Procedura di riassegnazione del nome a dominio
MISSITALIAWEB.IT

Ricorrente: Missitalia s.r.l.  (Avv. Vincenzo Annibale Larocca)
Resistente: Sim Trader s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 3 giugno 2009, la Missitalia s.r.l., con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9, in persona del suo legale rappresentante sig. Vincenzo Mirigliani, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Annibale Larocca, presso il cui studio in Roma, Via Carlo Poma 2, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio missitaliaweb.it, registrato dalla società Sim Trader s.r.l.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio missitaliaweb.it era stato creato il 28 febbraio 2006 ed era registrato a nome della Sim Trader s.r.l.;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.missitaliaweb.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.

Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 30 maggio 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D., in quanto non ritirato dopo la prescritta compiuta giacenza.

L’inizio della procedura deve dunque considerarsi coincidente con il compiersi del periodo di giacenza presso l’ufficio postale e poiché la compiuta giacenza si è perfezionata in data 8 luglio 2009, tale data si considera come data di inizio della procedura e da essa è quindi decorso il termine di 25 giorni concesso alla Resistente per la presentazione delle proprie repliche.

Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico inviato alla Resistente, comunicava per e-mail alle parti la suddetta data di inizio della procedura. Scaduto il 3 agosto 2009 (essendo il 2 domenica) il termine per le repliche senza che nulla pervenisse da parte della Resistente, C.R.D.D. il 4 agosto 2009 nominava quale esperto il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda, il quale il 7 agosto successivo accettava l'incarico.


Allegazioni della Ricorrente.

La Miss Italia s.r.l., società che si occupa della organizzazione e gestione dell’omonimo concorso di bellezza, documenta essere stati depositati i seguenti marchi:
  • - marchio italiano n. 00649680 “MISS ITALIA” depositato il 9 ottobre 1992 e registrato il 24 aprile 1995, con domanda di rinnovo della registrazione n. RM 2002C 005863 depositata il 29 ottobre 2002 e relativa dichiarazione di protezione;
  • - marchio italiano n. 00796937 “CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA” depositato il 17 dicembre 1997 e registrato il 20 dicembre 1999, con domanda di rinnovo della registrazione n. RM 2008C 001131 depositata il 25 febbraio 2008 e relativa dichiarazione di protezione.

La Ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà intellettuale), visto che la Sim Trader s.r.l. ha utilizzato un segno distintivo perfettamente coincidente con la sua denominazione sociale; nonché la violazione dell’art. 2598, co. 1, n. 1 c.c., in quanto, pur risultando il sito attualmente inattivo, laddove la Resistente se ne servisse in seguito per diffondere notizie e/o pubblicizzare prodotti e/o servizi, si avvantaggerebbe della notorietà raggiunta dal marchio MISS ITALIA sia a livello nazionale che internazionale, creando così confusione nel pubblico degli utenti e consumatori ed arrecando un grave pregiudizio alla società Miss Italia s.r.l.

La Ricorrente sostiene inoltre che svolgendo la Sim Trader s.r.l. attività di programmazione informatica e pubblicazione di software, consulenza ed attività connesse, essa non ha nulla a che fare con l’organizzazione del concorso di bellezza Miss Italia, non avendo quindi la Resistente alcun diritto al mantenimento dell’assegnazione del nome a dominio in contestazione.

La Ricorrente afferma infine che anche nel caso in cui la Resistente avesse ignorato l’esistenza del marchio registrato, non v’è alcun dubbio che l’espressione “Miss Italia” evochi l’omonimo concorso di bellezza.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.


Posizione della Resistente.

La Resistente, che non ha provveduto al ritiro del plico contenente il ricorso e la documentazione ad esso allegata inviatile da C.R.D.D., non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Nulla è pervenuto neppure a seguito della e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura.


Motivi della decisione.

a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Il nome a dominio in contestazione inizia con (e contiene interamente) la denominazione MISS ITALIA, che corrisponde sia alla denominazione sociale della Ricorrente, sia ai marchi da essa registrati.

Non v’è dubbio infatti che l’aggiunta del suffisso “WEB” nulla toglie alla identità e confondibilità del nome a dominio MISSITALIAWEB.IT con il nome MISS ITALIA sul quale la Ricorrente ha dimostrato avere diritto.

Sotto questo profilo, è indubbio che il nome a dominio è sostanzialmente identico alla denominazione sociale ed ai marchi registrati dalla Ricorrente e che quindi risulta soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.


b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

L’art. 3.6, III comma del Regolamento prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

La Resistente, pur essendo stata messa in condizione di controdedurre e provare un proprio concorrente diritto o titolo all’uso del nome a dominio MISSITALIAWEB.IT, non ha inviato le proprie  difese alla C.R.D.D, non fornendo quindi al sottoscritto elementi dai quali dedurre un suo diritto o titolo all’uso del nome a dominio MISSITALIAWEB.IT. 

Né risulta alcun sito web attivo corrispondente al dominio in contestazione, dal quale poter dedurre l’esistenza di alcuna delle circostanze ex art. 3.6, III co., punti a), b), c) del Regolamento e dunque un concorrente diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura.

Si deve quindi ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.


c) Malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio ritiene il sottoscritto esperto che essa sia stata provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Innanzitutto si osserva che la denominazione missitalia è immediatamente riferibile ad uno dei più noti concorsi di bellezza, nato nel 1939, avente lo scopo di eleggere la più bella tra le ragazze italiane in gara.

La notorietà del marchio trova conferma nell’ampio risalto che ogni anno viene dato dai mass media a tale concorso, al quale peraltro hanno partecipato molte grandi attrici italiane, quali ad esempio Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Anna Valle, ecc.

E’ difficile quindi ritenere che la Resistente ignorasse, al momento della registrazione, l’esistenza di tale marchio di rinomanza nazionale, sul quale la Resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. 

Se a ciò si aggiunge che sul sito della Resistente non appare essere svolta alcuna attività, non trovandosi all’indirizzo www.missitaliaweb.it alcun sito web attivo, si può facilmente dedurre che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.

Si deve rilevare a questo proposito che la detenzione passiva (passive holding) di un nome a dominio è pacificamente ritenuta elemento di malafede. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo, senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) sia che l’assegnatario non abbia un effettivo interesse al nome a dominio registrato (visto che dopo 3 anni dalla registrazione, il sito non risulta ancora utilizzato dalla Resistente), sia che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Lo scrivente collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento. 


P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio missitaliaweb.it alla Missitalia s.r.l., con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 21 agosto 2009                                                                             

Avv. Giuseppe Loffreda

 


 
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