Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
PRICESCOUT24.IT

Ricorrente: Scout24 Holding G.m.b.H.
 Resistente: Media Connect Group srl
Esperto: Avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 17 dicembre 1013, la società Scout24 Holding G.m.b.H con sede legale in Dingolfinger Strasse 1-15, 81673 Monaco (Germania), in persona del suo del procuratore Sig. Hans-Peter Hupfer, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio pricescout24.it, registrato dalla Media Connect Group S.r.l.
                                                                     
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio pricescout24.it era stato creato il 13 febbraio 2010 ed era registrato a nome della Media Connect Group S.r.l.
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.pricescout24.it si giungeva ad un sito di ricerca prodotti (Product Search sites) ovvero di comparazione prezzi ('Price comparison sites').

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate il giorno 23 dicembre 2013 le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Non avendo avuto notizie dell’esito della spedizione, il 27 febbraio 2014 C.R.D.D. chiedeva alle Poste duplicato dell’avviso di ricevimento. Il 12 marzo 2014 C.R.D.D., ricevuto il duplicato e constatato che il plico era stato recapitato al Resistente il 13 gennaio 2014, nominava quale esperto della presente procedura l’ Avv. Raffaele Sperati, che  il giorno 17 marzo accettava l'incarico.


Affermazioni della Ricorrente  

Nel proprio ricorso introduttivo la Scout24 Holding G.m.b.H. afferma e documenta di essere leader europeo nel settore delle prestazioni di servizi on-line di market place. La Ricorrente documenta, inoltre, che fin dal 2008 è titolare dei  marchi comunitari “Scout24” e “Scout” . Questi sono divenuti il ‘cuore’ del marchio dal momento che,  a seconda del settore di riferimento in cui vengono offerti i servizi, sono stati utilizzati come elemento caratterizzante per registrare molti altri tipi di marchi, nonché corrispondenti nomi a dominio. Esempi di questo genere sono i marchi “Friend Scout24”, “Finance Scout24”, “Job Scout24” ecc.

La Ricorrente, venuta a conoscenza della registrazione dei nomi a dominio pricescout.it e pricescout24.it, inviava il 21 gennaio 2013 una lettera di diffida alla Resistente, chiedendole il dominio in contestazione. In data 8 febbraio 2013 la Resistente rispondeva chiedendo che, a fronte del trasferimento del nome a dominio pricescout24.it, fosse la stessa Ricorrente a formulare una  “congrua offerta” sufficiente a supplire la mancanza di introiti che la Resistente avrebbe  sofferto.  Le trattative per il trasferimento bonario non avevano esito positivo, sicché  la Ricorrente decideva di iniziare la procedura di riassegnazione per il dominio pricescout24.it.

La Ricorrente, pertanto, chiede la riassegnazione del nome a dominio pricescout24.it in quanto confondibile con i propri marchi, deducendo la malafede nel mantenimento e nella registrazione del dominio in quanto compiuti con il precipuo intento di sfruttare indebitamente la notorietà dei marchi suddetti.

Posizione della Resistente
 
L’assegnatario del nome a dominio, cui il ricorso deve considerarsi conosciuto ai sensi dell’art. 4.4 lettera a) del Regolamento, non ha fatto pervenire repliche. 


Motivi della decisione

A) Identità o confondibilità del nome

Il nome a dominio pricescout24.it registrato dalla Media Connect Group contiene interamente i marchi “Scout24” e “Scout” registrati dalla Ricorrente, nonché il cuore identificativo della denominazione sociale della ricorrente stessa.

E’ quindi idoneo ad ingenerare nell’utenza internet quella confondibilità con i marchi della Ricorrente che l’articolo 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento richiede quale primo requisito per far luogo alla riassegnazione del dominio in contestazione.
  

B) Diritto o titolo dell'assegnatario sul dominio

L’assegnatario del dominio, scegliendo di non depositare alcuna replica, non ha dimostrato l’esistenza di alcun diritto o titolo concorrente a quello vantato della Scout24 Holding G.m.b.H.

Nè tantomeno ha reso nota l’esistenza di alcuna delle circostanze dimostrando le quali il Resistente, ai sensi dell’art. 3.6, lettere e), f) e g) del Regolamento, è ritenuto avere titolo al nome a dominio oggetto di opposizione. Pertanto si ritiene soddisfatto il secondo requisito posto dal Regolamento all’art. 3.6, I comma, lett. b).


C) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio

La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio è provata da diverse circostanze.

Innanzitutto, la notorietà dei marchi “Scout24” e “Scout”, nonché la quantità delle  registrazioni di marchi e di nomi a dominio corrispondenti alle diverse declinazioni dei predetti marchi (“Auto Scout24”, “Friend Scout24”, “Travel Scout24”,“Immobilien Scout24”, “Finance Scout 24”, “Job Scout24”, ecc.), costituiscono delle serie e concrete circostanze che inducono a ritenere provata la malafede della Resistente. La circostanza che la Resistente abbia registrato www.pricescout.it e www.pricescout24.it per un caso del tutto fortuito, e non al contrario come il frutto di una oculata ricerca volta ad individuare domini che non erano stati precedentemente registrati dalla Ricorrente ma che tuttavia contenessero il cuore del marchio“Scout24” e “Scout”, risulta davvero difficile da credere. Il fatto che la Ricorrente avesse  già registrato diversi domini con varie combinazioni del marchio“Scout24”, e che l’attività lavorativa dalla Resistente sia affine a quella dalla Ricorrente tanto da svolgersi nel medesimo settore commerciale, sono concreti elementi probatori della consapevolezza della Resistente dell’esistenza della Scout24 Holding G.m.b.H e dei suoi diritti prima della registrazione del dominio; quantomeno per la notorietà del marchio.
 
Altro motivo di malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio viene dedotto dal fatto che il sito sul dominio in contestazione viene utilizzato esclusivamente per svolgere una attività in concorrenza con quella della Ricorrente (art. 3.7 lett. b) del Regolamento).

 Navigando nei rispettivi siti internet delle parti, si riscontra una differenza nell’impostazione della attività lavorativa che tuttavia non risulta sufficiente per definirla diversa. Di fatto nei servizi offerti dalla Media Connect Group si riscontrano delle affinità, se non vere e proprie uguaglianze, che determinano una vera e propria attività in concorrenza con quella della Resistente. Pertanto la fattispecie astratta ipotizzata dal Regolamento risulta soddisfatta.

Un ulteriore motivo di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, si rileva nella missiva della Resistente in luogo della corrispondenza avvenuta tra le parti. Infatti nell’unica lettera della Media Connect Group data 8 febbraio 2013, a fronte di una rinuncia al nome a dominio pricescout24.it, il mittente chiedeva che fosse la stessa Ricorrente a formulare una “congrua offerta”.

Di fatto la Resistente, astenendosi dal formulare un quantum congruo ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio e, al contrario, auspicando che questo venisse determinato dalla Ricorrente, ha cercato di innescare un meccanismo simile ad una vendita all’asta. A ragione di ciò, infatti, non trovando nella Ricorrente alcuna accondiscendenza, ha interrotto qualsiasi altro tipo di trattativa. Dunque l’indeterminazione del  prezzo di vendita non trova altra spiegazione se non nell’intento della Resistente di trasferire il nome a dominio alla Ricorrente per un corrispettivo superiore ai costi di gestione,  ex art. 3.7 lettera a) del Regolamento, trasformando una trattativa in una vendita all’asta.

Alla luce dei fatti fin qui esposti, si ritiene che è stata data prova al contempo delle circostanze indicate dal Regolamento nell’art. 3.7 alle  lettere c) e d), concernenti la registrazione del nome a dominio volta a danneggiare gli affari di un concorrente e ad attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con il nome su cui la Ricorrente vanta dei diritti e/o interessi legittimi.

Si ritiene pertanto sussistente la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio pricescout24.it alla Scout24 Holding G.m.b.H con sede legale in Dingolfinger Strasse 1-15, 81673 Monaco, Germania.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 31 marzo 2014

Avv. Raffaele Sperati



 
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