C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio
luigidibella.it, dibellaluigi.it, terapiadibella.it, protocollodibella.it

Ricorrenti: Giuseppe e Adolfo Di Bella  (avv. Laura Turini).
Resistente: Travel Factory S.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere

 Svolgimento della procedura

In data 18 febbraio 2005 la segreteria della CRDD riceveva per posta elettronica il ricorso proposto dai Sig.ri Giuseppe e Adolfo Di Bella il primo residente in Bologna, Via Della Badia n° 4, il secondo in Modena, via Boccherini n° 4 ed entrambi rappresentati dall’Avv. Laura Turini, Piazza S. Giovanni, 8 (56038) Ponsacco (PI), con il quale si dava introduzione alla procedura ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a  loro favore dei domini luigidibella.it; dibellaluigi.it; terapiadibella.it; protocollodibella.it dei quali risulta assegnataria la società Travel Factory S.r.l. , via Dei Maroniti, 37 (00187) Roma (RM). 

 La segreteria della CRDD provvedeva quindi alla verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato verificando le pagine web rispondenti all’indirizzo www.luigidibella.it, www.dibellaluigi.it, www.terapiadibella.it, www.protocollodibella.it , nonché le risultanze del data base whois del Registro, dalle quali risultava che:
- il nome dominio luigidibella.it era stato registrato dalla Travel Factory S.r.l. il 21 marzo 2003;
- il nome a dominio dibellaluigi.it era stato registrato dalla Travel Factory S.r.l. il 21 marzo 2003;
- il nome a dominio terapiadibella era stato registrato dalla Travel Factory S.r.l. il 30 marzo 2000;
- il nome a dominio protocollodibella.it era stato registrato dalla Travel Factory S.r.l. il 30 marzo 2000;
- tutti i summenzionati nomi a dominio erano stati posti in contestazione dalla RA il 18   gennaio 2005.

Ricevuta anche copia cartacea del ricorso e relativa documentazione, il 23 febbraio 2005 la segreteria della CRDD  inviava il ricorso per e-mail al registro, nonché, in cartaceo e con relativa documentazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli indirizzi risultanti dal data-base whois.

Il 17 marzo 2005 la Travel Factory inviava alla CRDD fax nel quale comunicava di aver presentato querela per diffamazione nei confronti dell’avv. Turini  nonchè di avere intenzione di tutelare le proprie ragioni dinanzi al giudice ordinario.

Il 24 marzo CRDD  nominava saggio la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere la quale il successivo 30 marzo accettava l’incarico. 

In data 11 aprile 2005 perveniva alla CRDD comuncazione dello studio legale Proto con la quale si comunicare di aver ricevuto mandato dal sig. Camponeschi in proprio e quale amministratore unico della Travel Factory di procedere alla redazione e notifica di atto di citazione nei confronti dei signori Adolfo e Giuseppe Di Bella.

Esaminata la documentazione, il Collegio in data 13 aprile 2005 emetteva ordinanza con la quale chiedeva alla Travel Factory di far pervenire prova dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione.

In data 29 aprile 2005 perveniva alla CRDD e-mail dell’avv. Proto con allegato atto di citazione del sig. Ivano Camponeschi nei confronti dei signori Adolfo e Giuseppe di Bella.

Peraltro non risultando detto atto di citazione ancora notificato alle parti, in data 29 aprile 2005 il Collegio emetteva nuova ordinanza con la quale si invitava la resistente a far pervenire prova dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione.

Successivamente perveniva alla CRDD prova dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione da parte del sig. Ivano Camponeschi nei confronti dei  signori Adolfo Di Bella e Giuseppe di Bella.

Motivi della decisione.

Secondo l’art. 16.3, ultimo comma del regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it, ”Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue”.

Dalla documentazione inviata risulta che il sig. Ivano Camponeschi in proprio e in qualità di amministratore della Travel Facory ha notificato atto di citazione nei confronti dei signori Adolfo e Giuseppe di Bella avente ad oggetto la legittimità della sua registrazione dei  nomi a dominio in contestazione.

Pertanto, a fronte dell’instaurazione di un procedimento di natura giurisdizionale in cui sono parti i ricorrenti e la resistente, aventi per oggetto i nomi a dominio terapiadibella.it, luigidiebella.it, dibellaluigi.it, protocollodibella.it la presente procedura di riassegnazione dei  nomi non può che essere dichiarata estinta. 

P.Q.M.

Questo collegio uninominale, visto l’art. 16.3, ultimo comma del regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it, dato atto dell’introduzione di un procedimento giurisdizionale relativo ai nomi a dominio terapiadibella.it, luigidiebella.it, dibellaluigi.it, protocollodibella.it, dichiara estinta la presente procedura.

Roma,  14  maggio 2005

avv. Maria Luisa Buonpensiere


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