Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
QUOTESNAI.IT
Ricorrente: SNAI S.p.A. (avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: MyWebmaster di Daniele Liquori
Collegio (unipersonale): avv. Francesca d’Orsi
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D in data 30 gennaio 2013., la
SNAI S.p.A., con sede in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari
(LU), in persona del legale rappresentante Dr. Stefano Bortoli,
rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro del Ninno dello
Studio legale Tonucci & Partners, giusta delega in calce al
ricorso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio quotesnai.it, registrato
dalla MyWebmaster di Daniele Liquori.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio quotesnai.it era stato creato il 27 marzo 2008 ed era registrato a nome della MyWebmaster di Daniele Liquori;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo http://www.quotesnai.it non era possibile raggiungere alcuna pagina web.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta, il 6 febbraio 2013 C.R.D.D. inviava il tutto
al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal
database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Pur risultando dal sito delle Poste che la raccomandata era stata
ricevuta in data 8 febbraio 2013, la ricevuta di ritorno non veniva
restituita. C.R.D.D. si attivava pertanto per richiedere alle
Poste un’attestazione di avvenuta consegna o un duplicato della
cartolina di ritorno, che venivano fornite soltanto in data 9 aprile
2013. Tale duplicato confermava che la consegna della raccomandata era
avvenuta l’8 febbraio 2013.
Pertanto C.R.D.D., essendo da tempo trascorsi i 25 giorni previsti dal
regolamento quale termine per il deposito di repliche della parte
Resistente, lo stesso 9 aprile 2013 nominava quale esperto l’avv.
Francesca d’Orsi, che nel medesimo giorno accettava
l’incarico.
Posizione delle parti.
La
SNAI S.p.A. afferma di essere uno dei maggiori operatori e
concessionari nel settore delle scommesse, dei giochi e dei pronostici
presente sul territorio e di avere registrato a far data dal 1999 una
serie di marchi italiani e comunitari, tutti contenenti la parola SNAI.
La Ricorrente evidenzia che il nome a dominio quotesnai.it include per
intero il cuore di tali marchi da essa registrati, nonché la sua
denominazione sociale. Sottolinea inoltre che con la denominazione
“quote Snai” si indicano le quotazione che, nel settore
delle scommesse ippiche e calcistiche, fornisce la Snai sui principali
eventi sportivi.
Secondo la Ricorrente, MyWebmaster di Daniele Liquori non ha alcun
diritto sul nome a dominio in contestazione, non corrispondendo
né alla sua ditta, denominazione o ragione sociale, né
risulta alcun collegamento tra Ricorrente e Resistente.
Secondo la Ricorrente sussiste infine l’elemento della malafede
sia nella registrazione che nel mantenimento del nome a dominio, in
quanto, data la notorietà del marchio SNAI, il dominio in
contestazione non potrebbe che essere stato registrato al solo fine di
usurpare segni distintivi altrui e di trarre indebitamente vantaggio
dalla capacità attrattiva e dalla popolarità di cui
godono i marchi registrati della Ricorrente. Al riguardo, la Ricorrente
afferma che MyWebmaster di Daniele Liquori avrebbe registrato anche il
dominio quotesnai.com, riguardo al quale, per evitare di essere
individuato, il Resistente avrebbe artatamente mascherato i propri dati
di intestatario della registrazione per il quale sarebbe pendente una
procedura di riassegnazione innanzi a W.I.P.O.
La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.
Da parte sua MyWebmaster di Daniele Liquori, pur avendo regolarmente
ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione,
nonché la e-mail di inizio della procedura, non ha fatto
pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi
della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Anzitutto, si rileva che il nome a dominio, ai sensi dell’art.
3.6, I comma, lett. a) del Regolamento, è “tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti”.
Il nome a dominio quotesnai.it induce indubbiamente in inganno
l’utenza internet, in quanto non solo contiene esattamente e per
intero la parola SNAI, che è denominazione sociale e marchio
registrato della Ricorrente, ma unisce quest’ultimo alla parola
quote, formando così nome a dominio che richiama
nell’utenza il servizio di quotazione nel settore delle scommesse
notoriamente fornito dalla SNAI stessa.
In secondo luogo, non risulta alcun plausibile collegamento fra
MyWebmaster di Daniele Liquori ed il nome a dominio in contestazione;
né appare ragionevolmente ipotizzabile (e comunque non è
stata provata) l’esistenza di una delle circostanze dalle
quali l’art. 3.6, III comma del regolamento autorizza dedurre un
titolo del Resistente al nome a dominio registrato.
Infine, per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio, appare evidente che la registrazione
di un nome così specifico quale quotesnai non può essere
casuale, ma effettuata “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente" (art. 3.7, lett. d) del Regolamento) o comunque “per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione (…) di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente” (art. 3.7, lett. b) del Regolamento).
Essendo stati dunque soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal
regolamento per far luogo alla riassegnazione, il ricorso non
può che essere accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio quotesnai.it alla SNAI
S.p.A., con sede legale in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari
(LU).
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 10 aprile 2013
Avv. Francesca d’Orsi
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