Procedura di riassegnazione
dei nomi a dominio
luigidibella.it, dibellaluigi.it,
terapiadibella.it, protocollodibella.it
Ricorrenti: Giuseppe e Adolfo Di Bella
(avv. Laura Turini).
Resistente: Travel Factory S.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa
Buonpensiere
Svolgimento della procedura
In data 18 febbraio 2005 la segreteria
della CRDD riceveva per posta elettronica il ricorso proposto dai Sig.ri
Giuseppe e Adolfo Di Bella il primo residente in Bologna, Via Della Badia
n° 4, il secondo in Modena, via Boccherini n° 4 ed entrambi rappresentati
dall’Avv. Laura Turini, Piazza S. Giovanni, 8 (56038) Ponsacco (PI), con
il quale si dava introduzione alla procedura ex art. 16 del regolamento
per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel
seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a loro
favore dei domini luigidibella.it; dibellaluigi.it; terapiadibella.it;
protocollodibella.it dei quali risulta assegnataria la società Travel
Factory S.r.l. , via Dei Maroniti, 37 (00187) Roma (RM).
La segreteria della CRDD provvedeva
quindi alla verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato verificando
le pagine web rispondenti all’indirizzo www.luigidibella.it, www.dibellaluigi.it,
www.terapiadibella.it, www.protocollodibella.it , nonché le risultanze
del data base whois del Registro, dalle quali risultava che:
- il nome dominio luigidibella.it era
stato registrato dalla Travel Factory S.r.l. il 21 marzo 2003;
- il nome a dominio dibellaluigi.it era
stato registrato dalla Travel Factory S.r.l. il 21 marzo 2003;
- il nome a dominio terapiadibella era
stato registrato dalla Travel Factory S.r.l. il 30 marzo 2000;
- il nome a dominio protocollodibella.it
era stato registrato dalla Travel Factory S.r.l. il 30 marzo 2000;
- tutti i summenzionati nomi a dominio
erano stati posti in contestazione dalla RA il 18 gennaio 2005.
Ricevuta anche copia cartacea del ricorso
e relativa documentazione, il 23 febbraio 2005 la segreteria della CRDD
inviava il ricorso per e-mail al registro, nonché, in cartaceo e
con relativa documentazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, agli indirizzi risultanti dal data-base whois.
Il 17 marzo 2005 la Travel Factory inviava
alla CRDD fax nel quale comunicava di aver presentato querela per diffamazione
nei confronti dell’avv. Turini nonchè di avere intenzione
di tutelare le proprie ragioni dinanzi al giudice ordinario.
Il 24 marzo CRDD nominava saggio
la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere la quale il successivo 30
marzo accettava l’incarico.
In data 11 aprile 2005 perveniva alla CRDD
comuncazione dello studio legale Proto con la quale si comunicare di aver
ricevuto mandato dal sig. Camponeschi in proprio e quale amministratore
unico della Travel Factory di procedere alla redazione e notifica di atto
di citazione nei confronti dei signori Adolfo e Giuseppe Di Bella.
Esaminata la documentazione, il Collegio
in data 13 aprile 2005 emetteva ordinanza con la quale chiedeva alla Travel
Factory di far pervenire prova dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione.
In data 29 aprile 2005 perveniva alla CRDD
e-mail dell’avv. Proto con allegato atto di citazione del sig. Ivano Camponeschi
nei confronti dei signori Adolfo e Giuseppe di Bella.
Peraltro non risultando detto atto di citazione
ancora notificato alle parti, in data 29 aprile 2005 il Collegio emetteva
nuova ordinanza con la quale si invitava la resistente a far pervenire
prova dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione.
Successivamente perveniva alla CRDD prova
dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione da parte del sig. Ivano Camponeschi
nei confronti dei signori Adolfo Di Bella e Giuseppe di Bella.
Motivi della decisione.
Secondo l’art. 16.3, ultimo comma del regolamento
per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it, ”Qualora
un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art.
15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura,
essa si estingue”.
Dalla documentazione inviata risulta che
il sig. Ivano Camponeschi in proprio e in qualità di amministratore
della Travel Facory ha notificato atto di citazione nei confronti dei signori
Adolfo e Giuseppe di Bella avente ad oggetto la legittimità della
sua registrazione dei nomi a dominio in contestazione.
Pertanto, a fronte dell’instaurazione di
un procedimento di natura giurisdizionale in cui sono parti i ricorrenti
e la resistente, aventi per oggetto i nomi a dominio terapiadibella.it,
luigidiebella.it, dibellaluigi.it, protocollodibella.it la presente procedura
di riassegnazione dei nomi non può che essere dichiarata estinta.
P.Q.M.
Questo collegio uninominale, visto l’art.
16.3, ultimo comma del regolamento per l'assegnazione e la gestione dei
nomi a dominio del ccTLD .it, dato atto dell’introduzione di un procedimento
giurisdizionale relativo ai nomi a dominio terapiadibella.it, luigidiebella.it,
dibellaluigi.it, protocollodibella.it, dichiara estinta la presente procedura.
Roma, 14 maggio 2005
avv. Maria Luisa Buonpensiere
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