Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
lanerieagnona.it

Ricorrente: Agnona S.p.A. (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Cristina Diorina 
Collegio: avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 10 ottobre 2003 la società Agnona S.p.A., Via Casazza 7, 13011 Borgosesia (Vercelli), rappresentata dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliata presso la sede dello Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio lanerieagnona.it,  registrato dalla signora Cristina Diorina, domiciliata in Via dei Mille 8, 60121 Ancona.

In data 17 ottobre 2003 la segreteria della Crdd verificava l'intestataria del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo lanerieagnona.it.  Le verifiche consentivano di appurare in particolare: a) che il dominio lanerieagnona.it risultava assegnato alla signora Diorina dal 10 giugno 2003; b) che il dominio lanerieagnona.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della Registration Authority il 3 ottobre 2003; c) che all’indirizzo www.lanerieagnona.it. corrispondeva una sola pagina che reindirizzava immediatamente l’utente ad un sito pornografico a pagamento, la cui home page presentava fotografie e contenuti assolutamente espliciti. 

Il 17 ottobre 2003 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Verificatane la regolarità, la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal data base whois. Non era possibile invece l’invio del ricorso via telefax.

La raccomandata non poteva essere consegnata dalle poste italiane, in quanto l’indirizzo indicato sul whois (via dei Mille 8, Ancona) si riferisce ad una via inesistente. Pensando ad un errore nell’indirizzo, le Poste italiane tentavano allora la consegna al medesimo indirizzo in Falconara, paese in provincia di Ancona in cui esiste una via dei Mille. Ma anche a tale indirizzo la signora Cristina Diorina risultava sconosciuta. Pertanto, il plico veniva restituito a Crdd il 31 ottobre 2003. Da tale data può essere quindi ritenuto decorrere il termine previsto dalle regole di naming a favore della resistente. Nulla essendo pervenuto entro il termine previsto dalle regole di naming per l’invio di repliche (ossia il 25 novembre 2003), Crdd nominava il 27 novembre 2003 quale saggio il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda,  il quale in data 1 dicembre 2003 accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

La ricorrente Agnona S.p.A. fa parte del gruppo Ermenegildo Zegna e produce abbigliamento di lusso con il marchio Agnona. La società, originariamente chiamata Lanerie Agnona S.r.l., il 15.11.1999 si è fusa nella Fiume S.p.A. e ha modificato il suo nome in Agnona S.p.A., continuando peraltro ad essere nota al pubblico anche con l’originario nome di “Lanerie Agnona”. La ricorrente afferma di essere titolare di numerosi marchi “agnona” e “agnona lanerie”, fra cui segnala e documenta  la registrazione italiana n. 678357 risalente al 1954 e la registrazione internazionale n. 308660. Sottolinea inoltre come  “Agnona” sia il “cuore” della propria ragione sociale.

Ritenuto che l’assegnataria non abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione, il quale  sarebbe stato registrato e sarebbe mantenuto in malafede, la ricorrente ne chiede la riassegnazione.

Posizione della resistente

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso è stato comunicato per e-mail alla signora Cristina Diorina all’indirizzo risultante dal data base whois della Registration Authority e all’indirizzo postmaster@lanerieagnona.it, risultato peraltro inesistente. Inoltre la copia cartacea del ricorso, con la relativa documentazione, è stata spedita per raccomandata all’indirizzo indicato nel suddetto data base. Tuttavia, tale indirizzo è risultato inesistente. Né la signora Cristina Diorina è risultata esistente in Falconara, il più vicino paese delle Marche in cui esista una via dei Mille; tanto che le poste hanno restituito la raccomandata il 31 ottobre 2003. Anche i tentativi di comunicare via telefax  il ricorso sono falliti.

Quanto posto in essere da Crdd soddisfa tutte le condizioni richieste dall’art. 2, I comma, lett. B) delle procedure di rassegnazione, atteso che, oltre all’indirizzo e-mail riportato nel data base whois della Registration Authority. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 delle procedure di riassegnazione si considera che la resistente abbia avuto conoscenza del reclamo a far data dal momento in cui le poste hanno rinviato la raccomandata che conteneva il ricorso e la relativa documentazione, ossia dal 6 ottobre 2003.

Il relativo termine per il deposito di repliche al ricorso è quindi inutilmente scaduto alle ore 24 del 25 novembre 2003

Motivi della decisione

a) identità e confondibilità del nome

Ritiene questo collegio, con riguardo a quanto previsto dall’art. 16.6 lett. a) delle regole di naming, che il nome a dominio sia tale da indurre in confusione sia  rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, sia alla denominazione sociale della ricorrente stessa. Il nome a dominio contestato riprende integralmente il marchio e la ragione sociale che la ricorrente aveva sino al 1999. La potenzialità confusoria sussiste anche in relazione all’attuale denominazione sociale della ricorrente, Agnona s.p.a., in quanto alla parola “agnona” è abbinata la parola “lanerie” che è generica nel settore specifico e non ha di per sé sola alcuna capacità distintiva. L’associazione fra “lanerie” e “agnona” rafforza anzi l’allusione al marchio “agnona”, utilizzato per contraddistinguere prodotti di abbigliamento “di laneria”, cioè confezionati in diversi tipi di lana. Tanto che sui motori di ricerca in Internet le parole “lanerie agnona” generano oltre un centinaio di risultati tutti riferibili alla ricorrente.

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato.

Avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “agnona” e la confondibilità del nome a dominio con la propria denominazione sociale e con un suo marchio registrato, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al resistente. La resistente non ha peraltro fornito alcuna argomentazione o documentazione circa un suo eventuale diritto o titolo relativo al nome a dominio oggetto di contestazione, né alcun diritto o titolo a suo favore è desumibile dalla documentazione in atti o ex officio da Internet.

Pertanto si ritiene accertato anche il secondo requisito di cui all’art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte del resistente al nome a dominio in contestazione.

c) malafede della resistente.

Per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, richiesta per far luogo alla rassegnazione dall’art. 16.6 lett. c) delle regole di naming, si ritiene che essa sia stata provata dalla documentazione versata agli atti. 

Anzitutto, è difficile credere che la registrazione da parte della resistente di lanerieagnona.it sia frutto di mera coincidenza. A prescindere dalla notorietà del marchio, l’associazione nel dome a dominio in contestazione fra “agnona” e “lanerie” conferma ulteriormente che al momento del deposito la titolare del nome a dominio era ben consapevole dell’esistenza di un marchio “agnona” utilizzato per contraddistinguere prodotti in lana.

D’altro canto, “lanerieagnona” è nome del tutto diverso da quello della ricorrente, e non ha alcuna attinenza con i contenuti del sito pornografico cui l’utente viene reindirizzato o con i servizi che tale sito offre al pubblico.

Ci si trova quindi in presenza di un tipico caso di pornosquatting di tipo ricattatorio, ossia la registrazione di un nome a dominio corrispondente all’altrui marchio, mediante il quale si reindirizza l’utente verso un sito pornografico di terzi; situazione questa che è già stata ritenuta da precedenti decisioni come sintomatica della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio (decisione dominio pradaboutique.it, saggio Fogliani, su http://www.crdd.it/decisioni/pradaboutique.htm).

Mediante un siffatto comportamento, l’assegnatario del nome a dominio in contestazione non persegue lo scopo primario (già di per sé illegittimo) di sviare gli utenti attratti dall’altrui marchio verso un proprio sito; bensì quello di precostituire un motivo di pressione illecito nei confronti del legittimo titolare di diritti sul nome a dominio in contestazione, per indurlo a non dovuti esborsi economici per far cessare  quanto prima possibile una fonte di pregiudizio al proprio decoro e alla propria fama  innanzi all’utenza. Non pare infatti possa essere posto in dubbio che l’utente che digiti l’indirizzo http://www.lanerieagnona.it e si trovi davanti, anziché il sito della casa di abbigliamento che cercava, una pagina contenente esplicite immagini pornografiche, ne abbia una negativa impressione che finisce con l’essere comunque associata al nome corrispondente all’indirizzo digitato.

A tale circostanza, che di per sé sarebbe sufficiente a ritenere la malafede nella registrazione del dominio, vanno aggiunti i dubbi circa la effettiva esistenza del soggetto a cui nome è stato registrato il nome a dominio. Non solo all’indirizzo indicato sulla lettera di assunzione di responsabilità è inesistente; ma il suo nome appare così simile ad un noto marchio internazionale (Cristina Diorina / Christian Dior) da indurre seri dubbi circa la esistenza di una effettiva persona con quel nome. 

Ritiene il collegio, con il conforto dell’orientamento univoco registratosi nelle MAP di ICANN, che anche l’indicazione di nome o indirizzi falsi all’atto della registrazione del nome a dominio costituisca elemento da cui dedurre la malafede dell’assegnatario del nome a domini contestato (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Matthew Bessette, Caso OMPI N. D2000-0256, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0256.html; Women on Waves Foundation v. Chris Hoffman, Caso OMPI N. D2000-1608, su http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1608.html). Circostanza questa che, unita alla precedente, impone ritenere dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si ritengono sussistenti le condizioni richieste dall’art. 16.6 delle regole di naming per la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

 Si dispone la riassegnazione del nome a dominio lanerieagnona.it  alla società Agnona S.p.A., Via Casazza 7, 13011 Borgosesia (Vercelli)

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  15 dicembre 2003

Avv.  Giuseppe Loffreda

 . 

 


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