Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
QUOTESNAI.IT

Ricorrente: SNAI S.p.A. (avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: MyWebmaster di Daniele Liquori
Collegio (unipersonale): avv. Francesca d’Orsi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D in data 30 gennaio 2013., la SNAI S.p.A., con sede in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU), in persona del legale rappresentante  Dr. Stefano Bortoli, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro del Ninno dello Studio legale Tonucci & Partners, giusta delega in calce al ricorso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio quotesnai.it, registrato dalla MyWebmaster di Daniele Liquori.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio quotesnai.it era stato creato il 27 marzo 2008 ed era registrato a nome della MyWebmaster di Daniele Liquori;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.quotesnai.it non era possibile raggiungere alcuna pagina web.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, il 6 febbraio 2013 C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Pur risultando dal sito delle Poste che la raccomandata era stata ricevuta in data 8 febbraio 2013, la ricevuta di ritorno non veniva restituita. C.R.D.D.  si attivava pertanto per richiedere alle Poste un’attestazione di avvenuta consegna o un duplicato della cartolina di ritorno, che venivano fornite soltanto in data 9 aprile 2013. Tale duplicato confermava che la consegna della raccomandata era avvenuta l’8 febbraio 2013.

Pertanto C.R.D.D., essendo da tempo trascorsi i 25 giorni previsti dal regolamento quale termine per il deposito di repliche della parte Resistente, lo stesso 9 aprile 2013 nominava quale esperto l’avv. Francesca d’Orsi, che nel medesimo giorno accettava l’incarico.


Posizione delle parti.

La SNAI S.p.A. afferma di essere  uno dei maggiori operatori e concessionari nel settore delle scommesse, dei giochi e dei pronostici presente sul territorio e di avere registrato a far data dal 1999 una serie di marchi italiani e comunitari, tutti contenenti la parola SNAI.

La Ricorrente evidenzia che il nome a dominio quotesnai.it include per intero il cuore di tali marchi da essa registrati, nonché la sua denominazione sociale. Sottolinea inoltre che con la denominazione “quote Snai” si indicano le quotazione che, nel settore delle scommesse ippiche e calcistiche, fornisce la Snai sui principali eventi sportivi.

Secondo la Ricorrente, MyWebmaster di Daniele Liquori non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non corrispondendo né alla sua ditta, denominazione o ragione sociale, né risulta alcun collegamento tra Ricorrente e Resistente.

Secondo la Ricorrente sussiste infine l’elemento della malafede sia nella registrazione che nel mantenimento del nome a dominio, in quanto, data la notorietà del marchio SNAI, il dominio in contestazione non potrebbe che essere stato registrato al solo fine di usurpare segni distintivi altrui e di trarre indebitamente vantaggio dalla capacità attrattiva e dalla popolarità di cui godono i marchi registrati della Ricorrente. Al riguardo, la Ricorrente afferma che MyWebmaster di Daniele Liquori avrebbe registrato anche il dominio quotesnai.com, riguardo al quale, per evitare di essere individuato, il Resistente avrebbe artatamente mascherato i propri dati di intestatario della registrazione per il quale sarebbe pendente una procedura di riassegnazione innanzi a W.I.P.O.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

Da parte sua MyWebmaster di Daniele Liquori, pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione, nonché la e-mail di inizio della procedura, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Anzitutto, si rileva che il nome a dominio, ai sensi dell’art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento, è “tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti”.

Il nome a dominio quotesnai.it induce indubbiamente in inganno l’utenza internet, in quanto non solo contiene esattamente e per intero la parola SNAI, che è denominazione sociale e marchio registrato della Ricorrente, ma unisce quest’ultimo alla parola quote, formando così nome a dominio che richiama nell’utenza il servizio di quotazione nel settore delle scommesse notoriamente fornito dalla SNAI stessa.

In secondo luogo, non risulta alcun plausibile collegamento fra MyWebmaster di Daniele Liquori ed il nome a dominio in contestazione; né appare ragionevolmente ipotizzabile (e comunque non è stata provata)  l’esistenza di una delle circostanze dalle quali l’art. 3.6, III comma del regolamento autorizza dedurre un titolo del Resistente al nome a dominio registrato.

Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, appare evidente che la registrazione di un nome così specifico quale quotesnai non può essere casuale, ma effettuata “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente" (art. 3.7, lett. d) del Regolamento) o comunque “per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione (…) di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente” (art. 3.7, lett. b) del Regolamento).

Essendo stati dunque soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal regolamento per far luogo alla riassegnazione, il ricorso non può che essere accolto.


P.Q.M.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio quotesnai.it alla SNAI S.p.A., con sede legale in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU).

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 10 aprile 2013

Avv. Francesca d’Orsi


 
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