Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
NORDMENDE.IT
Ricorrente: Deutsche Thomson OhG
(Avv. Fabrizio Jacobacci e Dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Future Time sas di Marini Alessandro & C.
Collegio unipersonale: Avv. prof. Enzo Fogliani
Svolgimento della
procedura
Con ricorso ricevuto da C.R.D.D.
per e-mail in data il 21 ottobre 2013, la società Deutsche
Thomson OhG con sede in Karl-Wiechert Allee 74, 30625 Hannover -
Germania, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Jacobacci
e dal dott. Massimo Introvigne – Studio legale Jacobacci
& Associati, giusta delega in calce al ricorso,, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio nordmende.it, registrato
dalla società Future Time sas di Marini Alessandro &
C.
Ricevuto il ricorso e
verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti
controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio nordmende.it
era stato creato il 25 luglio 2002 ed era registrato a nome dalla
società Future Time sas di Marini Alessandro &
C.;
- b) che il nome a dominio era
stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata
sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”, per poi divenire
“challenged / serverDeleteProhibited”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.nordmende.it si giungeva ad una pagina
web di cortesia del Registrar.
- Ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al
Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata
a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro il
giorno 31 ottobre 2013, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
La cartolina di ritorno
perveniva il 20 dicembre. Da essa il plico risultava essere stato
recapitato il giorno 6 novembre 2013. Il termine per le
repliche, pertanto, risultava essere scaduto il 2 dicembre 2013, senza
che nulla fosse pervenuto dalla Resistente stessa.
Il 23 dicembre 2013 C.R.D.D.
nominava quale esperto l’Avv. Enzo Fogliani, che il medesimo
giorno accettava l'incarico.
1. Allegazione della Ricorrente
La Ricorrente, nel proprio
ricorso introduttivo, afferma di essere titolare del marchio Nordmende,
molto noto nel settore dell’elettronica di consumo e produce,
tra la documentazione probatoria, numerose registrazioni di
tipo internazionale che fin dal 1964 la Deutsche Thomson OhG ha
registrato. Secondo la Ricorrente, quindi, il dominio in
contestazione è identico al marchio registrato
“Nordmende”.
Riguardo alla malafede della
Resistente, la Ricorrente individua nella condotta della
società Future Time S.a.s di Marini Alessandro & C.
una attività di cybersquatting, desumibile dalle numerose
registrazioni e dalle relative procedure di rassegnazione che nel corso
del tempo si sono susseguite a carico della resistente.
Il timore della Ricorrente di
vedere screditato il proprio marchio, qualora fosse associato al
contenuto che inopinatamente la Future Time S.a.s
decide di pubblicare sul dominio nordmende.it, trova corrispondenza
nell’utilizzo fatto fino ad oggi. Infatti la Future Time
S.a.s di Marini Alessandro & C., se inizialmente ha
scelto di strutturare la homepage del nome a dominio con una
semplice pagina di parcheggio, successivamente la Resistente ha
preferito utilizzarlo per vendere beni di vario genere tra cui anche un
controverso libro sulla massoneria.
La Ricorrente conclude
pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
2. Posizione del Resistente
Il ricorso, inviato per
raccomandata a.r. al Resistente presso l’indirizzo indicato
nel DBNA del registro, è stato recapitato il
giorno 6 novembre 2013.
Da tale data sono decorsi i
termini per le eventuali repliche, senza che nulla pervenisse
dall’intestatario del dominio.
Motivi della
decisione
I motivi dedotti nel ricorso
appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto
risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
a) identità e
confondibilità del nome.
E’ indubbio che il
nome a dominio nordmende.it assegnato alla società Future
Time s.a.s di Marini Alessandro & C. è esattamente
identico al marchio registrato dalla Ricorrente.
Risulta dunque accertata la
sussistenza del primo requisito per far luogo alla riassegnazione, ai
sensi dell’art. 3.6, comma I, lett. a) del Regolamento.
b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.
La Ricorrente ha provato
l’esistenza di un proprio diritto sul nome a dominio
nordmende.it; la Resistente, al contrario, ha preferito non
produrre alcuna memoria di replica al ricorso della Deutsche Thomson
OhG, e non ha fornito alcuna prova documentale che
dimostrasse l’esistenza di un proprio diritto uguale e
contrario sul nume a dominio in contestazione. Pertanto il sottoscritto
ha proceduto d’ufficio per verificare la sussistenza di un
tale diritto in capo al Resistente.
Dalla documentazione allegata al
ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
- a) non risulta alcun elemento
agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver
avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si
è preparato oggettivamente ad usare il nome a
dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al
pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del
Regolamento);
- b) non risulta che “il
resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio”;
- c) si deve escludere la
circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso
non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare
la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato”, in quanto il sito risulta attualmente
inutilizzato.
Si ritiene pertanto che non sia
dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio
in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito
richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a
dominio.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.
Quanto alla malafede nella
registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da
più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento
consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio.
Innanzitutto dalla
condotta della Resistente e dalla documentazione probatoria prodotta
dalla Ricorrente si può dedurre agevolmente che la
registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono
stati effettuati nell’ambito di un più ampio
disegno accaparratorio di cybersquatting. Infatti le numerose
registrazioni riconducibili alla Resistente riferite a
società e marchi famosi (philipmorris.it, toystories.it,
boeing.it, calvinklein.it, eurodisney.it, jvc.it, iveco.it,
mastercard.it), come anche le diverse procedure di riassegnazione che
ne sono scaturite, sono elementi sufficienti per dedurre la malafede
nella registrazione che nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
Inoltre il Regolamento indica
all’art. 3.7 lett. d) “la circostanza che,
nell’uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di
confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito
dal diritto nazionale e/o comunitario”(art. 3.7 del
regolamento).
Considerato che
l’unica pagina web presente nel dominio è
attualmente quella ‘di cortesia’ del Registrar,
può dirsi che il dominio non venga in alcun modo utilizzato
e che la registrazione non abbia prodotto altro effetto se non quello
di ledere i diritti della Ricorrente e creato una
probabilità di confusione con il marchio nordmende.
Inoltre, la condotta della
Resistente circa una registrazione compiuta esclusivamente
per impedire al titolare del marchio di utilizzare tale nome, ex art.
3.7 lett. b) del Regolamento, come anche la mancanza di un
collegamento tra la Future Time sas di Marini Alessandro & C. e
il nome a dominio nordmende.it da questa registrato, ex art. 3.7
lett.e), costituiscono una ulteriore prova della malafede
della Resistente.
Si ritiene pertanto che la
Ricorrente abbia dimostrato elementi da cui dedurre la malafede del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del
Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del
nome a dominio “nordmende.it” alla
società Deutsche Thomson OhG con sede in Karl-Wiechert Allee
74, 30625 Hannover – Germania.
La presente decisione
verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i
provvedimenti di sua competenza.
Roma, 2 gennaio 2014.
Enzo Fogliani
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