Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Decisione nella procedura di riassegnazione del nome a dominio
LAND-ROVER.IT

Ricorrente: LAND ROVER Italia S.p.A. (Avv. Niccolò Invrea)
Resistente: ALB Ricambi  
Collegio (unipersonale): avv. Prof. Gustavo Romanelli.

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 4 giugno 2001, la LAND ROVER Italia S.p.A. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio land-rover.it, registrato dalla ALB Ricambi.

In data 4 giugno 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo www.land-rover.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio land-rover.it risultava assegnato alla ALB Ricambi dal 1 marzo 1999.
- che il dominio land-rover.it era stato sottoposto a contestazione il 20 aprile 2001.

In data 5 giugno 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della Crdd, verificata la regolarità del ricorso, nello stesso giorno provvedeva ad inviare per raccomandata alla ALB Ricambi copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. In pari data la Crdd inviava per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.

Il 18 giugno 2001 la Crdd  riceveva via fax un messaggio dalla Registration Authority (confermato per raccomandata) con allegata richiesta della ALB Ricambi alla cancellazione del nome a dominio land-rover.it.

La Crdd designava quale saggio il sottoscritto  prof. Gustavo Romanelli, il quale in data 19 giugno 2001 accettava l’incarico. 

Motivi della decisione.

Essendo stato segnalato dalla Registration Authority e confermato dalla documentazione allegata agli atti dalla segreteria della Crdd l’avvenuta la rinuncia da parte del resistente al dominio contestato, non può che ritenersi cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Questo collegio uninominale, viste le regole di naming, preso atto della cessazione della materia del contendere, dichiara estinta la presente procedura.

Roma, 20 giugno 2001

Prof. Avv. Gustavo Romanelli.

 


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