C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
panamsat.it

Ricorrente: Panamsat Europe Ltd.  (Dott.ssa Donatella Prandin)
Resistente: Future Time s.a.s. di Alessandro Marini (Avv. Giovanni Biagi)
Collegio (unipersonale): Prof. Massimo Deiana

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-amil e per posta rispettivamente il 20 e 21 ottobre 2004, la Panamsat Europe Ltd  con sede in Londra, 180 Fleet Street, rappresentata nel presente procedimento dalla dott.ssa Donatella Prandin, elettivamente domiciliata presso la Bugnion s.p.a., Viale Lancetti 17, 20158 Milano, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it  per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio panamsat.it,  registrato dalla Future Time s.a.s. di Alessandro Marini, con sede in Via Provinciale Lucchese 151, Uzzano (PT). 

Il 21 ottobre 2004 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.panamsat.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:

  • che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla Future Time s.a.s. dal 22 luglio 2002;
  • che il dominio panamsat.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base del Registro dall'8 luglio 2003; 
  • che all’indirizzo www.panamsat.it corrispondeva una pagina web con la scritta: “PANAMSAT.IT è stato registrato attraverso il servizio on-line di Tuonome.it - Domini Internet .IT .INFO .BIZ .COM .NET .ORG - Registra il tuo dominio a soli 15 euro - Registra il tuo dominio ORA! Controlla la disponibilità e poi registra!”


Verificata la regolarità del ricorso, Crdd provvedeva in data 21 ottobre 2004 ad inviare per posta elettronica copia del ricorso agli indirizzi risultanti dal database whois. Copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata veniva inviata il giorno successivo alla Future Time s.a.s. per raccomandata a.r.

Il 12 novembre 2004 perveniva alla Crdd telefax dell’avv. Giovanni Biagi, il quale inviava copia di citazione, passata per la notifica alla Panamsat Europe Ltd.  e alla Panamsat Coroporation a mezzo posta lo stesso 12 novembre 2004, con la quale si introduceva un giudizio avente ad oggetto la titolarità del nome a dominio panamsat.it. 

Il 15 novembre 2004 Crdd nominava quale saggio il sottoscritto prof. Massimo Deiana, il quale lo stesso giorno accettava l’incarico.

Esaminata la documentazione, il Collegio emetteva ordinanza con la quale chiedeva alle parti di integrare la documentazione attestante l’avvenuta notifica, non risultando essa da quanto inviato dall’avv. Biagi.

Questi, con fax del 14 dicembre 2004, trasmetteva anche copia della cartolina di ritorno della notifica alla Panamsat Corporation, dalla quale l’atto di citazione risultava notificato il 24 novembre 2004.

Motivi della decisione.

Secondo l’art. 16.3, ultimo comma del regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it, ”Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue”.

La resistente ha documentato di aver notificato un atto di citazione avente ad oggetto la legittimità della sua registrazione del nome a dominio in contestazione ed ha dichiarato di aver iscritto la causa a ruolo presso il tribunale di Firenze.

Anche se la documentazione attestante la notifica si riferisce per ora soltanto ad uno dei due convenuti (Panamsat Corporation), che non è ricorrente nel presente procedimento, non v'è dubbio che il giudizio innanzi al tribunale di Firenze si sia con tale notifica radicato; a nulla valendo ai fini del presente procedimento la circostanza che non vi sia prova della notifica alla ricorrente, in quanto, anche se per avventura essa notifica non fosse andata a buon fine, al riguardo provvederebbe il giudice istruttore ai sensi dell'art. 164, penultimo comma c.p.c. nell'ambito del procedimento civile così introdotto.

Pertanto, a fronte dell’instaurazione di un procedimento di natura giurisdizionale in cui sono parti la ricorrente e la resistente, avente per oggetto il nome a dominio panamsat.it, la presente procedura di riassegnazione del nome non può che essere dichiarato estinto. 

P.Q.M.

Questo collegio uninominale, visto l’art. 16.3, ultimo comma del regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it, dato atto dell’introduzione di un procedimento giurisdizionale relativo al nome a dominio panamsat.it, dichiara estinta la presente procedura.

Cagliari, 15 dicembre 2004 

Prof. Massimo Deiana
 


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