C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
officinadeltempo.it 
ricorrente: Sclock s.r.l. (avv. Ubaldo Sassaroli.)
Resistente: Alessandro Perrucci (avv.ti Antonio Fusillo e Walter Zucchi)
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda.

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail in data 5 maggio 2006, la Sclock s.r.l., con sede in Senigallia (AN) Via Pisacane, 60, in persona del legale rappresentante sig. Roberto Emili, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Ubaldo Sassaroli,  presso il cui studio in Ancona, via I maggio 150/B, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso,  introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l  ’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito, Regolamento), per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio officinadeltempo.it, asseritamente registrato dal sig. Alessandro Perrucci, via R. Grazioli Lante, 8, Roma. 

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante  all'indirizzo www.officinadeltempo.it
 
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:

  • che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato  dall'8 novembre 2000;
  • che il dominio era  stato sottoposto a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base del Registro il 24 aprile 2006; 
  •  che digitando l ’indirizzo www.officinadeltempo.it si giungeva ad una pagina web contenente l'immagine di un negozio con l'insegna “officina del tempo”, la scritta “officina del tempo - laboratorio di orologeria, l'indirizzo stradale ed e-mail (non appartenente al dominio in contestazione), i recapiti telefonici e la scritta “sito in costruzione”. Nessun link ad altre pagine web si rinveniva sulla pagina.


Il 9 maggio 2006 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro.

Il Registro,  con comunicazione del 10 maggio 2006 a firma della dott.ssa Sonia Sbrana, precisava che “l'assegnatario del nome a dominio in questione è la ditta individuale "Officina del Tempo" di Francesca Perrucci, Via R. Grazioli Lante, 8, 00195 Roma”.

Sulla base di tale precisazione, il 15 maggio 2006 CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata il ricorso con la relativa documentazione alla “Officina del Tempo di Francesca Perrucci”. In pari data il ricorso veniva inoltre inviato per e-mail agli indirizzi di postmaster ed admin-c risultanti dal data-base whois, venendo però restituito dal sistema con messaggio di “bad destination e-amil address”.

La raccomandata cn il ricorso veniva consegnata dalle poste alla resistente il 17 maggio 2006 In data 9 giugno 2006 perveniva via e-mail a CRDD la sola replica della signora Francesca Perrucci, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fusillo. Nulla perveniva in formato cartaceo, sicchè la replica rimaneva priva della documentazione ivi indicata.

Il 13 giugno 2006 CRDD, atteso l'arrivo dell'originale cartaceo delle repliche, le inviava in formato elettronico alla ricorrente, la quale il giorno successivo chiedeva termine per controdedurre.

La richiesta veniva trasmessa da CRDD al sottoscritto saggio avv. Giuseppe Loffreda, che, nominato il 12 giugno 2006, aveva accettato la nomina il 15 giugno 2006. 

Con ordinanza 15 giugno 2006 il Collegio, viste le repliche del resistente, visto l'art. 12 delle procedure di riassegnazione, secondo cui "in aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti", ritenuto opportuno, alla luce delle repliche del resistente e della richiesta del ricorrente, ottenere da entrambe le parti ulteriori precisazioni, onde garantire comunque la completezza del contraddittorio; concedeva (a) al ricorrente termine sino al 21 giugno 2006 per controdeduzioni alle repliche del resistente, e (b) al resistente termine sino al 27 giugno 2006  per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni del ricorrente.

La ordinanza veniva comunicata per e-mail alle parti. Senonchè, la comunicazione all'avv. Sassaroli non andava a buon fine. Il Collegio pertanto, “vista l'istanza del ricorrente pervenuta via e-mail in data 20 giugno 2006, con la quale il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto la comunicazione delle precedente ordinanza ed ha quindi chiesto di essere rimesso in termini per inviare proprie controdeduzioni; verificato dal report del delivery mail system che in effetti la e-mail di trasmissione delle precedente ordinanza al procuratore della resistente, seppur correttamente indirizzata, risulta non essere pervenuta al destinatario per problemi di rete (“These recipients of your message have been processed by the mail server: studio@sassarolipica.191.it; Failed; 5.1.2 (bad destination system address - Remote MTA mx.191.biz: network error”)” concedeva (a) al ricorrente termine sino al 27 giugno 2006 per controdeduzioni alle repliche del resistente;
(b) al resistente termine sino al 4 luglio 2006 per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni del ricorrente, disponendo lo scambio diretto delle memorie difensive fra le parti per e-mail.

Il 26 giugno 2006 il resistente faceva pervenire a CRDD le proprie controdeduzioni, indirizzate anche al difensore della signora Perrucci. Il giorno successivo CRDD confermava ad entrambe le parti la ricezione delle controdeduzioni del ricorrente.

Il 3 luglio 2006 la resistente faceva pervenire le proprie ulteriori repliche via e-mail, scambiandole con la ricorrente. Il giorno successivo CRDD ne confermava la ricezione ad entrambe le parti.

Allegazioni delle parti.

1)

La Sclock s.r.l. deduce nel proprio ricorso introduttivo la assoluta identità fra il nome a dominio in contestazione ed il proprio marchio “officina del tempo”, la cui domanda di registrazione, documentata in atti, risale al 18.5.2000. 

Secondo la ricorrente, il titolare del nome a dominio (individuato in Alessandro Perrucci) non avrebbe avuto alcun titolo per richiedere l'assegnazione  del nome a dominio in questione, avendo, fra le altre cose, cessato fin dal 1996 la propria attività.

Quanto infine alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la ricorrente la deduceva dal fatto che il sito posto nella pagina www.officinadeltempo.it risultava tuttora in costruzione, e dalla asserita notorietà del proprio marchio.

Chiedeva quindi la riassegnazione del nome a dominio a proprio favore.

2)

La resistente Francesca Perrucci a sua volta deduceva, nelle proprie repliche, di essere iscritta alla camera di commercio come titolare della ditta “Officina del tempo” da periodo precedente alla Sclock. Una sentenza del tribunale di Roma (n. 25744/2005) avrebbe poi accertato e riconosciuto un suo preuso della suddetta ditta. 

La resistente negava poi la confondibilità del nome, sia sulla base del fatto che il dominio della ricorrente (officinadeltempo.com) era diverso da quello in contestazione (officinadeltempo.it)., sia sulla base dei diversi settori commerciali delle due parti (prodotti industriali di orologeria e cronometria la ricorrente, attività artigianale di manutenzione, restauro e riparazione di orologi la resistente).

Negava quindi la malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio, sostenendo di aver conosciuto del marchio della Sclock solo nel gennaio 2004. 

3)

Nelle proprie controdeduzioni la ricorrente deduceva il difetto di legittimazione passiva della signora Perrucci, ritenendo titolare del dominio soltanto il sig. Alessandro Perrucci, admin-c del dominio e fratello della resistente. Chiedeva quindi lo stralcio immediato di ogni atto e documento prodotto dalla signora Perrucci.

Nel merito, si appellava anch'egli alla sentenza n. 25744/2005, che avrebbe annullato una successiva registrazione del medesimo marchio effettuata dalla signora Perrucci.

Quanto alla malafede, ribadiva che la circostanza che il sito fosse ancora in costruzione ad eccezione della pagina iniziale dimostrava che il sito non era utilizzato “per l’offerta al pubblico di beni o servizi, con ciò testimoniando in modo inequivocabile la sua mala fede nell’accaparrarsi il domain name senza alcun reale interesse a farne uso, in palese violazione del marchio di Sclock s.r.l.”.

4)

La resistente replicava ribadendo, in particolare, che la ditta “officina del tempo” esisteva sin dal 1993 e che la sentenza 25744/1993 aveva riconosciuto  “l’esistenza del preuso della ditta “officina del tempo” da parte della odierna resistente e il diritto della stessa di continuare a fare uso di tale ditta”.

Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

a) in via preliminare: sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva.

In via preliminare è necessario esamina la eccezione di carenza di legittimazione passiva sviluppata dalla ricorrente nelle proprie controdeduzioni.

Sostiene infatti la ricorrente che titolare del nome a dominio sarebbe Alessandro Perrucci, e solo Alessandro Perrucci sarebbe legittimato a contraddire, essendo egli il titolare del nome a dominio e colui che ha violato il diritto di privativa della Sclock, e non la signora Francesca Perrucci – sua sorella, titolare della ditta “Officina del tempo” - che si è costituita nella presente procedura.

Il resistente deduce anche che la costituzione della signora Francesca Perrucci sarebbe inammissibile anche se dovesse essere qualificata come intervento volontario, non essendo tale istituto previsto nelle procedure di riassegnazione.

Né, infine, potrebbe ammettersi la legittimazione della signora Perrucci sulla base di un ipotetico mandato, non essendo esso stato provato, né tanto meno opponibile a terzi in difetto di prova scritta con data certa.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata, sia in fatto che in diritto. 

In punto di fatto, come già accennato nelle premesse, il Registro ha confermato che il dominio è registrato a nome della ditta “Officina del Tempo” di Francesca Perrucci. Ed invero il controllo delle risultanze del data base whois (peraltro prodotto anche dalla stessa ricorrente) conferma la circostanza, laddove alla terza riga, nel campo “org” indica chiaramente “Officina del Tempo”. Il nome di Alessandro Perrucci, che il ricorrente suppone intestatario del dominio, compare in effetti come admin-c del dominio. Peraltro, come noto, non necessariamente l'admin-c coincide con l'intestatario del dominio. Essendo l'admin-c il contatto amministrativo cui fa riferimento il Registro, esso è sempre necessariamente una persona fisica; con il risultato che generalmente esso coincide con il titolare del dominio (se persona fisica) oppure con il legale rappresentante della persona giuridica intestataria del dominio. Ma pur essendo quanto sopra l'id quod plerumque accidit, non esiste una necessaria corrispondenza biunivoca fra intestatario del dominio e admin-c. Ben quindi il titolare del dominio puo' dare mandato ad un terzo affichè agisca come admin-c del dominio.

Nel caso di specie, quindi, la pretesa che assegnatario del dominio sia Alessandro Perrucci e non Francesca Perrucci è del tutto priva di fondamento.

Ciò assorbe ogni ulteriore questione di diritto sul punto.

b) Identità del nome

Secondo l’articolo 16.6 lettera a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “ il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome ”.

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (officinadeltempo.it) sia identico al marchio depositato dalla ricorrente (officina del tempo).  E’ quindi evidente la confondibilità del nome a dominio contestato con l’omonimo marchio e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6 a) del Regolamento.

 c) Diritto della resistente sul nome a dominio contestato

La società ricorrente ha fornito idonea prova di avere diritto all’uso della denominazione “Officina del tempo”, prova costituita dalla documentazione attestante il deposito di identico marchio in data 18 maggio 2000.

Era quindi onere della resistente provare di avere anch’essa un concorrente diritto o titolo all’uso degli stessi nomi. 

Al riguardo, prevede l'art. 16.6 del Regolamento, che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 
1)prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
2)è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3)del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.”

Ritiene il Collegio che la resistente abbia fornito la prova di tutte e tre le circostanze previste dal regolamento affinchè l'assegnatario sia ritenuto aver titolo al nome a dominio.

Da un lato la resistente ha prodotto agli atti documentazione varia proveniente da terzi (in prevalenza fatture) da cui risulta un uso del nome “officina del tempo” risalente perlomeno al 1997. Dall'altra, lo stesso tribunale di Roma, con la sentenza 25744/2005, ha riconosciuto alla signora Francesca Perrucci “l’esistenza del preuso della ditta “officina del tempo” rispetto alla data di deposito del marchio da parte della Sclock s.r.l..

Di per sé ciò integra quanto previsto dal punto 2 del citato art. 16.6 del regolamento, essendo non solo stato provato, ma anche accertato giudizialmente che l'assegnataria del nome a dominio era conosciuta, come ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ne aveva registrato il relativo marchio. 

Ma, a ben vedere, anche le fattispecie di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 16.6 del regolamento appaiono sussistere nel caso di specie. 

Quanto al punto 1, dalla documentazione in atti non risulta affatto che prima della registrazione del dominio (8 novembre 2000) la resistente fosse a conoscenza del deposito del marchio da parte della Sclock (18 maggio 2000); sicchè, in mancanza di prova contraria ed in presenza di documentate contestazioni della Sclock solo a far data da circa 3 anni dopo la registrazione del dominio, è da ritenersi che la ricorrente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”.

Quanto al punto 3, è opportuno osservare che la pretesa della ricorrente che il sito non sia utilizzato in quanto in costruzione e quindi sia stato registrato al solo scopo di “accaparrarsi il domain name senza alcun reale interesse a farne uso” non è assolutamente condivisibile. E' pur vero che all'utente che digiti http://www.officinadeltempo.it appare una pagina web priva di altri link e con la scritta, in basso, “sito in costruzione”; ma e' anche vero che tale pagina contiene messaggi pubblicitari che descrivono compiutamente l'attività della resistente e ne danno i recapiti e le relative informazioni.

Al centro della pagina infatti campeggia l'immagine del negozio della resistente, con la scritta “Officina del tempo” ben visibile sulle due vetrine; accanto a tale foto appare la scritta “Officina del tempo – laboratorio di orologeria – assistenza grandi marche – riparazioni – restauri – rimessa a nuovo su qualsiasi tipo di orologio antico e moderno, da polso, da tasca, a pendolo – sostituzione pile e cinturini”. In calce alla pagina compaiono l'indirizzo del negozio ed i recapiti telefonici ed e-mail.

Data l'attività artigianale svolta dalla resistente, la pagina visibile sul web appare una pagina pubblicitaria adeguata l'attività e le dimensioni del negozio della signora Perrucci. Quindi la signora Perrucci in effetti “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso  (...) commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.”. E della legittimità di tale uso non appare possibile dubitare, atteso che risulta sancito dalla autorità giudiziaria nella suddetta sentenza 25744/2005.

Tale sentenza, infatti, ha testualmente “accertato il diritto della Perrucci a proseguire nell'uso della ditta “officina del tempo” e non del marchio corrispondente” per il quale nessun preuso era stato provato.

In effetti il contenuto della pagina web posta sul dominio officinadeltempo.it non pubblicizza prodotti con il marchio della ricorrente, ma solo l'omonimo negozio in cui la resistente svolge la propria attività artigianale di riparazione, manutenzione e restauro di orologi.  In quanto tale, ossia utilizzato per indicarela propria ditta, l'uso del dominio da parte della signora Perrucci appare del tutto legittimo, in quanto altro non è che l'insegna della propria ditta nel cyberspazio.

L'uso del nome a domino per porvi una pagina web che pubblicizza il nome della ditta della Perrucci non è quindi un uso illegittimo del marchio altrui, ma semplicemente l'utilizzo del nome della ditta per pubblicizzare la propria attività (e non propri prodotti utilizzando un marchio altrui).

d) sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

Ad abundantiam, si osserva che quanto sopra esclude a priori la malafede della ricorrente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Sul punto, la ricorrente – sul presupposto che titolare del dominio fosse Alessandro Perrucci – deduce la malafede dal fatto che “non si comprende che utilità avrebbe avuto lo stesso a registrare prima, e mantenere poi, quel nome a domìnio, posto che appare sin troppo chiaro che non è mai stata sua intenzione fare serio uso del sito” e che lo stesso sarebbe “stato  accaparrato solo ed esclusivamente allo scopo dì impedire a Sclock s.r.l. di registrare a nome a dominio il proprio marchio ed eventualmente per rivenderlo a terzi o alla stessa società”.

Si tratta peraltro di opinioni e deduzioni prive di alcun riscontro probatorio fattuale, e come tali del tutto insufficienti a dimostrare la pretesa malafede della resistente; malafede che, al contrario, appare smentita invece dalle documentate circostanze riportate nel precedente punto della presente decisione.

 
* * *

Ritiene quindi il collegio che da un lato la ricorrente non abbia dimostrato l'esistenza dei requisiti necessari a far luogo alla riassegnazione, dall'altro la resistente abbia dimostrato di avere titolo alla registrazione ed al mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si respinge il ricorso della Sclock s.r.l. per la riassegnazione del dominio OFFICINADELTEMPO.IT, che rimane pertanto assegnato alla ditta “Officina del Tempo” di Francesca Perrucci.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 14 luglio 2006 

Avv. Giuseppe Loffreda


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