Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
PREMIOLUCIODALLA.IT

Ricorrente: Sig.ra Dea Melotti, in proprio e quale rappresentante della comunione ereditaria del defunto Lucio Dalla e dei suoi comunisti tutti
(Avv.ti Eugenio D’Andrea – Ferdinando Tozzi – Derek Di Perri)
Resistente: Sig. Maurizio Meli
 Collegio: avv. Francesca d’Orsi, avv. prof. Enzo Fogliani (pres.), avv Emanuela Quici


Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 19 febbraio 2014 la Sig.ra Dea Melotti, in proprio e quale rappresentante della comunione ereditaria e degli eredi del sig. Lucio Dalla, residente in Via Mondo 49 - 40127 Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv.ti Eugenio D’Andrea, Ferdinando Tozzi e Derek Di Perri, domiciliata, giusta delega in calce al ricorso, presso lo studio D’Andrea in Via Santa Lucia 29, 80132 Napoli, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio premioluciodalla.it registrato dal sig. Maurizio Meli.

C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche sul database Whois del Registro e sulla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si evinceva:
  • a) che il dominio premioluciodalla.it era stato creato il 6 marzo 2012 ed era registrato a nome del sig. Maurizio Meli;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “Challenged- serverDeleteProhibited ”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.premioluciodalla.it si giungeva in una pagina web in cui si poteva leggere in alto a sinistra a caratteri blu la dicitura “INFM Produzioni presenta la 2^ edizione di premio Lucio Dalla”, inoltre, a tutto schermo, appariva una immagine del noto cantautore Lucio Dalla. Nella pagina si dava notizia delle selezioni nazionali del 2014 e che l’evento si sarebbe svolto con la collaborazione de “San Luca sound - SUPERPASS success word programma televisivo Nazionale”.  In fondo alla pagina si precisava che “PREMIO LUCIO DALLA è un marchio registrato: Conc. Minist. 0001512693 – tutti i diritti riservati alla INFM Produzioni P.I. 01093560959”.
In data 20 febbraio 2014 C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la ricezione del ricorso ed i dati delle parti in esso indicati.

Ricevuto il ricorso in formato cartaceo con i relativi documenti, C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità, in data 11 marzo 2014 ne inviava copia per raccomandata a.r. al Resistente.

Il 9 giugno 2014 le Poste recapitavano a C.R.D.D. la raccomandata inviata al Resistente contenente il ricorso, su cui si poteva leggere: “Al mittente, compiuta giacenza, non curato ritiro” .

Lo stesso 9 giugno C.R.D.D., constatato il decorso dei termini per il deposito delle repliche del Resistente, ed avendo il Ricorrente prescelto un collegio di tre esperti, procedeva alla nomina degli stessi. Il giorno seguente il Sig. Meli inviava un’e-mail con cui informava che la ragione del mancato ritiro del plico era da addurre ad una sua assenza dalla sede, e che comunque il dominio era legato al marchio “Premio Lucio Dalla”. Il giorno 16 giugno C.R.D.D. informava dell’avvenuta accettazione dell’incarico da parte degli esperti avv. Francesca D’Orsi, avv. Emanuela Quici, e, con funzioni di presidente, l’avv. Enzo Fogliani.

Allegazioni di Parte ricorrente

La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, sostiene che il nome a dominio oggetto della contestazione è stato registrato dal Sig. Meli, assieme al corrispondente marchio, con il preciso intento  di creare confusione e trarre profitto dallo sfruttamento illegittimo del nome del cantautore Lucio Dalla, la cui fama e popolarità è  nota a livello internazionale.

In particolare la Ricorrente fa notare il singolare tempismo con cui il Sig. Meli si sarebbe affrettato a registrare il marchio e il corrispondente nome a dominio premioluciodalla.it, ossia immediatamente dopo la morte del noto cantautore. Infatti la scomparsa di Lucio Dalla è avvenuta il 1 marzo 2012 mentre la registrazione del nome a dominio oggetto dell’opposizione risale al 6 marzo 2012, quindi 5 giorni dopo la morte del cantante.

La Ricorrente inoltre, asserisce che il nome a dominio premioluciodalla.it sia un sito web con finalità commerciali, lucrative atto a generare confusione tra il pubblico legato all’artista. La Ricorrente Sig.ra Melotti, in quanto erede universale in comunione, ha la titolarità sul diritto di sfruttamento commerciale della notorietà legata al Sig. Lucio Dalla, pertanto l’utilizzo che la Resistente ne starebbe facendo è quello della tipica condotta del domain name grabbing.

Afferma infine la Ricorrente che la malafede con cui il nome a dominio oggetto della procedura è stato registrato è in re ipsa. Al riguardo, andrebbe infatti considerato sia il momento in cui lo registrava, ossia pochi giorni dopo la morte del cantautore, sia il fine speculativo che ha caratterizzato l’utilizzo dello stesso.
 
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.


Posizione di Parte resistente

Il Resistente non ha fatto pervenire nulla, né entro i termini previsti né dopo, nonostante la e-mail di comunicazione dell’inizio della procedura.

 Il giorno 10 giugno 2014 veniva inviata tramite PEC a C.R.D.D. una e-mail con cui il Sig. Meli informava che la raccomandata contenente il ricorso e la relativa documentazione non era stata ritirata in quanto lo stesso Sig. Meli non si trovava in sede e che del procedimento il Resistente aveva informato un legale. L’e-mail concludeva informando inoltre che il dominio premioluciodalla.it era legato al marchio d'impresa "Premio Lucio Dalla" di titolarità dello stesso Sig.Meli  rilasciato dalla Uibm con concessione ministeriale n.0001512693.

Tuttavia, null’altro perveniva del Resistente, nonostante C.R.D.D. avesse riscontrato la sua e-mail specificando che la sua missiva - assieme ad ogni altra eventuale comunicazione o documentazione che avesse voluto inviare – sarebbe stata trasmessa al Collegio di esperti che ne avrebbe valutato l’ammissibilità e in caso positivo il contenuto.

Motivi della decisione

La ricorrente ha provato di essere - assieme alle altre persone ricorrenti da essa rappresentate – erede universale del cantautore Lucio Dalla, morto a Montreux (Svizzera) il 1 marzo 2012; ciò sulla base di atto di notorietà ricevuto dal notaio Alessandro Magnani in San Lazzaro di Savena (BO) il 16 luglio 2012, rep. 6657, racc. 5186, registrato lo stesso giorno al n. 11842, serie 1T alla II agenzia dell’entrate di Bologna.

Quale erede universale, la ricorrente è divenuta titolare mortis causa dei diritti che spettavano a Lucio Dalla. Fra questi, indubbiamente il diritto al nome ed all’eventuale sfruttamento commerciale dello stesso.

Ciò premesso, è evidente che la denominazione “premioluciodalla” utilizzata dal registrante quale nome a dominio include totalmente, in maniera confusoria e decettiva il nome del noto cantautore, di cui la Ricorrente è erede.

Il Resistente, nella propria e-mail inviata ben oltre la scadenza dei termini per le repliche e quindi inammissibile, ha affermato di aver registrato il marchio Premio Lucio Dalla. Tale circostanza è indicata peraltro anche nella home page posta all’indirizzo www.premioluciodalla.it sicché, ferma restando la inammissibilità della tardiva comunicazione del Resistente, questo collegio può comunque verificarla d’ufficio.

Una ricerca sul database dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rivela che in effetti il 15 marzo 2012 è stato depositato dal sig. Maurizio Melis domanda di marchio n. 0R2012C000011, marchio poi registrato l’11 ottobre 2012 al n. 0001512693.

Da tale ricerca risulta quindi che il deposito del marchio è di nove giorni successivo alla registrazione del dominio in contestazione. Al momento della registrazione del dominio (6 marzo 2012)  il Resistente era quindi del tutto privo di alcun diritto sulla denominazione premioluciodalla.

Al riguardo, è da ricordare che “le procedure di riassegnazione sono un procedimento non giurisdizionale attraverso il quale, nel contraddittorio delle parti, viene accertata la veridicità dell’affermazione resa dal resistente nella “lettera di assunzione di responsabilità” con cui chiede la registrazione del dominio, di non ledere con la registrazione stessa diritti di terzi.” (cfr., fra le tante, la decisione del 13.11.2001 sul dominio dvditalia.it, C.r.d.d., esperto avv. Loffreda).  In tale ottica, ed in applicazione del più generale principio secondo cui “tempus regit actum”, la sussistenza di un concorrente diritto o titolo del resistente al nome a dominio in contestazione (così come la malafede iniziale) deve essere valutata al momento della registrazione del nome a dominio. In caso contrario, sarebbe sufficiente per il registrante in malafede registrare successivamente un marchio corrispondente al nome a dominio illecitamente registrato per porre nel nulla le possibilità di rivendica del nome a dominio attraverso le procedure di riassegnazione.

Si noti al riguardo, che quanto sopra non contrasta con il pacifico orientamento secondo il quale l’esperto, nella procedura di riassegnazione, non può entrare nel merito della eventuale nullità del marchio su cui il Resistente fonda il proprio diritto al nome a dominio in contestazione. Quest’ultima è invero fattispecie diversa, in quanto in essa il marchio - che il ricorrente asserisce nullo – su cui il resistente basa il proprio titolo al dominio in contestazione, è preesistente alla registrazione del dominio stesso.

Non è questo il caso di specie, nel quale il sig. Meli ha registrato solo successivamente un marchio identico al nome a dominio illecitamente registrato, tentando di legittimare così ex post il suo illegittimo operato.

Detto questo, il Collegio ritiene non vi sia dubbio che il dominio sia stato registrato e sia mantenuto in malafede. I tempi e le modalità di registrazione del nome a dominio, il tentativo di costituirsi un titolo al riguardo mediante successiva registrazione di identico marchio, il contenuto stesso del sito posto sul dominio dimostrano la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, nonché l’intento del Resistente di sfruttare a scopo di lucro il nome e l’immagine del cantante, ex art. 3.7 lettera e) del Regolamento.

Anzitutto, è da sottolineare la repentina scelta del Sig. Meli di registrare il nome a dominio premioluciodalla.it a soli cinque giorni dalla scomparsa del famoso cantante, circostanza questa che dimostra il chiaro intento accaparratorio del Resistente e degli evidenti progetti speculativi inerenti al “premio”, organizzato sfruttando non solo il nome di Lucio Dalla, ma anche le sue immagini, che compaiono nel sito web.

L’utilizzo del nome a dominio da parte del Resistente appare riconducibile ad una condotta del Sig. Meli volta a ‘catturare’ utenti e giovani cantanti che, nella convinzione di trovarsi in un sito ufficiale del cantante, vengono indotti a pagare una somma di denaro per partecipare alle selezioni. E' evidente, quindi, che il Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta da Lucio Dalla per attrarre illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. Il pubblico è facilmente indotto a ritenere che il sito internet www.premioluciodalla.it sia organizzato e gestito da soggetti vicini al cantante ovvero con il loro patrocinio, come avviene ad esempio per Fabrizio de André con l’omonimo premio. L’elevata professionalità che ha contraddistinto Lucio Dalla, costituisce implicitamente una caratteristica che il pubblico ragionevolmente continua ad associare con qualsiasi altra cosa in cui compaia il nome del cantautore.  Il Sig. Meli, utilizzando il nome Lucio Dalla, ha cercato di dare lustro al proprio sito internet e alla relativa iniziativa canora traendo dal nome di Lucio Dalla quella immagine di professionalità che altrimenti non avrebbe potuto avere.

E’ quindi provato dallo stesso contenuto del sito che il nome a dominio in contestazione è  utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il nome del celebre cantante Lucio Dalla; elemento questo indicativo della malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, co. 1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento.


P.Q.M.

Il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio premioluciodalla.it alla sig.ra Dea Melotti (in proprio e quale rappresentante della comunione ereditaria del defunto Lucio Dalla e dei suoi comunisti tutti) residente in Via Mondo 49 - 40127 Bologna. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 30 giugno 2014

Avv. prof. Enzo Fogliani        

Avv. Francesca D’Orsi        

Avv. Emanuela Quici



 
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