Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
ponzi.it
 
Ricorrente: Ponzi S.p.A. (avv. Massimo Tucci)
Resistente:  Istituto Internazionale Ponzi di Ponzi Franco (avv.ti Giovanni Pellegrino e Gualtiero Dragotti)
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati. 

Svolgimento della procedura

 Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 18 luglio 2001, la  PONZI S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Francesco Ponzi, con sede in Milano, C.so Monforte 9, rappresentata dall’Avv. Massimo Tucci, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio ponzi.it, registrato da Franco Ponzi, titolare dell’Istituto Internazionale Ponzi.

La segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all'indirizzo www.ponzi.it. Le verifiche consentivano di appurare particolare:
- che il dominio ponzi.it risultava assegnato dal 4 febbraio 1997 al sig. Franco Ponzi, dell’Istituto Internazionale Ponzi; 
- che il dominio ponzi.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 3 luglio 2001;
- che all'indirizzo www.ponzi.it risultava un sito attivo.

In data 23 luglio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, la segreteria della CRDD provvedeva il giorno successivo ad inviare per raccomandata al resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Il 9 agosto 2001 il resistente, Istituto Internazionale Ponzi di Ponzi Franco in persona del suo titolare Franco Ponzi, con sede in Reggio Emilia, Via Giorgione 2, rappresentato dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Gualtiero Dragotti, faceva pervenire alla CRDD per e-mail le proprie repliche; repliche che, con la relativa documentazione, seguivano anche in formato cartaceo.

Verificatane la regolarità, la CRDD le trasmetteva alla ricorrente. Al contempo, CRDD nominava il sottoscritto saggio, il quale, in data 10 agosto 2001, accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

Espone la ricorrente Ponzi S.p.A. di essere una primaria società specializzata in investigazioni, nel recupero delle informazioni economiche e patrimoniali nonché nella gestione del credito per imprese e liberi professionisti. Afferma inoltre di essere titolare del  marchio “PONZI”, registrato con domanda in data 25.1.1983 al n.16944C/83, e di essere assegnataria del nome a dominio ponzi.org.

 A sostegno della propria richiesta di riassegnazione, la ricorrente afferma:
a) che il nome a dominio registrato dal resistente e’ identico alla propria denominazione sociale ed al marchio “ponzi” da essa registrato;
b) che la registrazione del dominio “ponzi.it” da parte del resistente costituirebbe violazione dei diritti spettanti alla Ponzi s.p.a. quale titolare del marchio “ponzi”;
c) che il nome a dominio sarebbe stato registrato dalla resistente in malafede, con intento di confondere gli utenti di Internet e trarre vantaggi indebiti dalla notorieta’ della societa’ ricorrente.

Conclude quindi la ricorrente chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno.

Allegazioni del resistente

Nelle proprie repliche, il resistente riporta innanzitutto la storia del nome “Ponzi”, affermando che esso  da quasi mezzo secolo viene utilizzato da diverse persone (per lo più legate tra loro da vincoli di parentela) nel campo delle agenzie di investigazione. Il resistente produce copia della prima licenza a svolgere attività di investigazione rilasciata al Sig. Vittorio Ponzi (padre del resistente) il 5 gennaio 1959 dal prefetto di Brescia. L’odierno resistente, Franco Ponzi, ha continuato e continua l’attività paterna assieme al fratello Luciano e alla sorella Paola, cui è stata trasferita la risalente licenza appena citata ed ogni diritto derivante dall’uso del segno “Ponzi”. Anche altri membri della  famiglia Ponzi hanno nel tempo preso ad operare nel settore delle agenzie di investigazione; il resistente documenta che sulle Pagine gialle (versione On-Line), alla categoria “Agenzie investigative” figurano ben 23 operatori la cui ditta comprende la parola “ponzi”, tra i quali la ricorrente occupa la penultima posizione. Analogo “affollamento” si rinviene svolgendo una ricerca tra gli archivi della Camera di Commercio, così come nel Registro dei Marchi, ricerche documentate dal resistente.

Ad avviso del resistente, tale inusitato proliferare di segni contenenti la parola “ponzi” è dovuto, oltre che all’elevato numero dei componenti la famiglia Ponzi, alla peculiare natura dell’attività di investigazione, che può essere svolta solo su licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata a persone fisiche e su base provinciale. Ciò ha comportato una formale separazione tra le agenzie fondate da ciascun membro della famiglia, senza che fosse possibile riunirle in un’unica persona giuridica.

Proprio per ovviare a questa frammentazione nel 1998 il Sig. Franco Ponzi, titolare del resistente Istituto Internazionale Ponzi, documenta aver costituito insieme al fratello Luciano ed alla sorella Paola il Consorzio degli Operatori del Gruppo Ponzi Investigazioni (atto Notar Alessandra Casini,  Rep. 10076, N. 1963 Racc. del 21.4.1998), che riunisce cinque Agenzie Investigative operanti in diverse province italiane, e precisamente: 

  • il resistente Istituto Internazionale Ponzi  corrente in Reggio Emilia;
  • la società Ponzi Investigazioni S.n.c. di Ponzi Franco & C., con sede in Modena;
  • la società Ponzi Investigazioni di Salvarani Graziella & C. S.n.c., con sede in Parma;
  • la società Ponzi Investigazioni di Luciano Ponzi & C. S.n.c., con sede in Brescia;
  • la società Ponzi Fratelli & C. Investigazioni S.r.l., con sede in Milano.


Nel luglio 1998 il Consorzio (che ha come oggetto sociale, tra l’altro, il coordinamento dell’attività delle diverse agenzie investigative Ponzi sopra menzionate e la tutela dei loro interessi comuni) ha depositato il marchio (figurativo) “Gruppo PONZI Investigazioni” al n. BS98C000247.

Il resistente prosegue documentando l’attività delle agenzie investigative facenti parte del Consorzio, i loro investimenti pubblicitari, i riconoscimenti avuti dalla stampa specializzata e non. Conclude la storia del consorzio documentando come il dominio in contestazione sia stato registrato fin dal febbraio 1997 e sia stato  utilizzato da allora per ospitare il sito del resistente e del consorzio di cui fa parte.

Per quanto riguarda la ricorrente Ponzi s.p.a., il resistente afferma che essa nasce da un’iniziativa di un ramo collaterale della famiglia (essendo il Rag. Francesco Ponzi, legale rappresentante della Ponzi s.p.a., cugino del Sig. Franco Ponzi, titolare della resistente) che, sulla scia dei riconoscimenti ottenuti dai parenti, ha intrapreso un’attività simile a quella delle agenzie investigative, vale a dire “l’esercizio di informazioni economiche e patrimoniali, gestione del credito per imprese e liberi professionisti”, ossia la raccolta di informazioni commerciali e recupero crediti. Anche la ricorrente avrebbe deciso di fare uso della rete internet nella sua attività; con iniziativa pero’ successiva a quella del resistente, avendo la Ponzi s.p.a. registrato il dominio ponzi.com (e non ponzi.org come indicato nel ricorso) il 20 ottobre 1997.

In relazione ai diritti fatti valere dalla ricorrente, il sig. Franco Ponzi nega che i diritti sul marchio “ponzi” pertengano alla Ponzi s.p.a.. Al riguardo, il resistente produce copia integrale dell’attestato di registrazione, da cui si deduce che esso e’ stato registrato dalla Centro Notizie Informative di Ponzi Francesco & C. s.a.s., e che nessuna trascrizione o annotazione a favore della ricorrente (ne’ di altri) risulta essere mai stata fatta.

Ne’, secondo il resistente, la Ponzi s.p.a. potrebbe far valer alcun altro esclusivo diritto al nome Ponzi opponibile al resistente. Quest’ultimo, infatti, starebbe utilizzando il proprio cognome quale titolare di ditta individuale da decenni, e comunque ben prima della societa’ ricorrente. Al riguardo, il resistente segnala come anche l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, quando ha avuto modo di occuparsene, abbia riconosciuto che la prolungata attività di diversi soggetti, ciascuno dei quali facente uso nella sua attivita’ del cognome Ponzi, impedisce che uno di essi  possa vietare agli altri di fare uso del segno PONZI. (Trib. Roma, ord. 16.9.1994, R.G. 56782/94, che ha respinto il ricorso depositato da Tom Ponzi International Ltd. e da Tom Ponzi Investigation Roma S.r.l. nei confronti di Tony Ponzi volto alla cessazione dell’uso del segno PONZI da parte di quest’ultimo).

Da quanto sopra il resistente deduce di aver titolo e diritto alla registrazione del dominio ponzi.it, perche’ da tempo utilizza legittimamente il segno PONZI per contraddistinguere la sua attività. Il fatto di chiamarsi Franco Ponzi ed essere figlio del Sig. Vittorio Ponzi, storicamente il primo membro della famiglia Ponzi che ha operato nel settore delle investigazioni private sulla base di una regolare autorizzazione di P.S., rilasciata nel 1959, e’ per il resistente ulteriore elemento a conferma del suo buon diritto.

Da ultimo, il resistente nega possa in alcun modo configurarsi malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione, in quanto esso corrisponde al nome che da decenni ne identifica la sua attività, oltre che al cognome del titolare della ditta. Semmai, secondo il resistente sarebbe proprio la Ponzi s.p.a. a potersi giovare dell’ipotizzata confusione, vuoi per la notorietà acquisita dalla resistente, vuoi per i cospicui investimenti pubblicitari da essa costantemente compiuti nell’arco della sua pluriennale attività.

Il resistente Franco Ponzi conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, con riserva di agire per il rimborso delle spese sostenute in relazione alla presente procedura, oltre che per il risarcimento dei danni cagionati dall’iniziativa avversaria.

Motivi della decisione

Secondo l’art. 16.6 delle regole di naming, perche’ un nome a dominio sottoposto a contestazione possa essere trasferito al ricorrente e’ necessario che:
     a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; 
     b) l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; 
     c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

a) identità del nome.

E’ del tutto incontestabile il fatto che il nome a dominio in contestazione e’ identico al nome della societa’ ricorrente. Cio’ e’ di per se’ sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming, indipendentemente dalla circostanza (documentatamente contestata dal resistente) che la Ponzi s.p.a. sia anche titolare del marchio “Ponzi”.

b) titolo del resistente al nome a dominio.

 Secondo la Ponzi s.p.a., la resistente non avrebbe alcun titolo al nome a dominio ponzi.it, in quanto la denominazione “ponzi” sarebbe illegittimamente usata rispetto alle privative di cui sarebbe titolare la ricorrente. 

 In punto di fatto, il resistente ha documentato come tale marchio risulti di pertinenza di altro soggetto. Non avendo la ricorrente indicato il motivo per il quale sarebbe titolare dei diritti inerenti un marchio registrato dalla Centro Notizie Informative di Ponzi Francesco & C. s.a.s., l’assunto di essere titolare di diritti di privativa sul segno “ponzi” non risulta provato.

 Ma anche se lo fosse, ai fini della presente procedura cio’ sarebbe irrilevante. A prescindere infatti dalla infondatezza della deduzione, è già stato evidenziato nella giurisprudenza formatasi nelle precedenti procedure di riassegnazione la circostanza che il “collegio non ha i poteri di valutare l’eventuale legittimità o meno di una denominazione sociale in relazione alla violazione di un marchio registrato, decisione riservata all’autorità giudiziaria ordinaria”. (Cosi’ testualmente MAP dominio “tuttomoto.it”, saggio dott. Fabio Massimi, pubblicata su http://www.crdd.it/decisioni/tuttomoto.htm). Per incidens, si ricorda che comunque l’autorita’ giudiziaria ordinaria ha gia’ escluso, in analoga vertenza inerente il segno “Ponzi” sottoposta alla sua sommaria cognizione, che societa’ aventi il nome “Ponzi” nella denominazione sociale possano impedire a chi si chiami Ponzi di cognome di esercitare la propria attività con tale denominazione (cfr. Trib. Roma, ordinanza 16 settembre 1994, R.G. 56782/94).

 Escluso quindi che di per se’ quanto dedotto e provato dalla ricorrente dimostri che il resistente non ha alcun diritto al nome a dominio in contestazione, e’ necessario valutare l’esistenza o meno, ai sensi delle regole di naming, di un titolo in capo all’attuale assegnatario del nome a dominio che ne legittimi la registrazione.

 Secondo le regole di naming, una volta che la ricorrente abbia dimostrato un proprio diritto sul nome in contestazione (che nel caso di specie proviene dalla identita’ del nome a dominio registrato con la denominazione sociale della Ponzi s.p.a.), spetta al resistente provare a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. A tale scopo, l’ultimo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming indica alcune circostanze, dimostrata anche una sola delle quali il resistente deve essere ritenuto avere titolo al nome a dominio contestato.

 A giudizio di questo collegio il ricorrente ha dimostrato sia un proprio autonomo diritto al nome Ponzi, sia l’esistenza delle circostanze previste dall’ultimo comma delle regole di naming.

 Sotto il primo profilo, il nome a dominio corrisponde esattamente al cognome della persona che lo ha registrato, Franco Ponzi; il quale, a sua volta, appare legittimo titolare della ditta individuale “Istituto Internazionale Ponzi”. Il che di per se’, ai sensi dell’art. 16.6.a delle regole di naming costituisce elemento che da’ titolo all’assegnazione di corrispondente nome a dominio.

 Sotto il secondo, si osserva che:

  • il resistente ha provato che “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1 delle regole di naming). Il dominio in contestazione risulta registrato fin dal 1997 e fin da quel tempo utilizzato dal resistente; anni prima, quindi, della contestazione del nome a dominio, la cui contestazione risulta registrata nel data base della Registration Authority il 3 luglio 2001;
  • Il resistente ha provato “che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2 delle regole di naming). Le produzioni documentali del resistente hanno ampiamente dimostrato che il sig. Franco Ponzi e l’Istituto Internazionale Ponzi sono conosciuti con tali nomi (identici al nome a dominio) da prima che il dominio “ponzi.it” fosse registrato.


Atteso che dalla dimostrazione di anche una sola delle circostanze previste dall’ultimo comma dell’art. 16.6 le regole di naming deducono l’esistenza in capo al resistente di un titolo al nome a dominio in contestazione, quanto documentato dal resistente soddisfa gli oneri probatori a suo carico ed impone il rigetto del ricorso della Ponzi S.p.a.

c) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Da ultimo, per completezza, si osserva che la ricorrente non ha neppure dimostrato la malafede del ricorrente richiesta dall’art. 16.6.c delle regole di naming.

Secondo la ricorrente, tale malafede dovrebbe presumersi dal fatto che ricorrente e resistente svolgono la medesima attivita’, che potenziali suoi clienti potrebbero essere sviati dall’esistenza del dominio “ponzi.it”, che il resistente potrebbe trarre vantaggio dagli investimenti pubblicitari della ricorrente stessa.

Si tratta peraltro di affermazioni che – a prescindere dalla mancanza di prova – descrivono soltanto quelli che potrebbero essere gli effetti dell’utilizzo del dominio “ponzi.it” da parte del resistente; ma nulla hanno a che fare con la dimostrazione dell’elemento soggettivo della malafede del sig. Franco Ponzi allorche’, nel 1997, registro’ il nome a dominio corrispondente al suo cognome.

Al contrario, essendo ritenuto del tutto legittima dalle regole di naming la registrazione di un nome a dominio corrispondente al proprio cognome, la malafede del ricorrente non puo’ che essere a priori esclusa. 

Conclusioni

La dimostrazione del diritto del resistente sig. Franco Ponzi al nome a dominio in contestazione impone il rigetto del ricorso della Ponzi s.p.a.

P.Q.M.

Viste le vigenti  regole di naming, questo collegio uninominale rigetta il ricorso presentato dalla Ponzi S.p.A. per la riassegnazione del nome a dominio “ponzi.it”, che rimane pertanto legittimamente assegnato all’Istituto Internazionale Ponzi di Franco Ponzi.
 
La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

Roma, 22 agosto 2001.

Avv. Raffaele Sperati. 


 


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