Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
SCOMMESSESNAI.IT

Ricorrente: SNAI S.p.A. (avv. Alessandro del Ninno – Studio legale Tonucci & Partners)
Resistente: sig. Giovanni Bellicini
Collegio (unipersonale): prof. avv. Alfredo Antonini

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 12 febbraio 2013 da C.R.D.D., la SNAI S.p.A., con sede legale in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU), in persona del legale rappresentante  Dr. Stefano Bortoli, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’Avv. Alessandro del Ninno dello Studio legale Tonucci & Partners, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio scommessesnai.it, registrato dal sig. Giovanni Bellicini.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio scommessesnai.it era stato creato il 24 novembre 2010 ed era registrato a nome del sig. Giovanni Bellicini ;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.scommessesnai.it l’utente veniva indirizzato verso altro sito, http://www.betcalcio.it, contenente servizi per giochi, scommesse sportive e ippiche. Successivamente alla spedizione del reclamo al Resistente sig. Bellicini, all’indirizzo http://www.scommessesnai.it  non era più visibile  alcuna pagina web.  
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il sig. Giovanni Bellicini  riceveva il plico raccomandato in data 22 febbraio 2013, senza tuttavia provvedere ad inviare repliche entro i termini previsti dal Regolamento.

Pertanto C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura il prof. avv. Alfredo Antonini, che il giorno 21 marzo 2013  accettava l'incarico.


Posizione della Ricorrente.

La Ricorrente SNAI S.p.A. è società fondata nel 1990, quotata alla Borsa di Milano. Essa è  uno dei maggiori operatori e concessionari nel settore delle scommesse, dei giochi e dei pronostici presente sul territorio. Per la sua attività, la Ricorrente alcuni marchi italiani e comunitari, fra i quali fin dal 2 Giugno 1999 il marchio SNAI.

La Ricorrente evidenzia che il nome a dominio in contestazione include per intero il cuore di marchi da essa registrati e che il Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non corrispondendo né alla sua ditta, denominazione o ragione sociale, né risulta alcun collegamento tra Ricorrente e Resistente.

La Ricorrente sostiene infine che ricorre l’elemento della malafede del Resistente sia nella registrazione che nel mantenimento del nome a dominio, considerando che:
  • 1)    Il Sig. Bellicini sfrutta “l’attrattiva commerciale e il potere evocativo dei segni e dei marchi SNAI”, utilizzati nella registrazione del nome a dominio scommessesnai.it, reindirizzando l’utenza verso un’ altro sito di proprietà della Resistente, http://www.betcalcio.it, concorrente  alla stessa società SNAI;
  • 2)     La condotta del Resistente sarebbe intenzionalmente protesa ad impedire alla Ricorrente di registrare il nome a dominio oggetto della procedura di riassegnazione.
La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

Posizione del Resistente

Il sig Giovanni Bellicini, pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione, nonché la e-mail di inizio della procedura, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 
a)    identità o confondibilità del nome

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Nel caso in esame è quindi fuori di dubbio che il nome a dominio scommessesnai.it induca l’utenza in inganno, in quanto risulta composto dalla denominazione sociale e dal marchio della ricorrente, unito alla sua attività principale.

Si ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, lett. a) del Regolamento.

b) diritti o interessi legittimi del resistente

Per ciò che attiene al secondo dei requisiti richiesti, provata l’esistenza del diritto che la Ricorrente vanta sul marchio SNAI, sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente esperto ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a)  non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
c)  si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto sul sito non  risulta alcuna pagina web.

Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

c) registrazione ed uso del dominio in malafede

Atteso che il diritto vantato dalla Ricorrente è stato ampiamente dimostrato e che la notorietà del marchio SNAI è ben nota e non meno dimostrata dall’ampia documentazione allegata dalla SNAI S.p.A., appare  inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale. La circostanza che il sito corrispondente al nome a dominio oggetto della contestazione reindirizzasse verso un  sito in diretta concorrenza con la Ricorrente, dimostra sia che la Resistente fosse a conoscenza della sua esistenza, sia che la registrazione e il mantenimento del nome a dominio è stata effettuata “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 3.7, lett. d) del Regolamento.

La conseguenza diretta della condotta della Resistente si traduce come un chiaro impedimento per la Ricorrente ad un utilizzo del nome a dominio scommessesnai.it;. Inoltre, la natura dell’attività posta in essere sul sito al quel l’utenza veniva automaticamente reindirizzata, pacificamente in concorrenza con quella svolta dalla Ricorrente,  integra appieno la fattispecie prevista dall’art. 3.7, lett. b) e c) del Regolamento).

Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.


P.Q.M.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio scommessesnai.it alla SNAI S.p.A., con sede legale in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari (LU).

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Trieste, 4 aprile 2013

Avv. Prof. Alfredo Antonini.


 
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