Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


 
Procedura di riassegnazione del nome a dominio
lineamutuo.it

Ricorrente: CO.MI. S.a.s.
Resistente: Saci S.r.l.
Collegio (unipersonale): dott. Edoardo Fano

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 13 maggio 2001, la CO.MI. S.a.s., con sede in Mola di Bari, via Lungara Porto n.8, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio lineamutuo.it, registrato dalla Saci S.r.l.

In data 11 maggio 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.lineamutuo.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il dominio lineamutuo.it risultava assegnato alla Saci S.r.l. dal 19 marzo 2001;
- che il dominio lineamutuo.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. l’8 maggio 2001;
- che all'indirizzo www.lineamutuo.it  risultava un sito attivo.

In data  11 maggio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso,  in data 15 maggio la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso era pervenuto alla Saci S.r.l. in data 17 maggio  2001; da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Nulla essendo pervenuto in tale termine, la Crdd designava quale saggio il sottoscritto dott. Edoardo Fano, il quale accettava l'incarico in data 12 giugno 2001. 

Peraltro, il 20 giugno 2001 la resistente Saci comunicava di avere tempestivamete inviato alla C.r.d.d. per raccomandata proprie repliche in data 6 giugno 2001 e di avere ricevuto in restituzione dalle Poste Italiane il relativo plico non recapitato a causa di “ indirizzo inesatto”. Provvedeva pertanto ad inviare nuovamente le proprie repliche e la documentazione alla C.r.d.d. allegando l’originario plico della prima raccomandata non consegnata al destinatario.

Dall’esame della busta, detta raccomandata con le repliche risultava inviata il 6 giugno 2001 all’indirizzo di “Corso Cavour” anziché “via Cavour”, pervenuta a Roma l’8 giugno 2001 e restituita al mittente il 14 giugno 2001 con la dizione “indirizzo inesatto”.

La C.r.d.d. trasmetteva immediatamente le suddette repliche alla ricorrente ed al saggio, il quale, rilevato:
- che il termine per il deposito delle repliche scadeva l’11 giugno 2001;
- che, se le Poste avessero consegnato il plico, le repliche sarebbero giunte nei termini; 
- che la mancata consegna del plico poteva essere ritenuta non imputabile alla parte resistente; 
- che d’altra parte le vigenti regole di naming impongono come principio primario il rispetto del contraddittorio (art. 10, I comma delle procedure di riassegnazione); 
- che l’art. 10, II comma delle procedure di riassegnazione prevede che “in casi eccezionali, il collegio può, su istanza di una delle parti o d'ufficio, concedere proroghe rispetto ai termini previsti”; 
- che, ex art. 15, II comma  delle procedure di riassegnazione, il termine per la decisione può essere prorogato per circostanze eccezionali; 
- che quanto verificatosi poteva ritenersi circostanza eccezionale che consente: a) ai sensi dell’art. 10, II comma e 15, I comma   delle procedure di riassegnazione, l’ammissibilità delle repliche e dei documenti tardivamente pervenuti; b) la posposizione del termine per la decisione ai sensi dell’art. 15, II comma delle procedure di riassegnazione;
dichiarava con ordinanza 25 giugno 2001 ammissibili le repliche e la documentazione fatte pervenire il 22 giugno 2001 dalla resistente, disponeva la trasmissione delle stesse alla parte ricorrente e  prorogava il termine per la decisione al 10 luglio 2001.

ARGOMENTAZIONI DELLA RICORRENTE

La CO.MI S.a.s. di Pepe, Scarpa & C. (di seguito “ricorrente”), a sostegno del proprio ricorso, afferma e documenta di essere titolare della domanda di registrazione italiana n° BA2000C000384 per il marchio LINEAMUTUO, depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 28 luglio 2000.

Sulla base del suddetto marchio depositato, la ricorrente ha contestato presso la Registration Authority italiana la registrazione di nome a dominio lineamutuo.it da parte della SACI S.r.l. (di seguito "resistente") e ne richiede ora al presente collegio unipersonale del C.R.D.D. il trasferimento a proprio nome in applicazione della procedura di riassegnazione prevista dall’art. 16 delle regole di naming.

La ricorrente afferma che sussistono le tre condizioni a), b) e c) richieste dall’art.16.6 delle regole di naming affinché il nome a dominio contesto venga riassegnato, in quanto:

a) la ricorrente è titolare di una domanda di registrazione avente per oggetto un marchio identico al nome a dominio contestato;

b) l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, essendo titolare di un altro marchio, QUIMUTUO, “che utilizza per la sua immagine e notorietà in maniera abituale”;

c) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede, dal momento che sussistono tre delle quattro circostanze esemplificative elencate all’art. 16.7 delle regole di naming, vale a dire:
· il dominio è stato registrato dalla resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso è utilizzato per attività in concorrenza con quella della ricorrente (art. 16.7 lettera b.);
· il nome a dominio è stato registrato dalla resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome della ricorrente (art. 16.7 lettera c.);
· nell’uso del nome a dominio, esso è stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio della ricorrente (art. 16.7 lettera d.).

Asserisce infatti la ricorrente che:
- “la SACI S.r.l. ha piena conoscenza della CO.MI S.a.s. di Pepe, Scarpa & C., in quanto sono società perfettamente concorrenti, nel senso che svolgono entrambe la stessa funzione di intermediazione finanziaria per pratiche di mutuo ed agiscono sul medesimo territorio quindi sul medesimo mercato”;
- “due soci della CO.MI S.a.s. sono attualmente anche soci della SACI S.r.l., quindi la perfetta conoscenza e concorrenza delle due società è indiscutibile”;
- “la SACI S.r.l., titolare del marchio QUIMUTUO, è anche assegnataria del dominio quimutuo.it, sito internet dove la società presenta i suoi servizi”;
- “non vi è dubbio che l’assegnazione di lineamutuo sia stata effettuata allo scopo di indurre confusione nei consumatori (che digitano www.lineamutuo.it e si ritrovano davanti al sito di una società che propone loro le soluzioni di mutuo che stanno cercando, ma non si tratta dell’azienda che essi hanno cercato)” e “di impedire l’appropriazione debita di un dominio ad un concorrente”;
- “la condizione è avvalorata dal mancato utilizzo del dominio contestato (lineamutuo.it). Infatti all’URL www.lineamutuo.it esiste una pagina con la sola indicazione del provider, quindi una pagina vuota, segno che il detentore non ha alcuna intenzione di sfruttare commercialmente il domain”.

Sulla base delle suddette argomentazioni nonché della documentazione a sostegno delle stesse la ricorrente chiede il trasferimento a proprio nome del dominio lineamutuo.it.

ARGOMENTAZIONI DELLA RESISTENTE

La resistente sostiene l’infondatezza del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.

a) La resistente contesta l’esistenza della prima condizione richiesta dall’art. 16.6 delle regole di naming, in quanto la domanda di registrazione, di cui la ricorrente è titolare, ha per oggetto un marchio di “assoluta genericità”. “La parola lineamutuo, da sola, non può servire a differenziare alcun prodotto soprattutto con riferimento a prodotti finanziari … (omissis) deve ritenersi l’inesistenza di alcun diritto di esclusiva sulla parola lineamutuo per il sol fatto di essere identica ad un marchio registrato”.

b) La resistente contesta l’esistenza della seconda condizione richiesta dall’art. 16.6 delle regole di naming, dal momento che, dopo aver operato “da oltre tre anni nel campo dell’assistenza, consulenza ed intermediazione in tema di mutui-casa” con il marchio QUIMUTUO ed il sito web www.quimutuo.it, ha deciso di registrare il dominio lineamutuo.it per offrire un servizio on-line, consistente in una “linea diretta con il mutuo, al fine di accelerare la procedura di acquisizione di documentazione e di conoscere in tempo reale la condizione economica del consumatore, onde poter valutare immediatamente la possibilità di accedere o meno ad un finanziamento”.
Il sito web www.lineamutuo.it è “ad oggi inattivo poiché la programmazione del contenuto è ancora in fase di studio”.

c) La resistente contesta l’esistenza della terza condizione richiesta dall’art. 16.6 delle regole di naming e argomenta l’inesistenza di una sua presunta malafede in sede di registrazione ed uso del dominio contestato, sostenendo che:
- è vero, come affermato dalla ricorrente, che le società in questione sono tra loro concorrenti;
- è vero, come affermato dalla ricorrente, che “due persone fisiche sono allo stesso tempo socie delle predette compagini”;
- “ciò che la ricorrente ha omesso di dire è che i soci in questione sono proprio il sig. Gianvito Pepe ed il sig. Luigi Scarpa, soci di minoranza della SACI S.r.l. che, dopo aver appreso il know-how, hanno deciso nel luglio del 2000 di intraprendere in proprio tale attività, nella stessa zona, costituendo la CO.MI S.a.s di Pepe, Scarpa & C., registrando ed utilizzando un marchio LINEAMUTUO – appunto – simile a quello registrato ed utilizzato dalla SACI S.r.l. (QUIMUTUO). Tale similitudine la si riscontra sia con riferimento alla parola chiave, sia con riferimento al carattere della scrittura relativo all’indicazione sottostante”;
- “da quanto detto si evince che se qualcuno era intenzionato a danneggiare gli affari del concorrente, ad usurpare il nome dello stesso, ad attrarre – a scopo di trarne profitto -, sviare la clientela, creando motivi di confusione tra i marchi … non era certo la SACI S.r.l.!!!”.

A riprova dell’inesistenza di alcun motivo per creare confusione allo scopo di trarne profitto, la resistente sostiene infine la notorietà propria nonché del suo marchio QUIMUTUO nello specifico settore di attività di cui si tratta ed allega del materiale pubblicitario a sostegno di ciò.

Sulla base delle suddette argomentazioni nonché della documentazione a sostegno delle stesse la resistente chiede il rigetto del presente ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo le previsioni dell’art. 16.6 delle regole di naming, affinché un nome a dominio possa essere riassegnato al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni.

Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (art. 16.6 lettera a.) 

La ricorrente risulta essere titolare del marchio depositato LINEAMUTUO.
Trattasi di un marchio complesso, costituito dalla dicitura “LINEAMUTUO – nuove soluzioni per l’acquisto della tua casa” e dalla componente figurativa rappresentata da una casa stilizzata: la denominazione LINEAMUTUO è senz’altro da considerarsi il cuore del marchio e pertanto la prima condizione prevista dall’art. 16.6 delle regole di naming risulta soddisfatta.

Si richiama a tale proposito quanto affermato in sede di decisione sulla Procedura di Riassegnazione relativa al dominio giocodellotto.it (Milano, 26 marzo 2001), vale a dire: “In merito all’obiezione sollevata dalla resistente, relativa al fatto che il marchio depositato non sia costituito dalla sola denominazione giocodellotto ma anche da una componente figurativa, si rileva che la componente semantica sia da ritenere prevalente ed essere il cuore del marchio. Inoltre, il fatto che il marchio sia stato depositato con una veste grafica non esclude la pressoché identità e la potenziale confusione con il nome a dominio. Come è ben noto i nomi a dominio sono composti da caratteri alfanumerici, non permettendo quindi la riproduzione di simboli grafici. L’utente Internet, così come qualsiasi altro navigatore/consumatore, memorizza il nome/marchio di interesse ed al momento della ricerca su Internet (non potendo digitare caratteri grafici), digiterà il nome del marchio memorizzato. In questo caso giocodellotto, senza minimamente riflettere su una eventuale impossibilità di rintracciare il marchio cercato causa la mancanza nella digitazione dei valori (caratteri grafici) con cui il marchio in questione appare ad esempio sulla carta stampata”.

Riguardo alle obiezioni sollevate dalla resistente in merito alla nullità del marchio LINEAMUTUO della ricorrente per mancanza di capacità distintiva, pur non essendo questa la sede cui presentare siffatto reclamo il presente collegio unipersonale desidera osservare quanto segue:

· secondo costante giurisprudenza nonché unanime dottrina, in merito alla capacità distintiva di un marchio si ritiene che qualora due o più parole in sé e per sé generiche o descrittive, in relazione ai prodotti e/o servizi cui si riferiscono, vengano depositate ed utilizzate in combinazione tra loro, creando così una nuova denominazione di fantasia, il marchio in tal modo costituito è dotato di una seppur minima capacità distintiva.
A tale proposito citiamo da ultimo il seguente estratto di un Ordinanza dell’11 ottobre 2000 del Tribunale di Brescia nel quale, riferendosi al marchio ITALIA ONLINE, si sostiene che “… la combinazione di due termini di per sé generici conferisce all’insieme un significato non meramente descrittivo che trascende il contenuto delle singole parole per esprimere un concetto nuovo in una forma arbitraria già originariamente dotata di una sufficiente capacità distintiva poi rafforzata dall’uso e dalla pubblicità negli anni successivi alla registrazione”;

· nel caso in questione è logico supporre che possa trattarsi di un marchio cosiddetto debole, a causa della presenza al suo interno della parola MUTUO (nonché dello slogan “nuove soluzioni per l’acquisto della tua casa”) che descrive i servizi in relazione ai quali viene usato, dotato quindi di una limitata ma ciò nondimeno minima capacità distintiva in virtù della denominazione di fantasia LINEAMUTUO (nonché della particolare grafia adottata);

· lo stesso discorso andrebbe peraltro fatto per il marchio depositato ed utilizzato dalla resistente per contraddistinguere i propri servizi, vale a dire QUIMUTUO, non meno debole di LINEAMUTUO ma pur sempre valido, a parere dello scrivente, in virtù del fatto che trattasi di denominazione di fantasia (nonché della particolare grafia adottata);

· se poi è vero che entrambi i marchi in questione, vale a dire tanto LINEAMUTUO che QUIMUTUO, sono ancora allo stato di domanda e devono pertanto ancora passare l’esame di ammissibilità dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, senza volersi sostituire a quest’ultimo nell’anticiparne la decisione lo scrivente ritiene che difficilmente a tali marchi verrà rifiutato lo stato di registrazione per mancanza di capacità distintiva, essendo stata in passato concessa registrazione a marchi non meno deboli quali SALVAMUTUO (reg. n° 791.991), MUTUO AMICO (reg. n° 750.718), MUTUO OGGI (reg. n° 646.810), MUTUO DROP (reg. n° 617.576), MULTI MUTUO (reg. n° 584.920, rinnovato con il n° MI2000C005130), SPECIAL MUTUO (reg. n° 811.678), solo per citare alcuni esempi di marchi contenenti la denominazione “MUTUO” e riferiti allo stesso settore merceologico in cui operano le parti del presente ricorso.
In tema di marchio debole opposto a nome a dominio identico si spinge addirittura oltre la decisione in applicazione della Procedura di Riassegnazione relativa al nome a dominio guidasposi.it, Roma, 2 marzo 2001, nel sostenere che “… del tutto ininfluenti (quand’anche fossero nel merito fondate) le deduzioni della Forever S.r.l. (resistente nel caso in esame), secondo le quali si tratterebbe di un marchio debole, che come tale non ne garantirebbe al titolare l’uso esclusivo. Le regole di naming italiane (e le UDRP di Icann cui esse si ispirano) non richiedono affatto che il ricorrente dimostri l’esclusività del proprio diritto al nome, ma semplicemente che egli abbia diritto ad utilizzarlo.”

Diritti o interessi legittimi della resistente (art. 16.6 lettera b.) 

Per ciò che concerne tale comma dell’art. 16.6 delle regole di naming, a seguito della decisione 33.3 del Comitato esecutivo del 27/4/2001 è stato deciso che spetti al resistente provare di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato.

Ancora secondo l’art. 16.6 delle regole di naming come modificato dalla suddetta decisione, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
1) prima di avere avuto notizia della contestazione, in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi; oppure
2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Secondo quelle che sono state le argomentazioni prodotte dalla resistente, nessuna delle suddette circostanze risulta provata, in quanto:
1) la resistente afferma di aver registrato il nome a dominio lineamutuo.it per offrire un servizio on-line, consistente in una “linea diretta con il mutuo, al fine di accelerare la procedura di acquisizione di documentazione e di conoscere in tempo reale la condizione economica del consumatore, onde poter valutare immediatamente la possibilità di accedere o meno ad un finanziamento”, ma al tempo stesso ammette che il relativo sito web www.lineamutuo.it è “ad oggi inattivo poiché la programmazione del contenuto è ancora in fase di studio” e, nella consistente documentazione fornita a sostegno della propria posizione, non fornisce alcun documento recante riferimenti a tale “studio” né ad un dominio lineamutuo.it o ad un sito web www.lineamutuo.it;
2) per sua stessa ammissione, la ricorrente dichiara di godere di una certa notorietà nel proprio settore, dove però è conosciuta per il suo marchio QUIMUTUO, come conferma il materiale pubblicitario allegato a riprova di ciò, e non per il marchio LINEAMUTUO;
3) come già detto, la ricorrente ammette di non avere ancora usato il nome a dominio lineamutuo.it (registrato, va ricordato, nel marzo di quest’anno) e non fornisce prova alcuna di un presunto studio per la programmazione del relativo sito web www.lineamutuo.it.

In considerazione di quanto sopra, anche la seconda condizione prevista dall’art. 16.6 delle regole di naming risulta soddisfatta.

Registrazione ed uso in malafede (art. 16.6 lettera c.) 

L’art. 16.7 delle regole di naming elenca una serie esemplificativa di circostanze che, qualora vengano dimostrate, sarebbero ritenute prova della registrazione ed uso del dominio in malafede.

Sulla base delle argomentazioni della ricorrente, risulta provato il rapporto (peraltro confermato dalla stessa resistente) di diretta concorrenza esistente tra le parti del presente ricorso (operanti nello stesso settore di attività nonché ambito territoriale) e pertanto difficilmente si può credere che la resistente abbia registrato “casualmente” un nome a dominio identico al marchio principale della ricorrente nonché diretta concorrente, depositato, vale la pena ricordarlo, quasi otto mesi prima della registrazione del dominio contestato.

Infatti la ricorrente (secondo quanto risulta dalla copia del verbale di domanda allegata al presente ricorso) ha presentato domanda di registrazione per il marchio LINEAMUTUO in data 28 luglio 2000, mentre la resistente (secondo quanto risulta nella banca dati WHOIS della Registration Authority italiana) ha registrato il nome a dominio lineamutuo.it il 19 marzo 2001, con ciò privando la ricorrente della possibilità di svolgere attività in rete con il nome a dominio .IT corrispondente al proprio marchio principale.

E’ inoltre opinione dello scrivente che, allo scopo di prestare i propri servizi on-line, sarebbe stato più logico, in quanto coerente con l’attuale tendenza, l’adozione di un nome a dominio quale ad esempio, anche per ricollegarsi al marchio principale della resistente, quimutuo-online.it (o forse meglio ancora quimutuonline.it), piuttosto che lineamutuo.it.
 
In considerazione di quanto sopra, si ritiene dimostrata la circostanza secondo cui “il dominio sia stato registrato dalla resistente allo scopo di impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio” (art. 16.7 lettera b. delle regole di naming), e pertanto è provata la registrazione in malafede: rimane ora da verificare la sussistenza o meno dell’uso in malafede.

A tale proposito, il presente collegio unipersonale rileva un’evidente contraddizione nelle argomentazioni espresse dalla ricorrente, la quale afferma che “non vi è dubbio che l’assegnazione di lineamutuo sia stata effettuata allo scopo di indurre confusione nei consumatori (che digitano www.lineamutuo.it e si ritrovano davanti al sito di una società che propone loro le soluzioni di mutuo che stanno cercando, ma non si tratta dell’azienda che essi hanno cercato)” e poco dopo aggiunge che “la condizione è avvalorata dal mancato utilizzo del dominio contestato (lineamutuo.it). Infatti all’URL www.lineamutuo.it esiste una pagina con la sola indicazione del provider, quindi una pagina vuota, segno che il detentore non ha alcuna intenzione di sfruttare commercialmente il domain”.

Una verifica della reale situazione del sito web www.lineamutuo.it si rende quindi necessaria.

A seguito di tale verifica risulta che digitando www.lineamutuo.it il navigatore/consumatore raggiunge un sito web costituito solo da una home page che semplicemente reca scritto “this site is hosted at www.globonet.it - your choice for professional hosting”.

Lo scrivente ritiene pertanto valida la seconda delle suddette argomentazioni (il “mancato utilizzo del dominio contestato”), ignorando invece la prima (la circostanza secondo la quale i consumatori “digitano www.lineamutuo.it e si ritrovano davanti al sito di una società che propone loro le soluzioni di mutuo che stanno cercando, ma non si tratta dell’azienda che essi hanno cercato”) che si potrebbe supporre integri agli occhi della ricorrente una possibile violazione futura ed eventuale (ma non affatto attuale e quindi ininfluente sulla presente decisione) dei propri diritti sul marchio LINEAMUTUO.

Ritornando al non utilizzo del nome a dominio oggetto del presente ricorso, tale circostanza è già di per sé sufficiente a provare l’"uso" dello stesso in malafede, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata in tema di applicazione della Uniform Domain Name Dispute Policy (alla quale la presente Procedura di Riassegnazione si è ampiamente ispirata, come è stato a più riprese sottolineato nelle decisioni di altri collegi in applicazione di quest’ultima procedura), secondo cui l’uso in malafede non si deve per forza concretare in un “comportamento attivo” del soggetto titolare del dominio contestato, bensì anche in un “comportamento passivo” dello stesso quale, appunto, il mantenimento del dominio senza utilizzarlo.

Integra quindi l’uso in malafede anche il semplice “mantenimento” del dominio contestato da parte della resistente al solo scopo di impedire alla ricorrente di riflettere su Internet il nome a dominio.IT corrispondente al proprio marchio: ciò risulta confermato anche da giurisprudenza costante in tema di decisioni che applicano la presente Procedura di Riassegnazione
Per citare solo alcuni precedenti, si vedano a tale proposito le decisioni nella Procedura di Riassegnazione relativa al nome a dominio guidasposi.it, Roma, 2 marzo 2001, nella Procedura di Riassegnazione relativa al nome a dominio mastercard.it, Roma, 7 dicembre 2000 e nella Procedura di Riassegnazione relativa al nome a dominio benistabili.it, Trieste, 28 novembre 2000.
 
Risulta pertanto provato anche l’uso in malafede del dominio contestato.

Le argomentazioni presentate dalla resistente a sostegno della propria buonafede in relazione alla registrazione ed all’uso del dominio contestato sembrano fondarsi su un presunto comportamento di concorrenza sleale posto in essere da parte dei titolari della società ricorrente, che sarebbero anche soci della società resistente.

Il presente collegio unipersonale ritiene peraltro di doversi limitare ad una disanima della questione concorrenziale tra le parti solo ed esclusivamente in funzione dell'uso e dell'eventuale abuso del nome a dominio lineamutuo.it e, alla luce di ciò, anche la terza condizione prevista dall’art. 16.6 delle regole di naming risulta soddisfatta.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra il presente collegio unipersonale ritiene che la ricorrente, CO.MI S.a.s. di Pepe, Scarpa & C., abbia provato la sussistenza delle condizioni previste all’art. 16.6 lettere a) e c) delle regole di naming e che per contro la resistente, SACI S.r.l., non abbia provato la non sussistenza della condizione prevista all’art. 16.6 lettera b) delle regole di naming, non avendo dimostrato alcuna delle circostanze previste sempre all’art. 16.6 delle regole di naming.

Il ricorso è pertanto da ritenersi fondato e come tale viene accolto.

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento del nome a dominio lineamutuo.it dalla SACI S.r.l. alla CO.MI S.a.s. di Pepe, Scarpa & C.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana affinché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 16.11 delle regole di naming.

Milano, 9 luglio 2001

Dott. Edoardo Fano


 

 


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