazione degli ignari utenti avviene,
tutt’ora, per il tramite di altri nomi a dominio dei quali la Compact risulta
essere intestataria, alcuni dei quali richiamano esplicitamente nomi noti
dello spettacolo e dell’imprenditoria (wwwvodafone.it; www.autieri.it;
www.np3.it - quest’ultimo, peraltro palesemente rievocativo
di una particolare estensione dei files, reindirizza subito sul già
noto sito www.sessoebasta.com).
Tutti i richiamati domini reindirizzano
su siti (a pagamento) la cui offerta inerisce servizi di intrattenimento
di natura sessuale.
A nulla rileva che la proprietà
del suddetto sito sia riconducibile o meno alla resistente, dovendo aver
riguardo a solo alla circostanza che il nome a dominio in contestazione
sia utilizzato a scopo di trarne profitto - come nel caso di specie - creando
motivi di confusione con il marchio del ricorrente. Il fine ultimo del
suo utilizzo è (o almeno è stato) il profitto monetario;
il destinatario ultimo di tale profitto non rileva ai fini del decidere.
Da ultimo, è fuor di dubbio che
vedere il proprio marchio registrato, associato ad una attività
di per sé discutibile quale quella riconducibile al sito internet
www.sessoebasta.com arreca discredito all’immagine di cui può godere
una società presente sul mercato internazionale da anni. E ciò
a prescindere dalla legittimità o meno dell’attività in questione.
Deve pertanto ritenersi che la Compact
abbia registrato ed usato il nome a dominio www.kose.it in malafede.
P.Q.M.
Il collegio accoglie il ricorso e
per l'effetto dispone che il nome a dominio www.kose.it sia riassegnato
alla società Cafè do Brasil S.p.a. Via Appia Km. 22,648 (80017),
Melito di Napoli (NA).
La presente decisione sarà comunicata
al Registro per gli adempimenti necessari.
Trieste, 15 febbraio 2005
avv. Prof. Alfredo Antonini
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