Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
OIPA.IT
Ricorrente: OIPA Italia
ONLUS
Resistente: Fondazione Franca
Melchiori Fasan
Collegio (unipersonale):
avv. Emanuela Quici
Svolgimento della procedura
In data 22 maggio 2007 perveniva
via e-mail alla C.R.D.D. ricorso proposto dalla OIPA Italia ONLUS, con
sede in Milano, Via Passerini 18, c.a.p. 20162, in persona del legale rappresentante,
sig. Massimo Comparotto. Con il suddetto ricorso la OIPA Italia ONLUS introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento)
e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi
a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del
nome a dominio "OIPA.IT", assegnato alla Fondazione Franca Melchiori Fasan
con sede in Via Ognissanti 18, 35129 Padova.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio OIPA.IT
era stato assegnato alla Fondazione Franca Melchiori Fasan dal 4 agosto
1999;
b) che il nome a dominio
era stato sottoposto a contestazione ricevuta dal Registro in data 25 gennaio
2006, registrata sul database whois;
c) che all'indirizzo WWW.OIPA.IT
risulta una pagina web in cui in alto si legge la scritta "Fondazione Franca
Melchiori Fasan – ONLUS - Ente giuridico per la protezione degli animali
Incorpora OIPA Ente giuridico di diritto Privato, Ente cessato” il numero
di visitatori e l'ultimo aggiornamento, l'attività svolta dall'associazione
e l'indicazione dell'associazione con i suoi recapiti;
d) che da tale pagina si
accede ad un sito attivo, composto da oltre un centinaio di pagine web.
C.R.D.D. inviava alla Fondazione
Franca Melchiori Fasan comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica
all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico
raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della
documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D.
le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
La Fondazione Franca Melchiori
Fasan riceveva il plico raccomandato in data 30 maggio 2007, provvedendo
ad inviare le proprie repliche alla C.R.D.D. in data 25 giugno 2007. C.R.D.D.
inviava tali repliche via e-mail alla Ricorrente il 26 giugno 2007 e il
28 giugno 2007 nominava quale saggio della presente procedura il sottoscritto
avv. Emanuela Quici che in data 2 luglio 2007 accettava l'incarico.
Allegazioni del Ricorrente.
Nel proprio ricorso la Oipa
Italia Onlus afferma che il nome a dominio OIPA.IT è stato registrato
dalla Fondazione Fasan - associazione che, al di fuori del suo fine consistente
nella difesa e tutela degli animali, nulla avrebbe a che fare con l'odierna
Ricorrente. L'unico ulteriore aspetto di vicinanza tra le due associazioni
sarebbe dato dalla compagine sociale della Resistente, la cui carica di
Presidente è ricoperta dal prof. Michele Pietro Grezzo, ex membro
e Delegato Italiano dell'OIPA dal giugno 1987 fino al 21 novembre 1998,
data della sua espulsione dall'organizzazione odierna Ricorrente per insanabili
contrasti con l'associazione stessa con conseguente revoca di tutte le
cariche da lui ricoperte in seno all'associazione, ivi compresa quella
di delegato per l'Italia. In virtù del fatto che il prof. Michele
Pietro Ghezzo non ricopre più alcuna carica nell'ambito dell'associazione
odierna Ricorrente, quest'ultima ritiene che la Resistente non abbia alcun
diritto o interesse legittimo sul nome a dominio oggetto del reclamo. La
Ricorrente infine individua la malafede della Resistente nel fatto che
il nome a dominio non solo è tale da indurre a confusione, ma altresì
è identico a quello della Ricorrente sul cui marchio OIPA vanta
formali diritti. Essa afferma inoltre che il prof. Ghezzo già in
passato aveva tentato di arrogarsi l'uso esclusivo del marchio OIPA, senza
tuttavia riuscirvi; in data 1 dicembre 1997 inoltrava infatti all'Ufficio
Provinciale Industria Commercio Artigianato Ufficio Brevetti e Marchi di
Padova richiesta per ottenere la registrazione del marchio e del simbolo
OIPA. L'OIPA, venuta a conoscenza di tale intenzione del prof. Ghezzo,
inviava al suddetto Ufficio lettera raccomandata al fine di promuovere
qualsivoglia azione volta ad ottenere la tutela e il riconoscimento del
marchio OIPA, quale unica ed esclusiva emanazione dell'OIPA Internazionale
ed al fine di contrastare ogni pretesa del prof. Ghezzo, stante la sua
carenza di poteri, qualità e legittimazione attiva, in quanto espulso
dall'organizzazione medesima. Il prof. Ghezzo proponeva poi ricorso ex
art. 63 r.d. n. 929/1942 e art. 700 c.p.c. nei confronti della sig.ra Clelia
Rigoni, membro accreditato e riconosciuto della OIPA internazionale, al
fine di ottenere il riconoscimento all'uso esclusivo del marchio e correlata
formale inibitoria nei confronti della convenuta. Il giudice adito respingeva
tuttavia le domande proposte dal prof. Ghezzo, che, in un momento successivo
alla sua espulsione dall'OIPA Internazionale, provvedeva alla registrazione
del sito oggetto della odierna contestazione.
Allegazioni del Resistente.
La Resistente, nelle memorie
di replica pervenute a C.R.D.D. in data 25 giugno 2007, sostiene che la
Ricorrente si è genericamente affermata titolare di formali diritti
sul nome OIPA senza fornire alcuna prova al riguardo. In particolare nessun
preuso può essere rivendicato dalla Ricorrente, costituitasi solo
nel 2005. Dall'anno 1987 all'anno 2000 il nome OIPA è stato utilizzato
dall'associazione "OIPA organizzazione internazionale per la protezione
degli animali" fondata dal prof. Ghezzo nel 1987 e poi sciolta nel 2000,
con devoluzione del suo patrimonio alla fondazione Franca Melchiori Fasan
- ONLUS. Il diritto della suddetta associazione non è mai stato
messo in discussione dal provvedimento emesso dal tribunale di Padova che
ha solo vietato alla Resistente il diritto all'uso esclusivo del nome in
questione. La Ricorrente agisce in qualità di membro affiliato dell'omonima
associazione fondata nel 1981 avente prima sede ad Arbedo (Svizzera) e
poi a Milano. Tale circostanza rende dunque applicabile anche all'odierna
Ricorrente quanto stabilito nella ordinanza del Tribunale di Padova, nella
parte in cui ha escluso la configurabilità di un preuso del nome
OIPA da parte del prof. Ghezzo, in quanto quest'ultimo avrebbe agito in
qualità di membro delegato dell'OIPA svizzera. La medesima conclusione
dovrebbe valere dunque, a dire della resitente, anche per l'odierna Ricorrente
che agisce in qualità di membro affiliato dell'OIPA svizzera.
In relazione alla mancanza
in capo al Resistente di diritti o interessi legittimi della Resistente
sul nome a dominio oggetto della presente contestazione, la Resistente
afferma che il prof. Ghezzo ha registrato il sito nel 1997 nella sua qualità
di presidente dell'OIPA da lui stesso fondata nel 1987 come ente autonomo
di diritto italiano, seppur spiritualmente collegata all'OIPA svizzera.
La titolarità del nome a dominio oggetto del reclamo è stata
quindi acquistata da tale associazione a titolo originario in virtù
del principio prior in tempore, potior in iure, essendo essa un ente avente
personalità giuridica interamente di diritto italiano ed avendo
con l'omonima associazione svizzera un vincolo di mera affiliazione. Del
tutto irrilevante e non certamente in grado di porre in discussione tale
titolarità esclusiva è la circostanza che il prof. Ghezzo
è stato espulso dall'OIPA svizzera, visto che tale provvedimento
ha semplicemente posto fine al vincolo di affiliazione con quest'ultima
dell'associazione italiana da questi presieduta; associazione che, proprio
in virtù della sua natura di autonomo ente di diritto italiano,
ha modificato, in seguito al suddetto provvedimento, il proprio statuto
sociale. Nell'anno 2000 tale associazione è stata sciolta anticipatamente
ex art. 43 dello statuto e il suo patrimonio devoluto interamente alla
Fondazione Franca Melchiori Fasan odierna Resistente. In virtù di
tale atto di devoluzione, conforme al disposto dell'art. 10, co. 1, regole
di naming, l'odierna Resistente ha quindi incontestabilmente acquisito
anche la titolarità del diritto al nome a dominio oggetto di reclamo,
avendo tale diritto pacificamente natura patrimoniale.
In relazione alla malafede,
il Resistente sostiene che il nome a dominio è stato registrato
dal prof. Ghezzo nella sua qualità di Presidente dell'"OIPA, organizzazione
internazionale per la protezione degli animali" da lui fondata nell'anno
1987, dunque in piena legittimazione ed assoluta buona fede. La buona fede
di tale associazione nella registrazione e nell'uso del nome a dominio
è dimostrata sia dallo spirito di collaborazione che nell'anno
di registrazione legava la medesima associazione all'OIPA svizzera da una
parte, sia dal fatto che l'odierna Ricorrente è stata costituita
successivamente a quella del prof. Ghezzo.
Motivi della decisione.
Identità
e confondibilità del nome
In base all'art. 3.6 lett.
a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della
identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro
segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
Sotto questo profilo, è
indubbio che il nome a dominio è identico al nome della Ricorrente
e che quindi risulta soddisfatto il primo requisito previsto dal regolamento
per la riassegnazione del nome a dominio.
Malafede del Resistente.
L’art. 3.6, I co., lett.
c) del Regolamento richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio
sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Al riguardo, come già
indicato in premessa, le parti hanno rappresentato una complessa situazione,
che sulla base della documentazione agli atti può essere riassunta
come segue.
Il prof. Michele Pietro Ghezzo
ha fondato nel 1987 un’associazione denominata OIPA, Organizzazione internazionale
per la protezione degli animali, ente affiliato alla OIPA Organisation
Internationale pour la protection des Animaux et pour l’abolition de la
vivisection organizzazione internazionale con sede in Svizzera. Negli anni
successivi il prof. Ghezzo, presidente della OIPA - Organizzazione internazionale
per la protezione degli animali, ha assunto anche cariche nell’ambito dell’organizzazione
internazionale svizzera. Successivamente, nel 1998, l’organizzazione internazionale
svizzera ha revocato ogni carica al prof. Ghezzo ed è cessata l’affiliazione
dell’OIPA, organizzazione internazionale per la protezione degli animali
italiana alla OIPA - Organisation Internationale pour la protection des
Animaux et pour l’abolition de la vivisection svizzera. In seguito alla
cessazione di tale affiliazione, la OIPA - Organizzazione internazionale
per la protezione degli animali prima mutava il proprio statuto, poi si
scioglieva, in data 18 dicembre 2000, devolvendo il proprio patrimonio
alla Fondazione Franca Melchiorri Fasan (odierna Resistente), di cui pure
il prof. Ghezzo era presidente. Successivamente, veniva costituita la OIPA
Italia ONLUS, odierna Ricorrente, affiliata alla OIPA Organisation
Internationale pour la protection des Animaux et pour l’abolition de la
vivisection svizzera.
La Resistente ha dichiarato
che il nome a dominio è stato registrato nel 1997 dal prof. Michele
Pietro Ghezzo, “nella sua qualità di presidente dell’associazione
OIPA, organizzazione internazionale per la protezione degli animali” dallo
stesso fondata nell’anno 1987 come ente autonomo esclusivamente di diritto
italiano, seppur “spiritualmente” collegato alla già citata omonima
associazione avente sede centrale e mondiale in Svizzera”. Dal registro
whois il record relativo al dominio risulta creato in data 4 agosto 1999
e risulta oggi intestato alla Resistente in virtù di cambio di denominazione
susseguente alla devoluzione del patrimonio dell’ OIPA - organizzazione
internazionale per la protezione degli animali nella Fondazione Franca
Melchiorri Fasan.
La Resistente ha sottolineato
come, nel momento in cui il nome a dominio è stato registrato, l’assegnatario
avesse ogni titolo all’uso del dominio OIPA, che costituiva il nome dell’ente
cui era intestato. La Resistente ha inoltre sottolineato che, pur essendo
a quel tempo l’ente affiliato alla OIPA Organisation Internationale
pour la protection des Animaux et pour l’abolition de la vivisection svizzera,
era comunque un ente giuridico italiano autonomo. Infine, la Ricorrente
ha ricordato come la OIPA Italia ONLUS, odierna Ricorrente, sia stata costituita
alcuni anni dopo la registrazione del nome a dominio in contestazione.
Ciò premesso, è
da escludersi che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata
in malafede. Al momento in cui fu assegnato, il dominio corrispondeva al
nome dell’ente che ne aveva chiesto la registrazione, che ai fini giuridici
era un’associazione debitamente costituita secondo l’ordinamento giuridico
italiano e come tale pacificamente legittimata alla registrazione dei nomi
a dominio .it. Che poi essa fosse affiliata alla OIPA Organisation
Internationale pour la protection des Animaux et pour l’abolition de la
vivisection svizzera (che, per incidens, come tale non può e non
poteva registrare nomi a dominio nel ccTLD .it) è elemento che non
rileva ai fini della presente procedura, ma dovrà essere eventualmente
sottoposto alla cognizione della magistratura.
Parimenti priva di rilevanza
la circostanza che oggi (ma non al momento in cui il dominio fu registrato)
il nome a dominio in contestazione corrisponda al nome della Ricorrente,
che è ONLUS costituita alcuni anni dopo la registrazione del dominio
oipa.it.
Dato che la malafede nella
registrazione deve essere provata sia al momento della registrazione, sia
nel mantenimento del nome a dominio, la circostanza che al momento della
registrazione esso corrispondesse al nome dell’ente che lo registrava esclude
la malafede iniziale e quindi la possibilità che il dominio sia
rassegnato.
Diritto o titolo del Resistente
al nome a dominio in contestazione.
Per completezza, si osserva
che comunque la Resistente ha provato di avere un anch’essa un concorrente
diritto o titolo all’uso degli stessi nomi.
Al riguardo, prevede l'art.
3.6, co. 3 del Regolamento, che “il Resistente sarà ritenuto avere
diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi
che:
1) prima di avere avuto
notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato
oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente
per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
2) è conosciuto,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente
al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
oppure
3) del nome a dominio sta
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento
di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato.”
Dalla documentazione in atti
è risultato che il dominio è utilizzato da prima della fine
del secolo scorso, ossia ben prima della contestazione da parte della odierna
Ricorrente, effettuata solo all’inizio del 2006. Inoltre l’assegnatario,
prima che lo scioglimento dell’associazione ne devolvesse il patrimonio
e i rapporti nella Fondazione Franca Melchiorri Fasan (come risulta documentato
e pubblicizzato nella prima pagina del sito web posto sul dominio in contestazione),
era effettivamente conosciuto con denominazione identica al nome a dominio
contestato. Infine, la Resistente, quale fondazione senza scopo di lucro,
non sta certamente svolgendo attraverso il sito attività commerciale,
ma ne sta facendo un legittimo uso non commerciale.
Sussistono quindi, nel caso
di specie, tutte e tre le condizioni sussistendo soltanto una delle quali
il regolamento ritiene che il Resistente abbia diritto o titolo al nome
a dominio in contestazione.
* * *
Da quanto sopra, risulta
che non sussistono i requisiti per la riassegnazione del nome a dominio
oipa.it, in quanto da un lato sussiste un titolo del Resistente al nome
a dominio in contestazione, dall’altro non è stata dimostrata la
malafede dell’assegnatario al momento della registrazione. Né la
presente procedura è la sede per dirimere controversie diverse dal
cybersquatting, quale quelle che le parti hanno profilato nelle loro difese,
per le quali è competente la magistratura ordinaria.
P.Q.M.
Si respinge il ricorso presentato
dalla OIPA Italia Onlus per la riassegnazione del nome a dominio OIPA.IT,
che rimane quindi assegnato alla Fondazione Franca Melchiori Fasan.
La presente decisione verrà
comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 17 luglio 2007
Avv. Emanuela Quici.
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