Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
mastercard.it


Ricorrente: Europay International
 Resistente: Future Time di Marini Alessandro & C.  s.a.s.
Collegio (unipersonale): avv. Fabio Salvatori

Svolgimento della procedura

 Con ricorso pervenuto per e-mail alla Crdd il 5 marzo 2001, la Europay International introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio mastercard.it, registrato dalla Future Time di Marini Alessandro & C. S.a.s.

In data 6 marzo 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.mastercard.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio mastercard.it risultava assegnato alla Future Time di Marini Alessandro & C. S.a.s.;
- che il dominio mastercard.it era stato sottoposto a contestazione per la seconda volta il 2 marzo 2001;
- che all'indirizzo www.mastercard.it risultava una pagina "in bianco".

In data 6 marzo 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della Crdd verificava nuovamente la pagina web all'indirizzo www.mastercard.it. Verificata la regolarità del ricorso,  in data 6 marzo 2001 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla Future Time copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica e per fax agli indirizzi risultanti dal database whois. Dalla ricevuta di ritorno il ricorso risultava pervenuto alla Future Time in data 10 marzo 2001.

Il 3 aprile 2001 pervenivano per e-mail alla Crdd le repliche della Future Time, che il giorno successivo venivano inoltrate alla ricorrente. Contestualmente veniva nominato quale saggio l’avv. Fabio Salvatori, che accettava l’incarico.

Questioni preliminari

 Nelle proprie repliche, la Future Time ha comunicato che su suo mandato l’Avv. Giovanni Biagi ha notificato alla Europay International atto di citazione affinché il Tribunale di Pistoia stabilisca, in via ordinaria, la legittima titolarità del nome a dominio Mastercard.it. Atteso che l’introduzione di un giudizio costituisce motivo di estinzione della procedura di riassegnazione ai sensi dell’art.  16.3, ultimo comma, delle regole di naming, è necessario in via preliminare valutare se tale dichiarazione della resistente, non suffragata da alcuna documentazione sia sufficiente a provocare l’estinzione della presente procedura.

La risposta è negativa, in quanto a tutt’oggi, al di là della dichiarazione della Future Time contenuta nelle repliche, nulla è pervenuto all’ente conduttore a suffragare le affermazioni della resistente circa l’avvenuta introduzione di tale giudizio; sicché, allo stato, la procedura non può che proseguire.

Ne consegue pertanto che allo stato degli atti il presente giudizio non può essere dichiarato estinto ma deve essere esaminato per la decisione, salvo in ogni caso la facoltà della resistente di dimostrare in seguito, ai sensi dell’art. 16.11, secondo comma delle regole di naming la regolare notifica di una citazione alla ricorrente.

Premesse in fatto

Espone la ricorrente Europay International di essere licenziataria esclusiva del marchio Mastercard per una serie di stati europei ed extraeuropei, marchio di cui è titolare la Mastercard International statunitense. Quest’ultima aveva già esperito una procedura di riassegnazione all’esito della quale era stata disposta la cancellazione del dominio Mastercard.it. Tale decisione non era stata peraltro eseguita dalla Registration Authority, dando luogo ad un contenzioso alla cui base era l’assunto dell’ente di registrazione che una decisione che disponesse la sola cancellazione e non anche la riassegnazione del nome a dominio fosse illegittima.

Il 16 febbraio 2001 la Mastercard International comunicava alla Registration Authority la propria intenzione di non ritenersi più vincolata alla procedura di riassegnazione e di riservarsi di agire in via autonoma per la tutela dei propri diritti; con ciò permettendo alla ricorrente Europay International, quale licenziataria del marchio Mastercard e come tale portatrice di interessi e diritti del tutto autonomi, di procedere per proprio conto alla richiesta di riassegnazione del nome a dominio Mastercard.it.

Sotto questo profilo, la ricorrente Europay International ha compiutamente documentato per iscritto i propri diritti, producendo sia la documentazione relativa alla registrazione del marchio Mastercard sia il contratto di licenza con il quale il 22 gennaio 1970 le sono stati trasferiti i diritti afferenti al marchio Mastercard per una serie di paesi dell’unione europea fra i quali Belgio, Austria, Francia,Germania,  Lussemburgo, Olanda, Portogallo.

Atteso che, secondo costante pacifica giurisprudenza e dottrina,  il licenziatario esclusivo è pienamente legittimato a far valere i diritti dei relativi marchi, la Europay International  è legittimata ad introdurre la presente procedura di riassegnazione e, in caso di esito positivo, quale soggetto appartenente all’unione europea, ad ottenere la riassegnazione del nome a dominio mastercard.it.

Peraltro, la circostanza che analoga questione sia già stata esaminata da altro saggio in altra procedura di riassegnazione non esime lo scrivente da un compiuto esame della questione; atteso che - stante la libertà di giudizio pertinente ad ogni saggio in ciascuna procedura, la autonomia ed indipendenza dei singoli procedimenti rispetto ai precedenti ed il fatto che nel presente la Future Time si è costituita contestando la domanda della ricorrente - la decisione potrebbe essere opposta a quella richiamata nel proprio ricorso dalla Europay International.

 
Allegazioni della ricorrente

 Come visto, la ricorrente ha documentato di essere licenziataria sin dal 1970 per alcuni paesi europei ed extraeuropei, del marchio Mastercard di cui a una serie di documenti, prodotti, comprovanti le seguenti registrazioni di marchi in Italia:
· MASTERCARD e figura, registrazione n. 386308, depositata il 31 marzo 1980 e concessa l'8 gennaio 1986, rinnovata con domanda n. RM2000C1896, depositata il 27 marzo 2000, per servizi finanziari relativi al rilascio ed uso delle tessere tipo bancarie, nella classe 36;
· MASTERCARD e figura, domanda n. RM99C3325, depositata il 5 luglio 1999, per servizi finanziari, servizi bancari e di credito, fornitura servizi per carte di credito, carte di debito, carte di spese e carte prepagate di valori depositati, fornitura di servizi relativi al trasferimento di fondi e di valuta di tipo elettronico, servizi di pagamenti di tipo elettronico, servizi relativi a carte telefoniche prepagate, servizi relativi ad esborsi di cassa, servizi di autorizzazione e regolamento di transazioni, servizi assicurativi relativi a viaggi, servizi di verifica di assegni, servizi di emissione e di rimborso tutti relativi a travellers cheques (assegni turistici), e travel vouchers (buoni turistici), servizi di consulenza relativa a tutti questi servizi, nella classe 36;
· MASTER CARD e figura, domanda n. RM96C2637, depositata il 13 giugno 1996, per servizi finanziari, particolarmente servizi di carta di credito, carte di addebito, carte di spesa, servizi di pagamento in contanti, servizi di autorizzazioni a trattative e liquidazioni, nella classe 36;
· MASTERCARD e figura, domanda n. RM2000C1704, depositata il 20 marzo 2000, per prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 36, 38, 39, 42;
· MASTERCARD, registrazione n. 588516 depositata il 2 febbraio 1990 e concessa il 25 febbraio 1993, rinnovata con domanda n. RM2000C216 depositata il 19 gennaio 2000, per stampati, moduli, pubblicazioni, riviste e carte usate in relazione al funzionamento di un sistema che coinvolge il rilascio e l'uso di carte di tipo bancario, travellers cheques ed altri mezzi di pagamento, nella classe 16, pubblicità ed affari nella classe 35, servizi finanziari relativi al rilascio e l'uso di carte di tipo bancario, travellers cheques ed altri mezzi di pagamento, nella classe 36;
· MASTERCARD e figura, domanda n. RM98C1974 depositata il 20 aprile 1998, per apparecchi scientifici ed elettrici in classe 9 e assicurazioni e finanze in classe 36;
· MASTERCARD, registrazione n. 714498, depositata il 7 giugno 1995 e concessa il 18 giugno 1997, per portatori elettronici di dati nella forma di carte con codici magnetici, nella classe 9;
· MASTERCARD e figura, registrazione n. 715646, depositata l'8 aprile 1994 e concessa il 7 luglio 1997, per servizi finanziari, cioè fornitura di carte di credito, di addebito e di spesa, assegni per viaggiatori, servizi di pagamento in contanti e autorizzazione di trattative e sevizi di saldi, nella classe 36;
· MASTERCARD  e figura, registrazione n. 612765 depositata il 30 maggio 1991 e concessa il 17 dicembre 1993, per stampati e pubblicazioni, cioè carte di credito, carte di addebito, fascicoli, opuscoli, lettere d'informazione e riviste di tipo finanziario, nella classe 16 e servizi finanziari, cioè carte di credito, carte di addebito e servizi di pagamenti in contanti, nella classe 36;
· MASTER CARD e figura, registrazione n. 600634 depositata il 6 luglio 1990 e concessa il 12 luglio 1993, per materiali stampati e pubblicazioni, cioè carte di credito, carte di addebito, fascicoli, depliants, notiziari e riviste di tipo finanziario, nella classe 16 e servizi finanziari, cioè forniture di carte di credito, carte di addebito, travellers cheques, assistenza per viaggiatori, servizi di pagamenti in contanti e autorizzazione a trattare servizi di liquidazione, nella classe 36.
· MASTERCARD e figura, registrazione n. 185728, depositata il 1° aprile 1996 e concessa il 18 gennaio 1998, per supporti di registrazione elettronici sotto forma di schede magnetiche in classe 9, stampati e pubblicazioni, ovvero carte di credito, travellers' cheques e carte di debito, opuscoli, volantini e bollettini di informazione in materia finanziaria in classe 16, servizi finanziari, ovvero emissione di carte di credito, di carte di debito, di travellers' cheques, assistenza viaggi, prelievo di contanti, autorizzazione per transazioni finanziarie e pagamenti nella classe 36;
· MASTERCARD, domanda n. 185819, depositata il 1° luglio 1996, per supporti di registrazione elettronici in forma di schede codificate, ovvero carte di prelievo, carte di credito, carte di addebito e carte di identificazione in classe 9, stampati, moduli, pubblicazioni, carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi; articoli per legatoria, fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i  mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); carte da gioco; caratteri tipografici; cliché in classe 16, servizi finanziari, ovvero fornitura di carte di credito, di carte di debito, di travellers' cheques, prelievo di contanti, autorizzazione per transazioni finanziarie e pagamenti nella classe 36;
· MASTER CARD e figura, registrazione n.650564, depositata il 29 settembre 1997 e concessa il 6 marzo 2000, per supporti per dati elettronici sotto forma di schede magnetiche codificate e/o schede con chip a circuito integrato in classe 9, stampati, moduli, pubblicazioni, riviste e carte, ovvero carte di credito, carte assegni e carte di addebito, materiale stampato, opuscoli, bollettini decalcomanie e riviste illustrate in classe 16, giochi, giocattoli, compresi registratori di cassa giocattolo; articoli per la ginnastica e lo sport; borse, borse da viaggio e valigie adatte per articoli sportivi; parti ed accessori per i suddetti articoli nella classe 28, servizi finanziari, compresa emissione di carte di credito, carte assegni e carte di addebito, carte prepagate, schede telefoniche prepagate, emissioni di pagamento, pagamenti in contanti, effettuazione di per transazioni finanziarie con carte di credito nella classe 36.

Il suddetto marchio Mastercard viene utilizzato, fra le altre cose, per servizi finanziari resi attraverso carte di credito. A sostegno della notorietà di tale marchio, la ricorrente sottolinea il fatto che vi sono in circolazione più di un miliardo di marchi e loghi Mastercard sia sulle carte in circolazione che nei 18 milioni di esercizi convenzionati che accettano Mastercard come mezzo di pagamento. In particolare, la ricorrente espone che sono in circolazione nel mondo 177,9 milioni di carte di credito con tale marchio ed in Italia 4 carte su 10 emesse recano il marchio Mastercard. La notorietà del marchio Mastercard viene inoltre documentata dalla ricorrente offrendo prova delle numerose sponsorizzazioni con cui per anni e di recente ha legato il suo nome ad eventi sportivi di risonanza mondiale, quali la Coppa del mondo di calcio del 1998 o la Champions League negli ultimi anni.

A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduce che il nome a dominio contestato è identico, salvo che per il suffisso .it, al marchio mastercard di cui è licenziataria,  e che l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o legittimo interesse al suddetto nome, svolgendo la propria attività ed essendo nota sotto il nome "Future Time di Alessandro Marini s.a.s.".

Europay International afferma inoltre che la Future Time ha registrato e sta usando il dominio in malafede. Essa infatti, secondo la ricorrente, non poteva non essere conscia del fatto che, registrando il nome mastercard.it, si appropriava illecitamente della rinomanza di questo marchio. La malafede della resistente sarebbe poi confermata e documentata dal fatto che la stessa Future Time offre ai propri utenti la possibilità di utilizzare quale mezzo di pagamento per i propri servizi la carta di credito Mastercard.

Infine, Europay International documenta, quali elementi dimostrativi della malafede dell’attuale assegnataria del nome a dominio in contestazione, che la Future Time avrebbe assunto un atteggiamento speculativo alle richieste della Mastercard International statunitense di restituire il nome a dominio, e che avrebbe registrato, nell'ambito del medesimo disegno accaparratorio, una serie di altri marchi registrati di rinomanza mondiale, quali Boeing, Calvin Klein, Chanel 5, etc. Richiesta di cedere il nome a dominio, la Future Time avrebbe rifiutato la somma di lire 2.000.000 offertale dalla Mastercard International, ritenendola incapiente.

Allegazioni della resistente

Nelle proprie repliche, fatte pervenire in data 3 aprile 2001, la Future Time contesta la legittimazione della Europay International, affermando di non conoscere i rapporti fra Europay e Mastercard e di non credere “che dalla autorizzazione all’utilizzo di un marchio possa derivare ogni diritto, ivi compreso quello ad intestare a proprio favore un nome di dominio”.

Nel merito, pur non contestando di aver registrato il nome a dominio mastercard.it, afferma di non aver mai utilizzato l’indirizzo internet www.mastercard.it ma soltanto l’indirizzo www.fantasy.mastercard.it., utilizzato per un gioco da tavolo che, in quanto tale, sarebbe “completamente avulso dalle finalità e dagli scopi di una carta di credito”. Afferma infine di aver offerto alla Mastercard International l’utilizzo gratuito di www.mastercard.it, e che la richiesta di 100.000 lire al mese per l’utilizzo del nome a dominio “si riferiva all’eventualità che la Mastercard, per l’uso del nome e l’apertura del sito utilizzasse lo spazio concesso dalla Future Time (che in quel caso avrebbe concesso addirittura uno spazio di Mb illimitato)”.

Per il resto, la Future Time critica la precedente decisione resa sul dominio mastercard.it (che peraltro, come visto, non ha rilevanza alcuna ai fini della presente procedura).

Nessun documento è comunque prodotto dalla Future Time a suffragio delle proprie affermazioni.

Legittimazione attiva.

Come accennato, la Future Time contesta la legittimazione attiva della Europay International sotto duplice profilo: in fatto, affermando di non conoscere i rapporti fra Mastercard ed Europay; in diritto, sostenendo che comunque il licenziatario non avrebbe alcun diritto di registrare in proprio un nome a dominio corrispondente al marchio di cui ha licenza.

Si tratta di eccezioni infondate. Quanto alla prima, il contratto di licenza fra Mastercard International ed Europay International è stato trasmesso per posta alla Future Time assieme al ricorso, che la stessa resistente ammette esplicitamente di aver ricevuto. E tale contratto di licenza prevede esplicitamente (art. 9) la possibilità della Europay di agire in proprio nome per la tutela del marchio.

Quanto alla seconda, è jus receptum che il licenziatario sia legittimato attivo nell’azione a difesa del marchio (fra le tante, da ultimo trib. Milano 11/1/1990, in giur. ann. dir. industriale 1991, 179; trib. Milano 27/1/1992, ivi, 1992, 390; app. Milano 20/5/1994, ivi 1994, 3234; trib. Roma 12/5/1995, ivi, 1995, 3315); e a maggior ragione, quindi, è legittimato ad una procedura di riassegnazione, nella quale la difesa del marchio è finalizzata al suo utilizzo sulla rete internet nell’esplicazione dei diritti discendenti dal contratto di licenza.

 La Europay International è quindi pienamente legittimata a ricorrere alla presente procedura di riassegnazione.

Nel merito:
a) identita'  del nome secondo l'art. 16.6 lett. a) regole di naming.

Per quanto riguarda l'art. 16.6 (a) delle regole di naming, non appare dubitabile che il nome a dominio mastercard.it sia identico ai marchi registrati della Mastercard International di cui la Europay International è licentiataria.
 
Si ritiene pertanto soddisfatto dalla ricorrente quanto richiesto dall'art. 16.6 (a).

b) diritto e titolo del resistente sul nome a domino contestato.

Secondo la pacifica interpretazione dell’art. 16.6 delle regole di naming, una volta che il ricorrente abbia provato il proprio diritto al nome a dominio contestato spetta al resistente provare un proprio diritto o titolo, concorrente con quello del ricorrente, al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze dalle quali l'art. 16.6, punti 1, 2 e 3, desume una presunzione juris et de jure che il resistente abbia a sua volta titolo al nome a dominio contestato (art. 16.6 III comma delle regole di naming).

Sul punto, la ricorrente ha indubbiamente provato il suo diritto al nome a dominio mastercard.it, in quanto corrispondente a identici marchi registrati di cui è licenziataria. Ha altresì dimostrato come da un lato la denominazione sociale della resistente nulla abbia a che fare con il nome mastercard, dall'altro che nessun tipo di attività in qualche modo legittimamente connessa a tale nome risulta essere mai stata svolta dalla Future Time nel dominio in contestazione.

La Future Time non ha provato (e, a ben vedere, neppure affermato) l'esistenza di un  proprio diritto o titolo al nome a dominio mastercard.it, né l’esistenza di una delle circostanze da cui l'art. 16.6 deduce l'esistenza di un titolo al nome a dominio in contestazione. Queste ultime, al contrario, appaiono potersi escludere dalla documentazione agli atti, in quanto:

a) Non risulta traccia agli atti (né è stato neppure affermato dalla Future Time) che essa prima di avere avuto notizia della contestazione abbia usato o si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi" (art. 16.6.1 regole di naming).
b) Non risulta né è affermato dal resistente di essere “conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato", in quanto, in tutti i siti da essa registrati, la resistente è sempre indicata come “Future Time”;
c) Sembra potersi escludere, in quanto priva di alcun riscontro, la circostanza che la Future Time stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. (Si sottolinea al riguardo che la ricorrente ha documentato come la resistente, nel proprio altro sito www.tuodominio.it, specifichi di accettare come mezzo di pagamento la carta di credito Mastercard; con ciò non potendosi quindi ritenere che il marchio Mastercard fosse ignoto alla resistente).

Si ritiene pertanto soddisfatta dalla Europay International anche la previsione di cui all'art. 16.6 (b) delle regole di naming.

c) registrazione ed uso in mala fede

Per quanto attiene alla malafede dell’attuale assegnatario, la Europay International ha dedotto e provato per iscritto una serie di circostanze ciascuna di per sé sufficiente a dimostrare  l'elemento della malafede della Future Time così come prevista dall'art. 16.6 lett. c) e 16.7  delle regole di naming.

Più in particolare, risulta accertato e documentato quanto segue:

1. La Future Time ha registrato decine e decine di nomi a dominio, molti dei quali corrispondenti a marchi famosi, quali, ad esempio, jvc.it, iveco.it, eurodisney.it, boeing.it, etc. A questi domini non corrispondono siti delle società proprietarie dei rispettivi marchi, bensì una pagina a cura della Future Time che ne pubblicizza i servizi resi. Ciascuna delle suddette pagine non è altro che un frame, il cui contenuto punta per tutte allo stesso indirizzo IP, ossia 194.244.66.6. Lo stesso accade per un'altra serie di nomi a dominio corrispondenti a nomi di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, quali beatles.it, backstreetboys.it, bobmarley.it, pinkfloyd.it, etc. Si tratta, con tutta evidenza, del più classico cybersquatting, essendo stati registrati dalla Future Time decine e decine di nomi a dominio corrispondenti a marchi di rinomanza mondiale sui quali la resistente palesemente non vanta alcun diritto. Elemento questo da cui, ai sensi dell’art. 16.7, ultimo comma delle regole di naming, si deduce la malafede della resistente.

2. E’ provato agli atti che nel corso delle trattative stragiudiziali intercorse con la Mastercard International, dante causa dell’odierna ricorrente, la Future Time ha richiesto per la cessione o l’uso del nome a dominio mastercard.it somme palesemente ben superiori ai ragionevoli costi di registrazione e mantenimento del nome a dominio. E’ documentato infatti che in data 27 settembre 2000 l'avv. Giovanni Biagi, per conto della Future Time, si dichiarava disponibile a consentire alla Mastercard l'utilizzo dell'indirizzo www.mastercard.it  per la somma di lire 100.000 mensili, indicate come "rimborso spese di gestione per il periodo in cui la mia cliente [Future Time, n.d.r.] ha già versato alla Authority i diritti per la gestione dell'uso".  Nelle proprie repliche, la Future Time afferma oggi che tale somma era da intendersi “per l’eventualità che la Mastercard, per l’uso del nome e l’apertura del sito, utilizzasse lo spazio concesso dalla Future Time (che in quel caso avrebbe concesso addirittura uno spazio di Mb Illimitato)”. Tale postuma giustificazione non convince, in quanto non solo priva di alcun supporto documentale, ma in aperto contrasto con quanto acquisito agli atti. La lettera dell’avv. Biagi, infatti, parla solo di cessione dell’uso dell’indirizzo www.mastercard.it, e non certo di hosting o concessione di spazio web illimitato. Né ciò può considerarsi elemento implicito della risposta, in quanto nella lettera avversaria che l’avv. Biagi riscontrava (anch’essa prodotta dalla ricorrente) non v’è alcuna traccia di una richiesta di servizi di hosting o di spazio web. Talché la richiesta dell’avv. Biagi per conto della Future Time non può che essere considerata per quello che indica, ossia come richiesta di lire 100.000 mensili per il solo utilizzo dell’indirizzo www.mastercard.it.
Tale somma, asseritamente chiesta a titolo di “rimborso spese di gestione per il periodo in cui la Future Time aveva già versato alla Authority i diritti per la gestione dell'uso” è palesemente sproporzionata e comunque non documentata, trattandosi di una somma annuale di lire 1.200.000 a fronte di un costo di registrazione di non piu’ di lire 30.000 annue, e comunque di 10-12 volte superiore ai costi di mercato correnti per la registrazione ed il mantenimento di nomi a dominio praticati dai principali operatori attuali. (Si osserva a tal proposito che la Future Time risulta accreditato come maintainer presso la Registration Authority e quindi paga per la registrazione di ogni nome a dominio quanto previsto dal contratto Maintainer - Registration Authority ossia: lire 30.000 annue per l’anno 2000, lire 9.500 annue per l’anno in corso).

3. La richiesta di un corrispettivo ben maggiore dei soli costi incorsi trova conferma nella ulteriore lettera dell’11 ottobre 2000, con cui stesso avvocato Biagi per conto della Future Time respingeva una offerta di lire 2.000.000 per l'acquisto del dominio avanzata dal legale della Mastercard International il 28 ottobre 2000, ritenendola "sicuramente incapiente rispetto ai programmi ed alle somme ad oggi investite.". Peraltro, né dall'esame degli indirizzi URL di cui è traccia nelle lettere dell'avv. Biagi del 27/9/2000 e dell'11/10/2000 prodotte agli atti dalla ricorrente (www.mastercard,it e fantasy.mastercard.it), né dagli scritti difensivi prodotti dalla Future Time nella presente procedura  risulta traccia dell'esistenza di un progetto o di un programma tale da giustificare le somme richieste, e tanto meno documentazione atta a giustificare l’entità della somma richiesta.
La richiesta di tali somme (lire 1.200.000 annue) così palesemente sproporzionate rispetto alle spese che la resistente può avere ragionevolmente sostenuto per il mantenimento del dominio, nonché il rifiuto della somma di lire 2.000.000 per la cessione del dominio in questione appare indice di un intento speculativo, e quindi della esistenza di una registrazione e di un mantenimento del nome a dominio in malafede ai sensi dell'art. 16.6 lett. c) e 16.7 regole di naming.

4. Come documentato dalla ricorrente, la pagina all’indirizzo www.mastercard.it risultava nel novembre 2000 del tutto identica a quella esistente nelle altre pagine web di altri domini registrati dalla Future Time; inoltre, all’indirizzo fantasy.mastercard.it compariva il solito frame il cui contenuto puntava al solito indirizzo IP 194.244.66.6, comune alla maggior parte dei siti registrati dalla Future Time. Oggi la situazione appare mutata, in quanto all’indirizzo www.mastercard.it nulla compare, mentre agli indirizzi fantasy.mastercard.it e  www.fantasy.mastercard.it (citato nella lettera Future Time del 9 maggio 2000) compare una pagina web (parimenti prodotta dal ricorrente con una schermata della pagina stessa), in cui si fa riferimento ad un sito dedicato ai giochi a tavolo. In tale pagina è situato soltanto un form per l'indicazione di nome utente e password, con l'indicazione che i suddetti dati "sono richiedibili esclusivamente presso il nostro circolo ricreativo "Troll and Druid of Fantasy Master Card" di S. Allucio di Uzzano (PT)". La circostanza che alla suddetta pagina non sia indicato né l'indirizzo postale, né il numero telefonico o fax, né l'indirizzo e-mail di tale circolo ricreativo (e quindi ipotetico utente Internet che volesse richiedere nome utente e password per accedere al sito di fatto non sappia a chi rivolgersi) induce a ritenere che si tratti di una pagina creata al solo scopo di dare una qualche forma di legittimazione al fatto di trovarsi sul dominio mastercard.it e dimostrare un apparentemente lecito uso del nome a dominio.
Ma anche effettivamente detta pagina fosse stata posta in linea dal circolo ricreativo "Troll and Druid of Fantasy Master Card”, la circostanza sarebbe comunque ininfluente a dimostrare il titolo dell'assegnatario-resistente al nome a dominio. Infatti, l'esistenza di una circostanza fra quelle indicate all'art. 16.6, punti 1, 2 e 3 deve sussistere in capo all'assegnatario del nome a dominio in contestazione, e non a qualunque altro terzo (come in questo caso sarebbe il circolo ricreativo).

5. A prescindere dall'esistenza della pagina www.fantasy.mastercard.it, il cui contenuto è stato in precedenza descritto,  nessuna ulteriore attività risulta (e neppure è stata indicata) essere svolta dalla Future Time  con il dominio in questione. Da ciò, unito alle altre circostanze poc’anzi elencate, è ragionevole dedurre che il nome a dominio è stato registrato allo scopo di impedire alla titolare del marchio Mastercard di registrare un nome a dominio corrispondente al proprio marchio; circostanza anche questa che integra la prova della malafede così come intesa dagli artt. 16.6 lett. c) e 16.7 regole di naming.

 Le circostanze sopra indicate, valutate nel loro complesso, appaiono quindi atte a dimostrare la malafede prevista dall'art. 16.6 lett. c) regole di naming nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da parte della Future Time.

 
Conclusioni

La domanda della ricorrente appare fondata e come tale va accolta

P.Q.M.

Il collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio mastercard.it a favore della Europay International, Chaussee de Tervuren 198/A, 1410 Waterloo, Belgio.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione nei termini previsti dalle regole di naming.

Roma,  6 aprile 2001

Avv. Fabio Salvatori.
 

 


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